CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
NI NC, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Campo Di Marte,41-Loc. La Cigna 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H05I101241 2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H05I101241 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H05I101241 2019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LIVORNO ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso d'accertamento T8H051101241/19.
Tale atto era conseguente alla verifica a carico della Società_1 Srl, nel cui ambito era stato riscontrato, che un immobile di proprietà della stessa fosse stato concesso in comodato alla suddetta. In conseguenza, l'Ufficio rideterminava l'Irpef presunta evasa, oltre sanzioni ed interessi, invocando l'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui 'la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la prospettazione della parte contribuente, non potendo condividere la tesi dell'Ufficio per la inapplicabilità delle disposizioni dettate dall'invocato art.2, comma 36 terdecies e duodecies L 148/11, alla cui stregua, come anzidetto, si considera costituente reddito la differenza tra valore di mercato e il corrispettivo annuo per concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.
L'Ufficio con l'appello, lamentava il difetto assoluto di motivazione, o comunque, la sussistenza di una motivazione obbiettivamente perplessa. Inoltre, evidenziava come i motivi di ricorso nel merito contestassero solo il quantum del reddito accertato , indicando una corretta quantificazione di € 5,96 a mq nella determinazione del canone. A tale proposito, l'appellante assumeva che tale parametro era stato preso a riferimento nella proposta di mediazione non accolta dalla parte privata.
L'appellato è rimasto intimato.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni della parte costituita precisate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Non è configurabile il vizio di omessa motivazione o di motivazione perplessa, posto che, seppur in modo estremamente sintetico e non particolarmente chiaro, il ragionamento decisorio consente di cogliere le ragioni della decisione.
Peraltro, l'appello coglie nel segno con riferimento all'interpretazione dell'art.2, comma 36 terdecies e duodecies L. 148/11, essendo pacifico che Resistente_1 era socia della Società_1 srl, cui l'immobile è intestato.
Tuttavia, se l'appello è fondato con riferimento all'an debeatur, l'Ufficio non ha articolato uno specifico motivo relativamente al quantum debeatur, che, pertanto, rimane determinato in 5,96 euro a mq.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
NI NC, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Campo Di Marte,41-Loc. La Cigna 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H05I101241 2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H05I101241 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H05I101241 2019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LIVORNO ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso d'accertamento T8H051101241/19.
Tale atto era conseguente alla verifica a carico della Società_1 Srl, nel cui ambito era stato riscontrato, che un immobile di proprietà della stessa fosse stato concesso in comodato alla suddetta. In conseguenza, l'Ufficio rideterminava l'Irpef presunta evasa, oltre sanzioni ed interessi, invocando l'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui 'la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la prospettazione della parte contribuente, non potendo condividere la tesi dell'Ufficio per la inapplicabilità delle disposizioni dettate dall'invocato art.2, comma 36 terdecies e duodecies L 148/11, alla cui stregua, come anzidetto, si considera costituente reddito la differenza tra valore di mercato e il corrispettivo annuo per concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.
L'Ufficio con l'appello, lamentava il difetto assoluto di motivazione, o comunque, la sussistenza di una motivazione obbiettivamente perplessa. Inoltre, evidenziava come i motivi di ricorso nel merito contestassero solo il quantum del reddito accertato , indicando una corretta quantificazione di € 5,96 a mq nella determinazione del canone. A tale proposito, l'appellante assumeva che tale parametro era stato preso a riferimento nella proposta di mediazione non accolta dalla parte privata.
L'appellato è rimasto intimato.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni della parte costituita precisate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Non è configurabile il vizio di omessa motivazione o di motivazione perplessa, posto che, seppur in modo estremamente sintetico e non particolarmente chiaro, il ragionamento decisorio consente di cogliere le ragioni della decisione.
Peraltro, l'appello coglie nel segno con riferimento all'interpretazione dell'art.2, comma 36 terdecies e duodecies L. 148/11, essendo pacifico che Resistente_1 era socia della Società_1 srl, cui l'immobile è intestato.
Tuttavia, se l'appello è fondato con riferimento all'an debeatur, l'Ufficio non ha articolato uno specifico motivo relativamente al quantum debeatur, che, pertanto, rimane determinato in 5,96 euro a mq.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.