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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21807/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC PO UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21807/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Laura Saramondi Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Laura Saramondi Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
• “Il figlio è autosufficiente e coniugato, mentre il figlio , studente universitario, Per_1 Per_2 continuerà a vivere nell'abitazione materna e regolerà come meglio crede i rapporti con il padre;
• il signor provvederà a versare alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio , sino al raggiungimento della sua Per_2 autosufficienza economica, la somma di € =250,00 (duecentocinguanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di
1 ogni mese, con bonifico sul conto corrente alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia che per completezza si trascrive e valendo in caso di difformità quello più aggiornato:
Spese per la salute a) Spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo:
I) medico specialistiche prescritte dal medico curante,
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche,
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica,
IV) tickets sanitari.
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche,
II) cure termali e fisioterapiche,
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento:
IV) trasporto pubblico.
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi del genitore collocatario o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, solo nell'ipotesi di indisponibilità dell'altro genitore, di parenti dei minori sia paterni che materni o di altre alternative gratuite: centri ricreativi estivi e gruppo estivo.
2 Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese successivo, a seguito della consegna da parte del genitore anticipatario della documentazione giustificativa o unitamente al mantenimento mensile a mezzo di bonifico bancario;
-Per tutte le altre questioni economiche i coniugi, dal momento che sono economicamente autosufficienti, non avanzano reciprocamente ulteriori richieste
• Le detrazioni fiscali saranno a metà come per legge.
• I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento per sé stessi e per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 25.01.1992 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (atto n. 3, parte II, serie A).
Con decreto n. 4160/2022 del 07.06.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA NN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC PO UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21807/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Laura Saramondi Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Laura Saramondi Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
• “Il figlio è autosufficiente e coniugato, mentre il figlio , studente universitario, Per_1 Per_2 continuerà a vivere nell'abitazione materna e regolerà come meglio crede i rapporti con il padre;
• il signor provvederà a versare alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio , sino al raggiungimento della sua Per_2 autosufficienza economica, la somma di € =250,00 (duecentocinguanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di
1 ogni mese, con bonifico sul conto corrente alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia che per completezza si trascrive e valendo in caso di difformità quello più aggiornato:
Spese per la salute a) Spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo:
I) medico specialistiche prescritte dal medico curante,
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche,
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica,
IV) tickets sanitari.
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche,
II) cure termali e fisioterapiche,
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento:
IV) trasporto pubblico.
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi del genitore collocatario o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, solo nell'ipotesi di indisponibilità dell'altro genitore, di parenti dei minori sia paterni che materni o di altre alternative gratuite: centri ricreativi estivi e gruppo estivo.
2 Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese successivo, a seguito della consegna da parte del genitore anticipatario della documentazione giustificativa o unitamente al mantenimento mensile a mezzo di bonifico bancario;
-Per tutte le altre questioni economiche i coniugi, dal momento che sono economicamente autosufficienti, non avanzano reciprocamente ulteriori richieste
• Le detrazioni fiscali saranno a metà come per legge.
• I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento per sé stessi e per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 25.01.1992 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (atto n. 3, parte II, serie A).
Con decreto n. 4160/2022 del 07.06.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA NN
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