CASS
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2025, n. 36680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36680 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MA RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 17/04/2025 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si conclude sollecitando una declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2024, la Corte di Appello di Roma rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da MA RI, concernente il periodo di restrizione inframurario e domiciliare sofferto nell'ambito del procedimento a suo carico per i delitti di estorsione aggravata e ricettazione continuata: procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere emessa, in data 08/03/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Latina. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36680 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 In accoglimento del ricorso proposto dal MA, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 6815 del 22/10/2024, dep. 2025. In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione con riferimento alle accuse di ricettazione, valorizzando elementi istruttori presi in considerazione dal Tribunale del riesame di Latina, e non esclusi nella sentenza del G.u.p., il quale aveva posto a fondamento della propria decisione ex art. 425 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità delle risultanze captative poste a sostegno delle ipotesi accusatorie in sede cautelare. 2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il MA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa delle vetture, in capo al ricorrente, unicamente dalla sua esperienza professionale nel settore, circostanza mai valorizzata dai giudici del merito cautelare. Questi ultimi, infatti, avevano invece fatto esclusivo riferimento al contenuto delle intercettazioni dichiarate poi inutilizzabili dal G.u.p., mentre - con riferimento alle esigenze specialpreventive - avevano valorizzato circostanze relative al capo A), la cui rilevanza ai fini della riparazione era stata esclusa dalla stessa ordinanza impugnata in questa sede. Si deduce inoltre che la Corte d'Appello non aveva assolto ai doveri motivazionali indicati, in sede rescindente, quanto alla valutazione specifica delle condotte del MA e alla loro incidenza causale nell'applicazione della misura detentiva, anche in considerazione delle spiegazioni da lui fornite in sede di interrogatorio. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo incensurabile il percorso argomentativo della Corte territoriale, legittimamente basato sulle dichiarazioni di AI MA (valorizzate in sede di riesame) che la sentenza assolutoria non aveva considerato, con conseguente piena legittimità del loro apprezzamento nella diversa sede della riparazione, anche quanto alla ritenuta falsità - sulla scorta di quanto appunto riferito dal AI - delle dichiarazioni rese dal MA in ordine alla Fiat 500. Quanto invece alla Peugeot, si sottolinea l'assenza di elementi utili a comprovare la versione difensiva (secondo cui sarebbe stato il ricorrente a sollecitare un controllo delle Forze dell'ordine circa la regolarità dell'auto), in presenza delle gravi anomalie che caratterizzavano la vettura in questione e la conseguente incensurabilità del ricorso alla massima di esperienza fondata sulla specifica attività professionale del ricorrente. Si evidenzia altresì l'irrilevanza della mancata qualificazione delle condotte del ricorrente, da parte della Corte d'Appello, in termini di dolo o colpa grave. 2 4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocatura dello Stato conclude nel senso della inammissibilità o del rigetto del ricorso, sollecitando una conseguenziale pronuncia anche quanto alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È anzitutto necessario porre in evidenza l'assoluta infondatezza degli assunti difensivi secondo cui, da un lato, il giudice del rinvio avrebbe fondato il nuovo rigetto della richiesta di riparazione sulla sola base della "esperienza professionale" del MA, e - d'altro lato - i giudici del merito cautelare avrebbero valorizzato, ravvisando esigenze specialpreventive tali da imporre una misura coercitiva, esclusivamente elementi concernenti l'accusa di ricettazione di cui al capo A), in relazione alla quale la stessa Corte d'Appello, nell'ordinanza impugnata, aveva ritenuto l'insussistenza di risultanze ostative all'accoglimento della domanda di riparazione. invero sufficiente rilevare, a tale ultimo proposito, che il Tribunale del riesame di Roma, nel sostituire la misura carceraria con quella domiciliare, aveva comunque evidenziato (anche) l'esigenza di interrompere l'attività di rivendita di autovetture rubate esercitata dal MA presso il suo autosalone, avuto riguardo anche alla pendenza specifica a suo carico (cfr. pag. 16 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in data 07/05/2021). 3. Quanto invece al primo ordine di rilievi difensivi, va evidenziato che la Corte territoriale - lungi dal limitarsi a richiamare, come sostenuto in ricorso, "l'esperienza professionale" del MA - ha fatto buon governo dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione» (Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 - 01). 