Sentenza 20 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2018, n. 52165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52165 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità a seguito della rinuncia al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 21.12.2016, il tribunale del riesame di Siena rigettava la richie- sta di riesame proposta nell'interesse del UZ, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Siena in data 25.11.2016, ed eseguito in data 2.12.2016, avente ad oggetto il complesso immobiliare Villa di Castagnoli e Cappella, costituito da 13 abitazioni e relative pertinenze (depositi), sito nel comune di Monteriggioni (SI), loc. Castagnoli, in quanto sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 44, lett. c), TU edilizia e perii delitto paesaggistico di cui all'art. 181, co.
1-bis, d. Igs. n. 42 del 2004. 2. Contro l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del ricorrente, iscritti all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p. quanto al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva, non essendo il reato configurabile a seguito del mero frazionamento di strutture preesistenti in più unità immobiliari senza modifica di destinazione d'uso; 2) vio- lazione di legge in relazione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p. quanto al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva, non configurandosi il reato in quanto lo strumento urbanistico vigente presso il comune di Monteriggioni non prevede l'obbligo di un piano attuativo e per erroneo esercizio da parte del giudice penale del sindacato su atti amministrativi sottratti alla sua potestà di intervento e disapplicazione;
3) violazione di legge in relazione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p. quanto al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva, non essendo necessario un piano di lottizzazione né opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
4) violazione di legge in rela- zione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p. quanto al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva, attesa l'assenza di aumento di superfici utili;
5) violazione di legge in relazione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p. quanto al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva, per errata qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia;
6) violazione di legge in relazione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p. quanto al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva, per carenza dell'elemento soggettivo del reato;
7) violazione di legge in relazione agli artt. 44, co. 1, lett. c), TU edilizia, 321, co. 2, c.p.p. e 322-ter, c.p., per difetto del presupposto del periculum in mora in or- dine al reato di lottizzazione abusiva.
3. Con atto pervenuto presso la cancelleria di questa Corte in data 23.05.2018, l'Avv. E. Di Martino, in nome e per conto del proprio assistito, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Con successivo atto pervenuto presso la cancelleria di questa Corte in data 5.07.2018, il ricorrente ed il proprio difensore hanno ribadito la vo- lontà di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, validamente formalizzata dal ricorrente, con atto da questi sottoscritto.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'im- pugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le di- verse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 - dep. 08/07/2016, Arena, Rv. 267373). Detta somma deve essere determinata, in ragione della causa di inammissibilità, nella somma di C 500,00. 6. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presiden- ziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della fun- zione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manife- stamente fondati, infondati o non consentiti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella sede della