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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3029/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
CA RA, RE
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6097/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284299604000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato innanzi a questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità nella parte in cui reca l'intimazione di pagamento di euro 7.546,01 a titolo di contributo unificato (e accessori) connesso ai motivi aggiunti depositati il 27 aprile 2023 nel giudizio TAR Lazio – Roma R.G. n. 5702/2023.
Il ricorso è stato inizialmente proposto nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
successivamente il TAR Lazio – Roma, quale ente impositore, è stato chiamato in causa ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992.
La ricorrente sostiene che i motivi aggiunti sarebbero stati meramente “integrativi” e non introduttivi di domande nuove;
pertanto non sarebbe dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002. Invoca altresì i principi derivanti dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, “Orizzonte Salute”) e la direttiva 89/665/CEE, deducendo che l'applicazione cumulativa del tributo costituirebbe ostacolo all'effettività dei mezzi di ricorso.
Deduce, inoltre, l'“inesistenza del credito” e l'illegittimità della riscossione in pendenza dell'appello avverso la sentenza di questa Corte n. 9284/2024, resa nel giudizio instaurato avverso l'invito al pagamento prot. n. 3805/2023 notificato il 5 maggio 2023.
La ricorrente ha proposto anche istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di “vizi propri” della cartella e per violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, evidenziando che la pretesa sottesa deriva da invito al pagamento già notificato e già impugnato e definito con sentenza n. 9284/2024 di rigetto. Nel merito ha chiesto il rigetto e la condanna alle spese, con dichiarazione di antistatarietà.
Si è costituito il TAR Lazio – Roma, ricostruendo l'iter della pretesa (invito al pagamento prot. n.
3805/2023 del 05.05.2023; iscrizione a ruolo del 25.09.2024; cartella del 24.01.2025; precedente contenzioso definito con sentenza n. 9284/2024; appello pendente R.G.A. n. 760/2025) ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per duplicazione della tutela (ne bis in idem), oltre che l'infondatezza nel merito, con richiesta di condanna alle spese.
8. All'udienza del 25/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne un credito di natura tributaria derivante dal Testo unico delle spese di giustizia
(d.P.R. 115/2002), e segnatamente dal contributo unificato dovuto nel processo amministrativo per la proposizione di motivi aggiunti che introducano domande nuove. La cartella impugnata è atto della riscossione emesso su ruolo formato dall'ente impositore (TAR Lazio – Roma) a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato con l'invito al pagamento.
Come noto, in presenza di un atto presupposto impositivo regolarmente notificato, la cartella di pagamento, quale atto consequenziale, è impugnabile unicamente per vizi propri;
il merito della pretesa deve essere fatto valere mediante impugnazione dell'atto presupposto, salvo il caso di mancata notificazione di quest'ultimo, che consente l'impugnazione congiunta.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'invito al pagamento prot. n. 3805/2023 è stato notificato il 5 maggio 2023 ed è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso R.G.R. n. 13365/2023, definito da questa
Corte con sentenza n. 9284/2024 di rigetto. La pretesa tributaria è dunque stata già portata a conoscenza del contribuente con un atto impositivo autonomamente impugnabile e, anzi, già impugnato. L'appello ha confermato poi le statuizioni di primo grado.
Il ricorso odierno, invece, ripropone sostanzialmente le medesime doglianze di merito già rivolte contro l'invito al pagamento (asserita non debenza del contributo per motivi aggiunti “integrativi”; richiamo a
CGUE C-61/14 e direttiva 89/665/CEE; pendenza dell'appello), senza articolare specifiche censure riferite alla sola cartella (quali vizi di notifica, errori intrinseci di calcolo imputabili all'agente della riscossione, decadenza/prescrizione della riscossione, carenza di motivazione della cartella quale atto di riscossione).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato perché inammissibile, in quanto diretto, in via sostanziale, a riesaminare il fondamento del credito già oggetto di atto presupposto conosciuto e già impugnato.