3.1. In particolare, a sostegno della nuova decisione di rigetto della domanda dell'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha per un verso valorizzato le dichiarazioni rese da AI MA in ordine al fatto che la Fiat 500, risultata di provenienza furtiva, gli era stata consegnata personalmente dal 3 MA, a titolo di parziale pagamento di una Mercedes che, alcuni mesi prima, egli aveva venduto all'autosalone del ricorrente, senza peraltro ricevere il prezzo concordato (cfr. pag. 5 seg. dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa che il AI, il giorno dopo la consegna, aveva riscontrato plurime anomalie - numero di telaio contraffatto, sfumature di colore diverse sulla fiancata, chiave di accensione che non apriva la portiera, ecc. - deponenti per la provenienza furtiva dell'auto), La Corte d'Appello ha ritenuto - come già aveva fatto il Tribunale del riesame - pienamente attendibile la ricostruzione fattuale offerta dal AI, e conseguentemente del tutto falsa la versione offerta dal MA, stando alla quale egli non avrebbe neppure mai visto la vettura in questione. È solo in questi limiti che la Corte d'Appello - muovendo appunto dalla ritenuta falsità della sua versione - ha fatto riferimento all'esperienza professionale del MA, concludendo che, in forza di quest'ultima, egli doveva essersi reso conto delle gravi anomalie della vettura, che tuttavia aveva offerto in permuta al AI: inducendo quindi il giudice della cautela a ritenere sussistente la gravità indiziaria per il reato di ricettazione della Fiat 500. È appena il caso di evidenziare che tale percorso argomentativo - certamente in sé non connotato da contraddittorietà o manifesta illogicità - non risulta minimamente vulnerato dalla sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti del MA: sentenza motivata con esclusivo riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei suoi confronti (cfr. la sentenza emessa in data 08/03/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Latina). 3.2. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento all'altra vettura di provenienza furtiva contestata al MA nell'imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha fatto leva su elementi diversi dalle risultanze captative: elementi che erano stati valorizzati anche in sede di riesame (cfr. pag. 14 seg. della già citata ordinanza del 07/05/2021), e che non sono stati in alcun modo confutati, né tanto meno smentiti, dalla sentenza di proscioglimento. Muovendo dall'avvenuto sequestro, operato dalla Polizia Stradale di Latina nei confronti del ricorrente, di un suv Peugeot 3800 avente numero di telaio contraffatto, privo di targa e con il numero di telaio originale coperto da una striscia di nastro adesivo, la Corte d'Appello ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del MA, stando alle quali egli stesso avrebbe sollecitato un controllo della Polizia, nutrendo dubbi sulla genuinità della documentazione. In particolare, la Corte territoriale ha da un lato posto in evidenza il carattere meramente labiale della deduzione, e dall'altro ha ritenuto che le eclatanti 4 anomalie della vettura avrebbero dovuto far comprendere da subito al MA la provenienza furtiva dell'auto, di cui aveva comunque deciso di entrare in possesso: sicchè la versione difensiva, anche a voler superare il difficile ostacolo rappresentato dall'assenza di qualsiasi tipo di riscontro, poteva essere interpretata come "un comportamento preordinato a sviare eventuali sospetti nei suoi riguardi, adottato a seguito delle rimostranze del AI e nel timore che quest'ultimo avrebbe sporto una denuncia per la ricezione di una vettura alterata" (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Su tali basi, la Corte d'Appello ha concluso nel senso che il MA aveva, anche in relazione alla Peugeot, indotto il giudice cautelare a ravvisare la gravità indiziaria per il delitto di ricettazione, in quanto, "anziché rifiutarsi di ricevere un'autovettura recante il numero di telaio coperto con nastro adesivo, priva di targa ed accompagnata da documentazione non genuina, la acquistava comunque" (pag. 7, cit.) Si tratta di un percorso argomentativo del tutto analogo a quello a suo tempo tracciato dal Tribunale del riesame, e che risulta immune da censure qui deducibili anche quanto al richiamo alla esperienza professionale del MA nel settore della compravendita di autovetture: tale specifico aspetto della personalità del ricorrente, lungi dal costituire l'unico elemento a sostegno della decisione di rigetto, è stato richiamato dalla Corte d'Appello, tutt'altro che illogicamente, per osservare che le eclatanti anomalie riscontrabili sulla Peugeot avrebbero necessariamente dovuto orientare un esperto del ramo nel senso della provenienza illecita della vettura. 4. Anche la residua censura risulta priva di fondamento. Come già evidenziato nella esposizione che precede, la Corte territoriale ha preso in specifica considerazione la condotta del MA, per come emersa dalle risultanze utilizzabili, ed ha evidenziato gli specifici aspetti ritenuti idonei ad indurre i giudici del merito cautelare a ravvisare la gravità indiziaria per le condotte delittuose a lui ascritte (consegna della Fiat 500 al AI, curata personalmente;
