Art. 6.
Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:
a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
b) un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
d) una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.
Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:
a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
b) un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
d) una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.