L'inammissibilità risulta rafforzata dall'esigenza di evitare la duplicazione del contenzioso sul medesimo rapporto tributario: la pretesa relativa al medesimo contributo unificato è stata già scrutinata in primo grado con sentenza n. 9284/2024 e l'appello ha confermato la sentenza anzidetta. Un nuovo giudizio di merito – surrettiziamente introdotto mediante impugnazione della cartella – determinerebbe un'irragionevole moltiplicazione dei processi e il rischio di decisioni non coerenti sul medesimo oggetto.
Anche a voler esaminare il merito, le doglianze non sono fondate.
Sulla debenza del contributo unificato: l'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 prevede espressamente l'assoggettamento a contributo dei motivi aggiunti che introducono domande nuove. Dalla ricostruzione del TAR resistente risulta che i motivi aggiunti del 27 aprile 2023 hanno esteso l'impugnativa a un provvedimento distinto e successivo (“aggiudicazione definitiva efficace” del 31 marzo 2023), diverso dall'atto impugnato col ricorso introduttivo (“aggiudicazione definitiva non efficace” del 27 febbraio 2023).
Si tratta di atto autonomamente lesivo, adottato a seguito di ulteriore attività procedimentale: la sua impugnazione comporta ampliamento del petitum e del thema decidendum, integrando il presupposto normativo dell'ulteriore contributo.
I principi affermati dalla CGUE nella causa C-61/14 non escludono la debenza del tributo quando l'oggetto dei motivi aggiunti sia effettivamente distinto e determini un ampliamento considerevole della controversia. In coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità valorizza il criterio della connessione, distinguendo tra connessione “forte” (pregiudizialità-dipendenza) e connessione “debole”
(mera relazione fattuale), ritenendo solo la prima idonea a escludere l'assoggettamento al contributo. Nella fattispecie la connessione è, al più, debole, poiché la domanda investe un provvedimento ulteriore ed autonomo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte resistente, e in particolare da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_4 dichiaratosi antistatario.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
CA RA, RE
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6097/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284299604000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato innanzi a questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità nella parte in cui reca l'intimazione di pagamento di euro 7.546,01 a titolo di contributo unificato (e accessori) connesso ai motivi aggiunti depositati il 27 aprile 2023 nel giudizio TAR Lazio – Roma R.G. n. 5702/2023.
Il ricorso è stato inizialmente proposto nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
successivamente il TAR Lazio – Roma, quale ente impositore, è stato chiamato in causa ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992.
La ricorrente sostiene che i motivi aggiunti sarebbero stati meramente “integrativi” e non introduttivi di domande nuove;
pertanto non sarebbe dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002. Invoca altresì i principi derivanti dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, “Orizzonte Salute”) e la direttiva 89/665/CEE, deducendo che l'applicazione cumulativa del tributo costituirebbe ostacolo all'effettività dei mezzi di ricorso.
Deduce, inoltre, l'“inesistenza del credito” e l'illegittimità della riscossione in pendenza dell'appello avverso la sentenza di questa Corte n. 9284/2024, resa nel giudizio instaurato avverso l'invito al pagamento prot. n. 3805/2023 notificato il 5 maggio 2023.
La ricorrente ha proposto anche istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di “vizi propri” della cartella e per violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, evidenziando che la pretesa sottesa deriva da invito al pagamento già notificato e già impugnato e definito con sentenza n. 9284/2024 di rigetto. Nel merito ha chiesto il rigetto e la condanna alle spese, con dichiarazione di antistatarietà.
Si è costituito il TAR Lazio – Roma, ricostruendo l'iter della pretesa (invito al pagamento prot. n.
3805/2023 del 05.05.2023; iscrizione a ruolo del 25.09.2024; cartella del 24.01.2025; precedente contenzioso definito con sentenza n. 9284/2024; appello pendente R.G.A. n. 760/2025) ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per duplicazione della tutela (ne bis in idem), oltre che l'infondatezza nel merito, con richiesta di condanna alle spese.
