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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3725/22 RG, avente ad oggetto: comproprietà
TRA
elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA) in Via S.T.E Cirillo, 3 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Ippolito Matrone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto introduttivo, attore;
E
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), Via A. De Gasperi n.74 CP_1
presso lo studio dell'avv. Anna Panariello che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
CONCLUSIONI
Come da comparse ex art 190 c.p.c, a cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore chiedeva all'intestato tribunale l'accertamento della comunione del cortile riportato al catasto fabbricati del Comune di Boscotrecase al foglio 12 ex p.lla 138.
Identificava la sua proprietà nel fabbricato alla p.lla n 133 confinante con la fabbrica limitrofa in proprietà della individuata catastalmente alla p.lla 137. CP_1
1 Deduceva che il cortile ex p.lla 138 fosse in comune ad entrambi i fabbricati e che la convenuta arrecava svariate turbative all'uso della cosa comune, consistenti nella chiusura della CP_1
corte a mezzo di apposito di cancello, oltre alla non autorizzata messa in posa di una pavimentazione sul cortile originariamente in terra battuta.
Infine, rappresentava che nel 2022 la corte veniva soppressa catastalmente ed incorporata nella p.lla
137 in proprietà della la quale dichiarava di esserne proprietaria esclusiva. CP_1
Ingeneratasi dunque una lite sulla sussistenza o meno del diritto di comunione sullo spazio cortilizio,
non conciliata in sede di mediazione, l'attore chiedeva l'accertamento della comunione sul predetto cortile, la cessazione delle turbative arrecate dalla convenuta con ripristino dello status quo ante, oltre risarcimento danni e con vittoria delle spese di lite.
In data 24.10.2022 si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto integrale della CP_1
domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
In particolare, qualificatasi proprietaria di tutto il fabbricato alla p.lla 137, spiegava domanda riconvenzionale d'accertamento della proprietà esclusiva del cortile conteso, deducendo che tale spazio attiguo al suo fabbricato all'ex part.138, poi fuso con la part.137 di proprietà della odierna convenuta, fosse da sempre stato comune alla sola fabbrica in sua proprietà e precedentemente in titolarità di tutti i suoi danti causa.
Instauratosi il contraddittorio, concesse alle parti le memorie ex art 183 VI comma c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di c.t.u e trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del
02.07.2025, con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege, conclusosi con esito negativo giusto verbale del
28.12.21.
E' provata, non contestata, e documentata per titoli, la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. L'attore risulta proprietario della fabbrica adiacente al conteso cortile identificata
2 catastalmente al foglio n. 12, p.lla 133/1 sita in Via Marani n. 1 per atto notarile del 08.06.2004 in atti, come parte convenuta è proprietaria della Fabbrica al foglio 12, p.lla 137 sub 1, 2 ,3 ,4 ,5 6, per atto notarile del 17.12.2018.
La causa verte, per quanto dedotto in fatto, su di un cortile limitrofo tra due corpi di fabbrica. Appare
pacifico e non contestato che la vecchia p.lla 138, come da rappresentazioni fotografiche e da piante catastali in atti è attigua alle due fabbriche ed in forza di quanto dedotto dall'attore, assicurerebbe l'uso ed il passaggio al fabbricato in sua proprietà praticato anche dai suoi danti causa, oltre al favorire la sosta dei propri autoveicoli. Ed in ragione dell'accessorietà di tale area fra i due fabbricati, opera l'attribuzione di comproprietà ex art 1117 c.c che va superata solo attraverso i titoli, avendo fede privilegiata il titolo che ingenera il frazionamento degli edifici dell'originario unico proprietario che abbia attribuito, in maniera inequivocabile, la proprietà comune della corte riferita ai soli condomini di un fabbricato, escludendone l'altro oggetto di frazionamento, oppure in subordine, una chiara ed inequivocabile appartenenza del cortile, derivante dagli atti traslativi successivi, ad un fabbricato in dispetto dell'altro.
Sebbene dai titoli dell'attore (compravendita del 08.06.2004) e del suo dante causa Persona_1
( atto di divisione del 03.12.1982-Lettera M) si rileva che la fabbrica in suo dominio confina con la
Per pretesa corte comune e con i beni (danti causa della convenuta), l'indagine va rivolta nei riguardi della convenuta che assume la proprietà esclusiva dell'area per consolidazione, adducendo l'accessorietà della corte solo per il suo fabbricato.
In difetto di tale prova, va affermata l'appartenenza del suddetto bene indistintamente a tutti i condomini delle fabbriche in questione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1849 del 21 gennaio 2022,
(Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852).
