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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4403/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Enna
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV.ISCR.IPOT n. 29476202500000704000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 23.6.2025 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate -
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (ADER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente 1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 23.4.2025,
(preventiva di iscrizione di ipoteca, in relazione a crediti tributari pari alla complessava somma di € 32.099,73, di cui al prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della società "
Società 1 s.s." e dei soci coobbligati Nominativo_1 e Nominativo_2 ), chiedendone l'annullamento, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti, per il seguente motivo di illegittimità:
1. per difetto della propria legittimazione passiva, non essendo erede del defunto Nominativo_1, poiché sul matrimonio contratto con il de cuius si era pronunciato il Tribunale di Enna, con sentenza del 16.12.2014, dichiarandone la cessazione degli effetti civili;
ed inoltre per avere rinunciato formalmente alla eredità come da atto formale di rinuncia in data 15.1.2024, presentato davanti il Tribunale di Enna, Volontaria Giurisdizione.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
-L'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
Con memoria del 20.1.2026, versata in atti, l'Agenzia delle Entrate riferiva di avere proceduto nelle more del giudizio, all'annullamento in sede di autotutela dell'iscrizione a ruolo per cui si procede, sicchè chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese. All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente, pur aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insisteva nella condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La Corte, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha poi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate resistente, in relazione alla pretesa tributaria azionata, proceduto nelle more del giudizio, all'annullamento dell'iscrizione a ruolo per cui si procede, (cfr. documentazione in atti), facendo venir meno in conseguenza pure la legittimità della successiva comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti convenute, in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• condanna le parti
.
convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale fra loro, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 1.500,00, oltre IVA ed accessori come per legge. Così deciso in Catania il 23/01/2026 Il Giudice estensore (C. Giongrandi) II
Presidente (S. Lopes3)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4403/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Enna
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV.ISCR.IPOT n. 29476202500000704000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 23.6.2025 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate -
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (ADER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente 1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 23.4.2025,
(preventiva di iscrizione di ipoteca, in relazione a crediti tributari pari alla complessava somma di € 32.099,73, di cui al prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della società "
Società 1 s.s." e dei soci coobbligati Nominativo_1 e Nominativo_2 ), chiedendone l'annullamento, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti, per il seguente motivo di illegittimità:
1. per difetto della propria legittimazione passiva, non essendo erede del defunto Nominativo_1, poiché sul matrimonio contratto con il de cuius si era pronunciato il Tribunale di Enna, con sentenza del 16.12.2014, dichiarandone la cessazione degli effetti civili;
ed inoltre per avere rinunciato formalmente alla eredità come da atto formale di rinuncia in data 15.1.2024, presentato davanti il Tribunale di Enna, Volontaria Giurisdizione.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
-L'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
Con memoria del 20.1.2026, versata in atti, l'Agenzia delle Entrate riferiva di avere proceduto nelle more del giudizio, all'annullamento in sede di autotutela dell'iscrizione a ruolo per cui si procede, sicchè chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese. All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente, pur aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insisteva nella condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La Corte, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha poi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate resistente, in relazione alla pretesa tributaria azionata, proceduto nelle more del giudizio, all'annullamento dell'iscrizione a ruolo per cui si procede, (cfr. documentazione in atti), facendo venir meno in conseguenza pure la legittimità della successiva comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti convenute, in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• condanna le parti
.
convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale fra loro, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 1.500,00, oltre IVA ed accessori come per legge. Così deciso in Catania il 23/01/2026 Il Giudice estensore (C. Giongrandi) II
Presidente (S. Lopes3)