CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORGI MARIA SILVIA, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3001/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12899/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
41 e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 327691 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa riguarda l'avviso di accertamento n. 78801213830-3, relativo a TARI 2014, con cui Roma
Capitale ha richiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di omessa dichiarazione TARI relativa all'anno
2014.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 41, in data 17 giugno 2022, con la sentenza n. 12899/2022, depositata il 18 novembre 2022, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, Resistente_1
, con conseguente condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Con deposito avvenuto in data 1° giugno 2023, Roma Capitale ha proposto appello a questa Corte per l'annullamento della predetta sentenza e la conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento TARI per l'annualità 2014, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Successivamente, il contribuente ha presentato le proprie controdeduzioni chiedendo: - in via principale di rigettare l'appello proposto da Roma Capitale, con la conferma integrale della sentenza di primo grado;
- in via subordinata di rigettare l'appello e annullare l'avviso di accertamento per l'anno 2014, accertando e dichiarando altresì l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa sanzionatoria addotta con l'atto impugnato;
- in via ulteriormente subordinata, di riformare l'avviso di accertamento per l'anno 2014 e ridurre l'entità delle somme dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, dal momento che Roma Capitale ha regolarmente notificato al ricorrente l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2014.
Si osserva che la norma di riferimento in materia di decadenza dal potere di accertamento è l'art. 15, comma
1, del Regolamento TARI del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del
21 dicembre 1998, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “l'avviso è notificato, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione”.
Nel caso di specie, trattandosi dell'anno di imposizione 2014, il termine di decadenza va individuato nel 31 dicembre 2019.
Quanto al perfezionamento della notifica a mezzo posta, esso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, avviene con l'effettiva consegna del plico all'ufficio postale, dal momento che, dopo tale momento, sfugge al controllo del notificante, ogni altra formalità da eseguirsi a cura dell'ufficio.
Si realizza dunque un doppio momento perfezionativo, rilevando, per il notificante, il momento in cui il piego
è consegnato all'ufficio postale, per il destinatario, quello in cui in cui il medesimo piego è da quest'ultimo ritirato.
La procedura di notifica è stata regolarmente avviata dall'Ente impositore, con consegna alle Poste della
Raccomandata A/R n. 78801213830-3 in data 30 dicembre 2019 e notificata al ricorrente in data 11 gennaio 2020.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. La parte contribuente va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma l'impugnata sentenza come da motivazione. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che che si liquidano in euro 150 per il primo grado e in euro 200 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORGI MARIA SILVIA, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3001/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12899/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
41 e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 327691 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa riguarda l'avviso di accertamento n. 78801213830-3, relativo a TARI 2014, con cui Roma
Capitale ha richiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di omessa dichiarazione TARI relativa all'anno
2014.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 41, in data 17 giugno 2022, con la sentenza n. 12899/2022, depositata il 18 novembre 2022, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, Resistente_1
, con conseguente condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Con deposito avvenuto in data 1° giugno 2023, Roma Capitale ha proposto appello a questa Corte per l'annullamento della predetta sentenza e la conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento TARI per l'annualità 2014, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Successivamente, il contribuente ha presentato le proprie controdeduzioni chiedendo: - in via principale di rigettare l'appello proposto da Roma Capitale, con la conferma integrale della sentenza di primo grado;
- in via subordinata di rigettare l'appello e annullare l'avviso di accertamento per l'anno 2014, accertando e dichiarando altresì l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa sanzionatoria addotta con l'atto impugnato;
- in via ulteriormente subordinata, di riformare l'avviso di accertamento per l'anno 2014 e ridurre l'entità delle somme dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, dal momento che Roma Capitale ha regolarmente notificato al ricorrente l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2014.
Si osserva che la norma di riferimento in materia di decadenza dal potere di accertamento è l'art. 15, comma
1, del Regolamento TARI del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del
21 dicembre 1998, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “l'avviso è notificato, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione”.
Nel caso di specie, trattandosi dell'anno di imposizione 2014, il termine di decadenza va individuato nel 31 dicembre 2019.
Quanto al perfezionamento della notifica a mezzo posta, esso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, avviene con l'effettiva consegna del plico all'ufficio postale, dal momento che, dopo tale momento, sfugge al controllo del notificante, ogni altra formalità da eseguirsi a cura dell'ufficio.
Si realizza dunque un doppio momento perfezionativo, rilevando, per il notificante, il momento in cui il piego
è consegnato all'ufficio postale, per il destinatario, quello in cui in cui il medesimo piego è da quest'ultimo ritirato.
La procedura di notifica è stata regolarmente avviata dall'Ente impositore, con consegna alle Poste della
Raccomandata A/R n. 78801213830-3 in data 30 dicembre 2019 e notificata al ricorrente in data 11 gennaio 2020.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. La parte contribuente va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma l'impugnata sentenza come da motivazione. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che che si liquidano in euro 150 per il primo grado e in euro 200 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.