In diritto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene inteso come cortile, ai fini dell'applicazione dell'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la
3 sola funzione di consentirne l'accesso (Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010,
n. 17993; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241).
Rientra in tal definizione, rilevante in codesto giudizio, l'area cortilizia strutturalmente e funzionalmente destinata al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi tra loro non collegati da unitarietà condominiale, (Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559).
Dai titoli depositati da parte della convenuta, dalle planimetrie allegate al rogito, e dagli stralci catastali precedenti alla fusione della corte alla p.lla 137, deve ritenersi solo parzialmente raggiunta la prova per i sottostanti motivi.
Per La acquistava con atto di compravendita del 17.12.2018, dai germani , i beni di CP_1
cui alla particella 137, subb. 2, 4 e 6. Tali cespiti, per quel che rileva, sono descritti come confinanti con cortile comune (sub 2) e confinanti “con distacco” su cortile comune (sub 6) e con i beni Per_3
dalla quale, sempre nello stesso rogito, la convenuta acquistava la restante parte della fabbrica
[...]
alla p.lla 137, confinante “con distacco” su cortile comune (sub 3) e “confinante con cortile comune”
(sub 5 e 1).
Per Il titolo di provenienza dei germani , è costituito dall'atto di divisione ereditaria dei beni del Sig.
del 24.10.1967. Dal titolo si evince che il padre di costui, Sig. , acquistava Persona_4 Persona_5
le rispettive quote del fabbricato che era descritto alla lettera B dell'atto divisorio come fabbricato di via Nerano n 3, composto di due stanze in piano rialzato…..”cortiletto attiguo” e casalino sottostante…; il tutto confinante con via Marano nel lato ovest, con gli eredi nel lato sud, e Per_6
con gli eredi di nel lato est, riportato alla partita 2102, foglio 12, mappale 137. Persona_7
Alla Sig.ra era trasferita la quota residua della stessa fabbrica, come descritta alla lettera B Per_3
dell'atto divisorio.
Parte convenuta ha affermato che il suddetto cortiletto attiguo corrisponde alla particella ex 138 (la corte comune).
La deduzione non appare condivisibile.
4 Il summenzionato cortiletto viene indicato come parte integrante della p.lla 137 e non viene indicato come p.lla 138, né tale particella viene menzionata nel rogito d'acquisto della convenuta del 2018
che avrebbe ingenerato un fenomeno di consolidazione sulla corte per acquisto di tutti i subalterni del fabbricato alla p.lla 137. E nemmeno tale particella (138) viene raffigurata nelle planimetrie allegate al rogito della convenuta.
Sul punto, lacunosa appare la c.t.u. la quale chiamata ad effettuare una comparazione dei titoli con le planimetrie allegate ai rogiti e dagli stralci catastali, non giunge a soluzioni di carattere tecnico,
limitando l'indagine sull'interpretazione letterale, e non condivisibile, degli atti notarili, che è in dominio del giudicante.
Vanno invece analizzate le conclusioni a cui giunge in sede di osservazioni alla c.t.u, l'ing Per_8
.
[...]
Dagli stralci catastali antecedenti alla fusione della p.lla 138 in atti, è rinvenibile il cortiletto descritto nella divisione del 1967 e descritto nel titolo della convenuta come distacco dalla corte comune, per lo spazio evidenziato in giallo (pag 4 note tecniche ing. Cirillo).
Pertanto, dalle risultanze degli atti di causa nel loro complesso, emerge che per parte convenuta vi è
proprietà del distacco dalla corte alla p.lla 137 risultante dallo stralcio catastale antecedente alla fusione della p.lla 138 e che per la parte residua, in mancanza di titoli certi ed esaustivi, quest'ultima particella va ritenuta comune con il fabbricato attoreo.
Tuttavia, vanno rigettate le richieste di ripristino dello stato dei luoghi come poste nell'atto introduttivo.
Per copiosa giurisprudenza di legittimità ciascun condomino può servirsi della cosa comune anche per fini esclusivamente propri, entro i limiti del divieto di alterarne la destinazione e dell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari. Pertanto, qualora vi sia lesione del pari uso, le richieste del condomino leso devono essere proporzionali all'interesse sotteso, in mancanza del quale si ingenera abuso del diritto.
5 Con riguardo all'opera di piastrellatura della superficie della corte comune, alcuna turbativa va rilevata, essendo un intervento migliorativo del bene comune che non ne altera la destinazione d'uso.
Irrilevanti appaiono le doglianze riferite a violazioni urbanistiche, non provate nel presente giudizio.
