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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
LI IA, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3897/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200009787004501 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200009787004501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200009787004501 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 propone impugnativa avverso iscrizione a ruolo e cartella di pagamento n. 06820200009787004501 , notificata l'1.7.25 e alla stessa indirizzata quale erede di De_cuius, per complessivi €. 12.149,14 comprensivi di sanzioni.
La cartella contiene due partite di ruolo.
Una emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis DPR 600/73 e relativa al mancato versamento IRPEF e addizionali regionali ed IVA , ruolo che veniva formato in quanto il de cuius versava solamente le prime tre rate del piano di rateizzazione decadendo quindi dal beneficio della rateizzazione .
L'altro ruolo riguarda l'esito del controllo automatizzato ex art.54 bis del DPR 633/72 sulle dichiarazioni periodiche IVA 2018 da cui emergeva l'omesso versamento .
Parte ricorrente eccepisce l' inesistenza e la nullità della cartella in quanto la stessa non sarebbe stata notificata in vita al de cuius. Ciò comporterebbe l'assenza del presupposto impositivo e quindi ne discenderebbe l'inefficacia della cartella alla stessa notificata anche in quanto la notifica postuma agli eredi non sanerebbe la nullità originaria .
Eccepisce poi la prescrizione del credito per tributo il cui termine sarebbe decennale.
E la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'azione.
Quanto al ruolo emesso ex art.36 bis citato richiama l'art.25 comma 1 dpr 602/73 che prevede che in ipotesi di liquidazione della dichiarazione ex art.36 bis DPR 600/73 la cartella esattoriale debba essere notificata entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Quanto al ruolo relativo alla decadenza dalla rateizzazione richiama l'art.25 comma 1 lettera c-bis DPR
602/1973 che prevede che la cartella debba essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione.
Sostiene poi l'intervenuta la prescrizione quinquennnale di interessi e sanzioni e che comunque ex art. 8 d.lgs. 472/1997 l'obbligazione del pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi.
Inoltre eccepisce che nelle more sarebbe stata emanata una nuova normativa di cui al D.L. 110/2024 che avrebbe previsto lo scarico automatico dei ruoli a 5 anni affidati prima del 2025. E che la caducazione quinquennale era già stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019) per i ruoli affidati, come nel caso in esame, fino al 31.12.2019.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano eccependo la propria estraneità relativamente alle eccezioni relative all'omessa notifica della cartella al de cuius in vita, sulle tempistiche delle notifiche delle cartelle e sulla decadenza, sull'azzeramento dei ruoli e l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Rileva che la ricorrente nulla ha eccepito sull'an e quantum dovuto la cui debenza deve ritenersi acclarata per il principio di non contestazione di cui all'art.115. c.p.c.
Sostiene la legittimità dei ruoli in quanto il termine decadenziale in caso di decadenza dalla rateizzazione sarebbe il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione. Nel caso in esame l'ultima rata scadeva il 31.8.2022 e, quindi, la cartella doveva essere notificata entro il 31.12.2025 ed è stata regolarmente notificata l'1.7.2025.
E che entrambi i ruoli venivano trasmesso all'Agenzia Entrate Riscossioni il regolarmente nei termini.
Eccepisce l'irrilevanza nel caso di specie delle disposizioni di cui al Dlgs 110/2024 in quanto l'entrata in vigore è l'8.8.24 mente i ruoli sono stati creati in data anteriore.
Conferma invece l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni ma sostiene che in cartella in prima pagina viene espressamente richiamato l'art. 8 del D.l.gs 472/1997 indicando quindi l'inesigibilità delle sanzioni in capo agli eredi da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione.
Si è costituita l' Agenzia Entrate- Riscossione.
In merito all'eccepita illegittimità della notifica all'erede per mancanza di notifica al de cuius rileva in primis che ex art.12 D.lgs. 159/2015 richiamato dall'art. 68 comma 1 D.L 18/2020 l'Agente della riscossione non poteva procedere alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione e il divieto di notifica per il Covid 19 era dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Quindi solo da settembre era ripresa l'attività di notifica che nel caso in esame comportava la procedura per la ricerca degli eredi del de cuius deceduto il 2.10.2021.
