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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1557/2011 R.G.A.C. avente ad oggetto bancari e vertente tra
(C.F. , residente in [...], Rende (CS), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Brunella Bonofiglio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Maletta, sito in
Catanzaro alla Trav. Nunzio Nasi n. 2;
- appellante
e
(P.IVA Controparte_1
), con sede in alla via Panebianco, in P.IVA_1 CP_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Maddalena Giungato, con cui elegge domicilio in Catanzaro alla via Nuova n. 9, presso lo studio dell'avv.
BE TE;
- appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Parte_1 interponeva impugnazione avverso la sentenza n. 724/2011, pubblicata in data 4.5.2011 dal Tribunale di Cosenza, con la quale si rigettava la domanda attorea di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di conto corrente intestato a e di condannare la banca alla Parte_1 restituzione delle somme illegittimamente e indebitamente riscosse.
Si costituiva la , concludendo per la Controparte_1 conferma della pronuncia impugnata.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte rinviava la causa per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 22.5.2012, nella quale si riservava sulle richieste istruttorie formulate da parte appellante.
Sciogliendo la riserva della predetta udienza, la Corte, rimettendo alla decisione di merito la valutazione delle richieste avanzate, rinviava la causa all'udienza del 10.2.2015 per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, per esigenze di ufficio, al 14.4.2015.
Alla suddetta udienza, vista la comunicazione del difensore di parte appellata relativa all'apertura della
, Controparte_2 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
pag. 2/3 Con decreto del 6.10.2025, rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c., la
Corte fissava l'udienza dell'11.11.2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, con previsione di trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, nella quale nessuno ha depositato note, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1557/2011 R.G.A.C. avente ad oggetto bancari e vertente tra
(C.F. , residente in [...], Rende (CS), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Brunella Bonofiglio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Maletta, sito in
Catanzaro alla Trav. Nunzio Nasi n. 2;
- appellante
e
(P.IVA Controparte_1
), con sede in alla via Panebianco, in P.IVA_1 CP_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Maddalena Giungato, con cui elegge domicilio in Catanzaro alla via Nuova n. 9, presso lo studio dell'avv.
BE TE;
- appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Parte_1 interponeva impugnazione avverso la sentenza n. 724/2011, pubblicata in data 4.5.2011 dal Tribunale di Cosenza, con la quale si rigettava la domanda attorea di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di conto corrente intestato a e di condannare la banca alla Parte_1 restituzione delle somme illegittimamente e indebitamente riscosse.
Si costituiva la , concludendo per la Controparte_1 conferma della pronuncia impugnata.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte rinviava la causa per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 22.5.2012, nella quale si riservava sulle richieste istruttorie formulate da parte appellante.
Sciogliendo la riserva della predetta udienza, la Corte, rimettendo alla decisione di merito la valutazione delle richieste avanzate, rinviava la causa all'udienza del 10.2.2015 per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, per esigenze di ufficio, al 14.4.2015.
Alla suddetta udienza, vista la comunicazione del difensore di parte appellata relativa all'apertura della
, Controparte_2 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
pag. 2/3 Con decreto del 6.10.2025, rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c., la
Corte fissava l'udienza dell'11.11.2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, con previsione di trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, nella quale nessuno ha depositato note, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3