Con riferimento poi al cancello di chiusura della corte, come riprodotto dalle rappresentazioni fotografiche del luogo di causa, anch'esso è opera migliorativa del bene comune. Rileva che esso è
tendente ad isolare il cortile su cui è posto il piano rialzato della convenuta alla p.lla 137 munito di scala, con la strada pubblica, al fine di evitare accessi indesiderati. Ed ugualmente dalle riproduzioni fotografiche in atti appare chiaro che tale problematica non interessa l'immobile attoreo il cui ingresso all'abitazione è munito di cancello (nero) separato dalla corte comune con apposito muro divisorio.
Tanto premesso, dunque non proporzionata e priva di concreto interesse al pari uso ex art 1102 c.c appare la richiesta di eliminazione del cancello esterno in quanto, secondo un contemperamento degli interessi di causa, l'attore poteva soddisfare totalmente il suo interesse all'accesso, chiedendo la consegna delle chiavi e giovandosi anch'esso dell'opera, in ragione degli usi da esso dedotti (sosta dei veicoli), e non la demolizione dell'opera in toto, la quale danneggerebbe patrimonialmente ed esclusivamente il convenuto senza portare alcun concreto vantaggio all'attore.
Infine, va rigettata la richiesta di risarcimento danni.
Sul punto, non sono stati forniti elementi concreti su cui basare la liquidazione, anche in via equitativa.Inoltre, è indimostrato il danno conseguenza dell'illecito.
Per copiosa giurisprudenza, il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica
(danno in re ipsa), ma dal danno conseguenza derivante dall'evento di danno corrispondente a detta lesione, avendo la responsabilità civile una funzione ripristinatoria e non assistenziale, in mancanza del quale si liquiderebbero danni in via punitiva. (Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022).
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, ritenuta la relativa complessità delle questioni trattate, e visto il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno integralmente compensate tra le parti.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3725/2022 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara comune ex art 1117 c.c alle fabbriche riportate catastalmente al foglio 12 alla p.lla 133 e 137 del Comune di Boscotrecase, la corte alla ex p.lla 138, escluso il distacco dalla corte raffigurato dallo stralcio catastale a pag 4 delle note tecniche dell'Ing. , di proprietà esclusiva della convenuta, rientrante Persona_8
nella p.lla 137, per le motivazioni di cui in motivazione;
2. rigetta nel resto,
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della compiuta C.T.U, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata il 19 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3725/22 RG, avente ad oggetto: comproprietà
TRA
elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA) in Via S.T.E Cirillo, 3 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Ippolito Matrone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto introduttivo, attore;
E
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), Via A. De Gasperi n.74 CP_1
presso lo studio dell'avv. Anna Panariello che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
CONCLUSIONI
Come da comparse ex art 190 c.p.c, a cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore chiedeva all'intestato tribunale l'accertamento della comunione del cortile riportato al catasto fabbricati del Comune di Boscotrecase al foglio 12 ex p.lla 138.
Identificava la sua proprietà nel fabbricato alla p.lla n 133 confinante con la fabbrica limitrofa in proprietà della individuata catastalmente alla p.lla 137. CP_1
1 Deduceva che il cortile ex p.lla 138 fosse in comune ad entrambi i fabbricati e che la convenuta arrecava svariate turbative all'uso della cosa comune, consistenti nella chiusura della CP_1
corte a mezzo di apposito di cancello, oltre alla non autorizzata messa in posa di una pavimentazione sul cortile originariamente in terra battuta.
Infine, rappresentava che nel 2022 la corte veniva soppressa catastalmente ed incorporata nella p.lla
137 in proprietà della la quale dichiarava di esserne proprietaria esclusiva. CP_1
Ingeneratasi dunque una lite sulla sussistenza o meno del diritto di comunione sullo spazio cortilizio,
non conciliata in sede di mediazione, l'attore chiedeva l'accertamento della comunione sul predetto cortile, la cessazione delle turbative arrecate dalla convenuta con ripristino dello status quo ante, oltre risarcimento danni e con vittoria delle spese di lite.
In data 24.10.2022 si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto integrale della CP_1
domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
In particolare, qualificatasi proprietaria di tutto il fabbricato alla p.lla 137, spiegava domanda riconvenzionale d'accertamento della proprietà esclusiva del cortile conteso, deducendo che tale spazio attiguo al suo fabbricato all'ex part.138, poi fuso con la part.137 di proprietà della odierna convenuta, fosse da sempre stato comune alla sola fabbrica in sua proprietà e precedentemente in titolarità di tutti i suoi danti causa.
Instauratosi il contraddittorio, concesse alle parti le memorie ex art 183 VI comma c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di c.t.u e trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del
02.07.2025, con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege, conclusosi con esito negativo giusto verbale del
28.12.21.