Rileva poi che ex art. 65 DPR 600/1973 comma 2 gli eredi devono comunicare all'Ufficio delle imposte le proprie generalità. Richiama giurisprudenza della Cassazione che avrebbe chiarito che ove gli eredi non abbiano assolto a tale onere la notifica effettuata nelle mani proprie di uno degli eredi- e non personalmente e collettivamente a tutti gli eredi- sarebbe pienamente legittima. .
Sostiene che comunque in ogni caso il tempestivo ricorso presentato dimostrerebbe che l'atto notificato ha raggiunto il proprio scopo ex art.156 c.p.c.
In ordine alla presunta decadenza richiama l'art. 25 comma 1 lettere a) che prevede che il termine per la notifica della cartella in caso di decadenza della rateizzazione sarebbe il terzo anno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata. L'ultima rata era il 31.8.2022 quindi il termine era il 31.12.2025 e la cartella è stata tempestivamente notificata l'1.7.2025.
In ordine alla prescrizione la ritiene insussistente in quanto il termine decennale dei tributi 2015 e 2018 sarebbe stato interrotto dalla notifica della cartella in data 1.7.2025 anche in considerazione della sospensione Covid 19.
Sulla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ritiene di vere già dichiarato tale intrasmissibilità nel frontespizio della cartella con il richiamo all' art. 8 d.lgs. 472/1997.
In ordine al discarico automatico dei ruoli sostiene che il discarico è una procedura che consente all'Agente della Riscossione di restituire le quote affidate e non riscosse all'Ente creditore che può decidere se abbandonare il recupero o riaffidarlo all'Ader per un nuovo tentativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente.
Per il ruolo n. 2020/250166 riguardante la decadenza della rateizzazione emesso per €. 8.988,95 è applicabile l'art. l'art.25 comma 1 lettera c-bis DPR 602/1973 che prevede che la cartella debba essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione. Norma peraltro richiamata anche da parte ricorrente.
Risulta in atti provato, anche per assenza di contestazione di parte ricorrente, che l'ultima rata del piano di rateizzazione scadeva il 31.8.2022. La cartella quindi doveva essere notificata a pena di decadenza entro il 31.12.2025. La cartella è stata notificata, per ammissione della stessa ricorrente, in data 1.7.2025, quindi pienamente entro i termini di decadenza.
Quanto invece al ruolo n. 2020/550086 reso esecutivo in data 19.12.2019 e relativo al controllo automatizzato ex art.54 bis del D.P.R. 633/1972 la decadenza si è verificata.
Va rilevato in primis che l'Agente della Riscossione non ha contestato per tale ruolo l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte.
Vale anche nel processo tributario ( ex plurimis Cass. sent. n. 12287/2018, ord. n. 22694/2023) il principio di non contestazione previsto dall'art.115 c.p.c. comma 1.
E nel caso in esame l'eccezione della parte riguarda la decadenza, quindi non un fatto già risultante dal ruolo e, quindi il merito della pretesa . In tal caso l'Ufficio aveva l'onere di contestare l'eccezione stessa.
In ogni caso ritenendo la Corte di dovere comunque scendere ad esaminare nel merito l'eccezione di decadenza, la stessa risulta fondata.
Infatti non è applicabile nel caso in esame l'art.68 comma 1 DL 18/2020 che prevede una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in quanto lo stesso si applica unicamente laddove le entrate tributarie siano state affidate all'Agente della
Riscossione durante tale periodo o comunque scadenti in suddetto periodo. Vedasi ex plurimis sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 694/2025, n.1150/2025 e Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado Campagna sent. n. 6589/2025.
La conferma a tale impostazione può anche rinvenirsi indirettamente dalla pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n.1630/2025 che ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta dall'art.67 stesso decreto legge si applica non solo per le scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga a cascata non è invece stata statuita per le prescrizioni e decadenze di cui all'art. 68 stesso decreto che pertanto non producono effetto a cascata per gli anni oltre la pandemia.
Nel caso in esame il ruolo risulta reso esecutivo e, quindi, consegnato in data 19.12.2019 quindi fuori dal periodo di sospensione. E riguarda IVA 2018 presentata nel 2019 i cui termini per l'accertamento ex art. 25 DPR 602/73 ordinariamente scadevano il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi successivamente al periodo di sospensione suddetto.