ricezione della Peugeot nonostante le plurime, evidentissime anomalie che la connotavano, e che deponevano per la provenienza furtiva della vettura medesima). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono i! rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dalla pronuncia consegue, inoltre, la condanna del MA alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato: spese che di liquidano in complessivi Euro 1.500. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del M.E.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato liquidate in Euro 1.500,00. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consiglir stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si conclude sollecitando una declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2024, la Corte di Appello di Roma rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da MA RI, concernente il periodo di restrizione inframurario e domiciliare sofferto nell'ambito del procedimento a suo carico per i delitti di estorsione aggravata e ricettazione continuata: procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere emessa, in data 08/03/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Latina. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36680 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 In accoglimento del ricorso proposto dal MA, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 6815 del 22/10/2024, dep. 2025. In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione con riferimento alle accuse di ricettazione, valorizzando elementi istruttori presi in considerazione dal Tribunale del riesame di Latina, e non esclusi nella sentenza del G.u.p., il quale aveva posto a fondamento della propria decisione ex art. 425 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità delle risultanze captative poste a sostegno delle ipotesi accusatorie in sede cautelare. 2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il MA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa delle vetture, in capo al ricorrente, unicamente dalla sua esperienza professionale nel settore, circostanza mai valorizzata dai giudici del merito cautelare. Questi ultimi, infatti, avevano invece fatto esclusivo riferimento al contenuto delle intercettazioni dichiarate poi inutilizzabili dal G.u.p., mentre - con riferimento alle esigenze specialpreventive - avevano valorizzato circostanze relative al capo A), la cui rilevanza ai fini della riparazione era stata esclusa dalla stessa ordinanza impugnata in questa sede. Si deduce inoltre che la Corte d'Appello non aveva assolto ai doveri motivazionali indicati, in sede rescindente, quanto alla valutazione specifica delle condotte del MA e alla loro incidenza causale nell'applicazione della misura detentiva, anche in considerazione delle spiegazioni da lui fornite in sede di interrogatorio. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo incensurabile il percorso argomentativo della Corte territoriale, legittimamente basato sulle dichiarazioni di AI MA (valorizzate in sede di riesame) che la sentenza assolutoria non aveva considerato, con conseguente piena legittimità del loro apprezzamento nella diversa sede della riparazione, anche quanto alla ritenuta falsità - sulla scorta di quanto appunto riferito dal AI - delle dichiarazioni rese dal MA in ordine alla Fiat 500. Quanto invece alla Peugeot, si sottolinea l'assenza di elementi utili a comprovare la versione difensiva (secondo cui sarebbe stato il ricorrente a sollecitare un controllo delle Forze dell'ordine circa la regolarità dell'auto), in presenza delle gravi anomalie che caratterizzavano la vettura in questione e la conseguente incensurabilità del ricorso alla massima di esperienza fondata sulla specifica attività professionale del ricorrente. Si evidenzia altresì l'irrilevanza della mancata qualificazione delle condotte del ricorrente, da parte della Corte d'Appello, in termini di dolo o colpa grave. 2 4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocatura dello Stato conclude nel senso della inammissibilità o del rigetto del ricorso, sollecitando una conseguenziale pronuncia anche quanto alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È anzitutto necessario porre in evidenza l'assoluta infondatezza degli assunti difensivi secondo cui, da un lato, il giudice del rinvio avrebbe fondato il nuovo rigetto della richiesta di riparazione sulla sola base della "esperienza professionale" del MA, e - d'altro lato - i giudici del merito cautelare avrebbero valorizzato, ravvisando esigenze specialpreventive tali da imporre una misura coercitiva, esclusivamente elementi concernenti l'accusa di ricettazione di cui al capo A), in relazione alla quale la stessa Corte d'Appello, nell'ordinanza impugnata, aveva ritenuto l'insussistenza di risultanze ostative all'accoglimento della domanda di riparazione. invero sufficiente rilevare, a tale ultimo proposito, che il Tribunale del riesame di Roma, nel sostituire la misura carceraria con quella domiciliare, aveva comunque evidenziato (anche) l'esigenza di interrompere l'attività di rivendita di autovetture rubate esercitata dal MA presso il suo autosalone, avuto riguardo anche alla pendenza specifica a suo carico (cfr. pag. 16 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in data 07/05/2021). 3. Quanto invece al primo ordine di rilievi difensivi, va evidenziato che la Corte territoriale - lungi dal limitarsi a richiamare, come sostenuto in ricorso, "l'esperienza professionale" del MA - ha fatto buon governo dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione» (Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 - 01). 