E' provata, non contestata, e documentata per titoli, la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. L'attore risulta proprietario della fabbrica adiacente al conteso cortile identificata
2 catastalmente al foglio n. 12, p.lla 133/1 sita in Via Marani n. 1 per atto notarile del 08.06.2004 in atti, come parte convenuta è proprietaria della Fabbrica al foglio 12, p.lla 137 sub 1, 2 ,3 ,4 ,5 6, per atto notarile del 17.12.2018.
La causa verte, per quanto dedotto in fatto, su di un cortile limitrofo tra due corpi di fabbrica. Appare
pacifico e non contestato che la vecchia p.lla 138, come da rappresentazioni fotografiche e da piante catastali in atti è attigua alle due fabbriche ed in forza di quanto dedotto dall'attore, assicurerebbe l'uso ed il passaggio al fabbricato in sua proprietà praticato anche dai suoi danti causa, oltre al favorire la sosta dei propri autoveicoli. Ed in ragione dell'accessorietà di tale area fra i due fabbricati, opera l'attribuzione di comproprietà ex art 1117 c.c che va superata solo attraverso i titoli, avendo fede privilegiata il titolo che ingenera il frazionamento degli edifici dell'originario unico proprietario che abbia attribuito, in maniera inequivocabile, la proprietà comune della corte riferita ai soli condomini di un fabbricato, escludendone l'altro oggetto di frazionamento, oppure in subordine, una chiara ed inequivocabile appartenenza del cortile, derivante dagli atti traslativi successivi, ad un fabbricato in dispetto dell'altro.
Sebbene dai titoli dell'attore (compravendita del 08.06.2004) e del suo dante causa Persona_1
( atto di divisione del 03.12.1982-Lettera M) si rileva che la fabbrica in suo dominio confina con la
Per pretesa corte comune e con i beni (danti causa della convenuta), l'indagine va rivolta nei riguardi della convenuta che assume la proprietà esclusiva dell'area per consolidazione, adducendo l'accessorietà della corte solo per il suo fabbricato.
In difetto di tale prova, va affermata l'appartenenza del suddetto bene indistintamente a tutti i condomini delle fabbriche in questione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1849 del 21 gennaio 2022,
(Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852).
In diritto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene inteso come cortile, ai fini dell'applicazione dell'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la
3 sola funzione di consentirne l'accesso (Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010,
n. 17993; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241).
Rientra in tal definizione, rilevante in codesto giudizio, l'area cortilizia strutturalmente e funzionalmente destinata al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi tra loro non collegati da unitarietà condominiale, (Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559).
Dai titoli depositati da parte della convenuta, dalle planimetrie allegate al rogito, e dagli stralci catastali precedenti alla fusione della corte alla p.lla 137, deve ritenersi solo parzialmente raggiunta la prova per i sottostanti motivi.
Per La acquistava con atto di compravendita del 17.12.2018, dai germani , i beni di CP_1
cui alla particella 137, subb. 2, 4 e 6. Tali cespiti, per quel che rileva, sono descritti come confinanti con cortile comune (sub 2) e confinanti “con distacco” su cortile comune (sub 6) e con i beni Per_3
dalla quale, sempre nello stesso rogito, la convenuta acquistava la restante parte della fabbrica
[...]
alla p.lla 137, confinante “con distacco” su cortile comune (sub 3) e “confinante con cortile comune”
(sub 5 e 1).
Per Il titolo di provenienza dei germani , è costituito dall'atto di divisione ereditaria dei beni del Sig.
del 24.10.1967. Dal titolo si evince che il padre di costui, Sig. , acquistava Persona_4 Persona_5
le rispettive quote del fabbricato che era descritto alla lettera B dell'atto divisorio come fabbricato di via Nerano n 3, composto di due stanze in piano rialzato…..”cortiletto attiguo” e casalino sottostante…; il tutto confinante con via Marano nel lato ovest, con gli eredi nel lato sud, e Per_6
con gli eredi di nel lato est, riportato alla partita 2102, foglio 12, mappale 137. Persona_7
Alla Sig.ra era trasferita la quota residua della stessa fabbrica, come descritta alla lettera B Per_3
dell'atto divisorio.
Parte convenuta ha affermato che il suddetto cortiletto attiguo corrisponde alla particella ex 138 (la corte comune).
La deduzione non appare condivisibile.