8. All'udienza del 25/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne un credito di natura tributaria derivante dal Testo unico delle spese di giustizia
(d.P.R. 115/2002), e segnatamente dal contributo unificato dovuto nel processo amministrativo per la proposizione di motivi aggiunti che introducano domande nuove. La cartella impugnata è atto della riscossione emesso su ruolo formato dall'ente impositore (TAR Lazio – Roma) a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato con l'invito al pagamento.
Come noto, in presenza di un atto presupposto impositivo regolarmente notificato, la cartella di pagamento, quale atto consequenziale, è impugnabile unicamente per vizi propri;
il merito della pretesa deve essere fatto valere mediante impugnazione dell'atto presupposto, salvo il caso di mancata notificazione di quest'ultimo, che consente l'impugnazione congiunta.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'invito al pagamento prot. n. 3805/2023 è stato notificato il 5 maggio 2023 ed è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso R.G.R. n. 13365/2023, definito da questa
Corte con sentenza n. 9284/2024 di rigetto. La pretesa tributaria è dunque stata già portata a conoscenza del contribuente con un atto impositivo autonomamente impugnabile e, anzi, già impugnato. L'appello ha confermato poi le statuizioni di primo grado.
Il ricorso odierno, invece, ripropone sostanzialmente le medesime doglianze di merito già rivolte contro l'invito al pagamento (asserita non debenza del contributo per motivi aggiunti “integrativi”; richiamo a
CGUE C-61/14 e direttiva 89/665/CEE; pendenza dell'appello), senza articolare specifiche censure riferite alla sola cartella (quali vizi di notifica, errori intrinseci di calcolo imputabili all'agente della riscossione, decadenza/prescrizione della riscossione, carenza di motivazione della cartella quale atto di riscossione).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato perché inammissibile, in quanto diretto, in via sostanziale, a riesaminare il fondamento del credito già oggetto di atto presupposto conosciuto e già impugnato.
L'inammissibilità risulta rafforzata dall'esigenza di evitare la duplicazione del contenzioso sul medesimo rapporto tributario: la pretesa relativa al medesimo contributo unificato è stata già scrutinata in primo grado con sentenza n. 9284/2024 e l'appello ha confermato la sentenza anzidetta. Un nuovo giudizio di merito – surrettiziamente introdotto mediante impugnazione della cartella – determinerebbe un'irragionevole moltiplicazione dei processi e il rischio di decisioni non coerenti sul medesimo oggetto.
Anche a voler esaminare il merito, le doglianze non sono fondate.
Sulla debenza del contributo unificato: l'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 prevede espressamente l'assoggettamento a contributo dei motivi aggiunti che introducono domande nuove. Dalla ricostruzione del TAR resistente risulta che i motivi aggiunti del 27 aprile 2023 hanno esteso l'impugnativa a un provvedimento distinto e successivo (“aggiudicazione definitiva efficace” del 31 marzo 2023), diverso dall'atto impugnato col ricorso introduttivo (“aggiudicazione definitiva non efficace” del 27 febbraio 2023).
Si tratta di atto autonomamente lesivo, adottato a seguito di ulteriore attività procedimentale: la sua impugnazione comporta ampliamento del petitum e del thema decidendum, integrando il presupposto normativo dell'ulteriore contributo.
I principi affermati dalla CGUE nella causa C-61/14 non escludono la debenza del tributo quando l'oggetto dei motivi aggiunti sia effettivamente distinto e determini un ampliamento considerevole della controversia. In coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità valorizza il criterio della connessione, distinguendo tra connessione “forte” (pregiudizialità-dipendenza) e connessione “debole”
(mera relazione fattuale), ritenendo solo la prima idonea a escludere l'assoggettamento al contributo. Nella fattispecie la connessione è, al più, debole, poiché la domanda investe un provvedimento ulteriore ed autonomo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte resistente, e in particolare da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_4 dichiaratosi antistatario.