3.1. In particolare, a sostegno della nuova decisione di rigetto della domanda dell'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha per un verso valorizzato le dichiarazioni rese da AI MA in ordine al fatto che la Fiat 500, risultata di provenienza furtiva, gli era stata consegnata personalmente dal 3 MA, a titolo di parziale pagamento di una Mercedes che, alcuni mesi prima, egli aveva venduto all'autosalone del ricorrente, senza peraltro ricevere il prezzo concordato (cfr. pag. 5 seg. dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa che il AI, il giorno dopo la consegna, aveva riscontrato plurime anomalie - numero di telaio contraffatto, sfumature di colore diverse sulla fiancata, chiave di accensione che non apriva la portiera, ecc. - deponenti per la provenienza furtiva dell'auto), La Corte d'Appello ha ritenuto - come già aveva fatto il Tribunale del riesame - pienamente attendibile la ricostruzione fattuale offerta dal AI, e conseguentemente del tutto falsa la versione offerta dal MA, stando alla quale egli non avrebbe neppure mai visto la vettura in questione. È solo in questi limiti che la Corte d'Appello - muovendo appunto dalla ritenuta falsità della sua versione - ha fatto riferimento all'esperienza professionale del MA, concludendo che, in forza di quest'ultima, egli doveva essersi reso conto delle gravi anomalie della vettura, che tuttavia aveva offerto in permuta al AI: inducendo quindi il giudice della cautela a ritenere sussistente la gravità indiziaria per il reato di ricettazione della Fiat 500. È appena il caso di evidenziare che tale percorso argomentativo - certamente in sé non connotato da contraddittorietà o manifesta illogicità - non risulta minimamente vulnerato dalla sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti del MA: sentenza motivata con esclusivo riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei suoi confronti (cfr. la sentenza emessa in data 08/03/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Latina). 3.2. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento all'altra vettura di provenienza furtiva contestata al MA nell'imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha fatto leva su elementi diversi dalle risultanze captative: elementi che erano stati valorizzati anche in sede di riesame (cfr. pag. 14 seg. della già citata ordinanza del 07/05/2021), e che non sono stati in alcun modo confutati, né tanto meno smentiti, dalla sentenza di proscioglimento. Muovendo dall'avvenuto sequestro, operato dalla Polizia Stradale di Latina nei confronti del ricorrente, di un suv Peugeot 3800 avente numero di telaio contraffatto, privo di targa e con il numero di telaio originale coperto da una striscia di nastro adesivo, la Corte d'Appello ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del MA, stando alle quali egli stesso avrebbe sollecitato un controllo della Polizia, nutrendo dubbi sulla genuinità della documentazione. In particolare, la Corte territoriale ha da un lato posto in evidenza il carattere meramente labiale della deduzione, e dall'altro ha ritenuto che le eclatanti 4 anomalie della vettura avrebbero dovuto far comprendere da subito al MA la provenienza furtiva dell'auto, di cui aveva comunque deciso di entrare in possesso: sicchè la versione difensiva, anche a voler superare il difficile ostacolo rappresentato dall'assenza di qualsiasi tipo di riscontro, poteva essere interpretata come "un comportamento preordinato a sviare eventuali sospetti nei suoi riguardi, adottato a seguito delle rimostranze del AI e nel timore che quest'ultimo avrebbe sporto una denuncia per la ricezione di una vettura alterata" (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Su tali basi, la Corte d'Appello ha concluso nel senso che il MA aveva, anche in relazione alla Peugeot, indotto il giudice cautelare a ravvisare la gravità indiziaria per il delitto di ricettazione, in quanto, "anziché rifiutarsi di ricevere un'autovettura recante il numero di telaio coperto con nastro adesivo, priva di targa ed accompagnata da documentazione non genuina, la acquistava comunque" (pag. 7, cit.) Si tratta di un percorso argomentativo del tutto analogo a quello a suo tempo tracciato dal Tribunale del riesame, e che risulta immune da censure qui deducibili anche quanto al richiamo alla esperienza professionale del MA nel settore della compravendita di autovetture: tale specifico aspetto della personalità del ricorrente, lungi dal costituire l'unico elemento a sostegno della decisione di rigetto, è stato richiamato dalla Corte d'Appello, tutt'altro che illogicamente, per osservare che le eclatanti anomalie riscontrabili sulla Peugeot avrebbero necessariamente dovuto orientare un esperto del ramo nel senso della provenienza illecita della vettura. 4. Anche la residua censura risulta priva di fondamento. Come già evidenziato nella esposizione che precede, la Corte territoriale ha preso in specifica considerazione la condotta del MA, per come emersa dalle risultanze utilizzabili, ed ha evidenziato gli specifici aspetti ritenuti idonei ad indurre i giudici del merito cautelare a ravvisare la gravità indiziaria per le condotte delittuose a lui ascritte (consegna della Fiat 500 al AI, curata personalmente;
ricezione della Peugeot nonostante le plurime, evidentissime anomalie che la connotavano, e che deponevano per la provenienza furtiva della vettura medesima). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono i! rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dalla pronuncia consegue, inoltre, la condanna del MA alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato: spese che di liquidano in complessivi Euro 1.500. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del M.E.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato liquidate in Euro 1.500,00. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consiglir stensore Il Presidente