4 Il summenzionato cortiletto viene indicato come parte integrante della p.lla 137 e non viene indicato come p.lla 138, né tale particella viene menzionata nel rogito d'acquisto della convenuta del 2018
che avrebbe ingenerato un fenomeno di consolidazione sulla corte per acquisto di tutti i subalterni del fabbricato alla p.lla 137. E nemmeno tale particella (138) viene raffigurata nelle planimetrie allegate al rogito della convenuta.
Sul punto, lacunosa appare la c.t.u. la quale chiamata ad effettuare una comparazione dei titoli con le planimetrie allegate ai rogiti e dagli stralci catastali, non giunge a soluzioni di carattere tecnico,
limitando l'indagine sull'interpretazione letterale, e non condivisibile, degli atti notarili, che è in dominio del giudicante.
Vanno invece analizzate le conclusioni a cui giunge in sede di osservazioni alla c.t.u, l'ing Per_8
.
[...]
Dagli stralci catastali antecedenti alla fusione della p.lla 138 in atti, è rinvenibile il cortiletto descritto nella divisione del 1967 e descritto nel titolo della convenuta come distacco dalla corte comune, per lo spazio evidenziato in giallo (pag 4 note tecniche ing. Cirillo).
Pertanto, dalle risultanze degli atti di causa nel loro complesso, emerge che per parte convenuta vi è
proprietà del distacco dalla corte alla p.lla 137 risultante dallo stralcio catastale antecedente alla fusione della p.lla 138 e che per la parte residua, in mancanza di titoli certi ed esaustivi, quest'ultima particella va ritenuta comune con il fabbricato attoreo.
Tuttavia, vanno rigettate le richieste di ripristino dello stato dei luoghi come poste nell'atto introduttivo.
Per copiosa giurisprudenza di legittimità ciascun condomino può servirsi della cosa comune anche per fini esclusivamente propri, entro i limiti del divieto di alterarne la destinazione e dell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari. Pertanto, qualora vi sia lesione del pari uso, le richieste del condomino leso devono essere proporzionali all'interesse sotteso, in mancanza del quale si ingenera abuso del diritto.
5 Con riguardo all'opera di piastrellatura della superficie della corte comune, alcuna turbativa va rilevata, essendo un intervento migliorativo del bene comune che non ne altera la destinazione d'uso.
Irrilevanti appaiono le doglianze riferite a violazioni urbanistiche, non provate nel presente giudizio.
Con riferimento poi al cancello di chiusura della corte, come riprodotto dalle rappresentazioni fotografiche del luogo di causa, anch'esso è opera migliorativa del bene comune. Rileva che esso è
tendente ad isolare il cortile su cui è posto il piano rialzato della convenuta alla p.lla 137 munito di scala, con la strada pubblica, al fine di evitare accessi indesiderati. Ed ugualmente dalle riproduzioni fotografiche in atti appare chiaro che tale problematica non interessa l'immobile attoreo il cui ingresso all'abitazione è munito di cancello (nero) separato dalla corte comune con apposito muro divisorio.
Tanto premesso, dunque non proporzionata e priva di concreto interesse al pari uso ex art 1102 c.c appare la richiesta di eliminazione del cancello esterno in quanto, secondo un contemperamento degli interessi di causa, l'attore poteva soddisfare totalmente il suo interesse all'accesso, chiedendo la consegna delle chiavi e giovandosi anch'esso dell'opera, in ragione degli usi da esso dedotti (sosta dei veicoli), e non la demolizione dell'opera in toto, la quale danneggerebbe patrimonialmente ed esclusivamente il convenuto senza portare alcun concreto vantaggio all'attore.
Infine, va rigettata la richiesta di risarcimento danni.
Sul punto, non sono stati forniti elementi concreti su cui basare la liquidazione, anche in via equitativa.Inoltre, è indimostrato il danno conseguenza dell'illecito.
Per copiosa giurisprudenza, il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica
(danno in re ipsa), ma dal danno conseguenza derivante dall'evento di danno corrispondente a detta lesione, avendo la responsabilità civile una funzione ripristinatoria e non assistenziale, in mancanza del quale si liquiderebbero danni in via punitiva. (Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022).
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, ritenuta la relativa complessità delle questioni trattate, e visto il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno integralmente compensate tra le parti.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3725/2022 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara comune ex art 1117 c.c alle fabbriche riportate catastalmente al foglio 12 alla p.lla 133 e 137 del Comune di Boscotrecase, la corte alla ex p.lla 138, escluso il distacco dalla corte raffigurato dallo stralcio catastale a pag 4 delle note tecniche dell'Ing. , di proprietà esclusiva della convenuta, rientrante Persona_8
nella p.lla 137, per le motivazioni di cui in motivazione;
2. rigetta nel resto,
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della compiuta C.T.U, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata il 19 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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