Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 322
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza e nullità della cartella per mancata notifica in vita al de cuius

    L'eccezione è infondata. Nessuna norma prevede la necessità di preventiva notifica al de cuius. L'Amministrazione finanziaria, se ancora nei termini dopo il decesso, può notificare direttamente agli eredi la cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius. La Cassazione ha inoltre chiarito che, in caso di mancata comunicazione del domicilio da parte degli eredi, la notifica a mani proprie di uno di essi è pienamente legittima.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per tributo

    Per il ruolo relativo all'IVA 2018, i termini ordinari decennali di prescrizione scadranno nel 2028, pertanto l'eccezione è infondata.

  • Accolto
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'azione per ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73

    Per tale ruolo, la decadenza è fondata. Non è applicabile l'art. 68 comma 1 DL 18/2020 (sospensione termini Covid-19) in quanto il ruolo è stato reso esecutivo e consegnato prima del periodo di sospensione. Pertanto, si applica il termine ordinario di cui all'art. 25 DPR 602/73, che prevede la notifica della cartella entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Il ruolo è stato notificato nel 2025, oltre tale termine.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'azione per ruolo ex art. 54 bis DPR 633/72

    Per tale ruolo, la decadenza è infondata. L'ultima rata del piano di rateizzazione scadeva il 31.8.2022, e la cartella doveva essere notificata entro il 31.12.2025. La notifica è avvenuta l'1.7.2025, quindi entro i termini di decadenza.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    L'eccezione è fondata per gli interessi, trattandosi di decadenza dalla rateizzazione della rata n.4 scadente il 31.8.2018 per un tributo del 2015. Per le sanzioni, queste sono intrasmissibili agli eredi.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    L'eccezione è accolta. Sebbene la cartella riporti il richiamo all'art. 8 del D.lgs. n.472/1997, stante la presenza nella cartella delle sanzioni riferite al ruolo non oggetto di decadenza, le stesse vanno dichiarate non applicabili agli eredi.

  • Rigettato
    Scaricamento automatico dei ruoli a 5 anni

    Non è applicabile il discarico automatico di cui al D.L. 110/2024 in quanto tale decreto prevede il discarico solo per cartelle affidate all'Agente della Riscossione dal primo gennaio 2025. Non è applicabile neanche il discarico di cui alla Legge n.160/2029 in quanto riguardante unicamente i tributi locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 322
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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