L'inapplicabilità al caso in esame dell'art.68 comma 1 comporta di conseguenza l'inapplicabilità dell'art.12
d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 comma 1, il quale peraltro prevede la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi, in ogni caso, il periodo di sospensione terminava il 31.8.2021 e i due anni successivi ci portano ad un periodo antecedente alla notifica della cartella avvenuta nel 2025.
Neppure risulta applicabile l'art. 68 comma 4 bis dello stesso Decreto.
Infatti tale norma prevede una proroga generalizzata di ventiquattro mesi per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 e successivamente fino al
3.12.2021. E come sopra evidenziato il ruolo n. 2020/550086 è stato affidato antecedentemente.
Per tale ruolo pertanto deve applicarsi il termine ordinario di cui all'art.25 DPR 602/73 ossia il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nel caso in esame trattasi di dichiarazione presentata nel 2019 e la cartella è stata notificata nel 2025 quindi successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, anche conteggiando gli ottantacinque giorni di sospensione COVID di cui all'art.67 D.L. 18/2020.
Da quanto fin qui esposto discende la decadenza del potere impositivo limitatamente al ruolo n.
2020/550086 con valenza assorbente ogni altra eccezione e argomentazione effettuata dalle parti sul punto.
Quanto invece alle eccezioni e argomentazioni della parte ricorrente , da ritenersi riferite al ruolo n.
2020/250166 non oggetto di decadenza, si rileva quanto segue.
Nel caso in esame non è applicabile l'eccepito discarico automatico dei ruoli di cui al D.L. 110/2024 in quanto tale decreto prevede che il discarico avvenga solamente per tutte le cartelle affidate all'Agente della Riscossione dal primo gennaio 2025. Nel caso in esame il ruolo è stato consegnato il 19.12.2019 e, quindi antecedentemente.
Neppure è applicabile il discarico dei ruoli di cui alla Legge n.160/2029 in quanto riguardante unicamente i tributi locali (IMU, TARI ecc).
Infondata è pure l'eccezione di prescrizione del tributo. Trattasi infatti, per il ruolo in esame, di IVA 2018 i cui termini ordinari decennali di prescrizione scadranno nel 2028.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi trattandosi, per il ruolo in questione, di decadenza dalla rateizzazione della rata n.4 scadente il 31.8.2018 e per un tributo del
2015.
Quanto all'eccepita nullità della cartella -in quanto non sarebbe stata preventivamente notificata diversa cartella al de cuius in vita- l'eccezione è infondata. Nessuna norma infatti prevede la necessità di preventiva notifica al de cuius. L'Amministrazione finanziaria, infatti, se ancora nei termini dopo il decesso, può notificare direttamente agli eredi la cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius.
Inoltre la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12964/2024 ha osservato che “Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art.65 del DPR n.600 del 1073, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio , atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass. sez.V 1° giugno 2023, n.15544)”.
Quanto infine all'eccepita intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, intrasmissibilità ammessa da entrambi gli Uffici costituiti, la Corte ritiene che, benché la cartella riporti il richiamo all'art. 8 del D.lgs. n.472/1997 con la dicitura relativa alla intrasmissibilità, stante la presenza nella cartella delle sanzioni riferite al ruolo non oggetto di decadenza, le stesse vadano dichiarate non applicabili agli eredi e, quindi, l'eccezione di parte ricorrente vada accolta.
Concludendo il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui sopra.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
LI IA, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3897/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200009787004501 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200009787004501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200009787004501 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 propone impugnativa avverso iscrizione a ruolo e cartella di pagamento n. 06820200009787004501 , notificata l'1.7.25 e alla stessa indirizzata quale erede di De_cuius, per complessivi €. 12.149,14 comprensivi di sanzioni.
La cartella contiene due partite di ruolo.
Una emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis DPR 600/73 e relativa al mancato versamento IRPEF e addizionali regionali ed IVA , ruolo che veniva formato in quanto il de cuius versava solamente le prime tre rate del piano di rateizzazione decadendo quindi dal beneficio della rateizzazione .
L'altro ruolo riguarda l'esito del controllo automatizzato ex art.54 bis del DPR 633/72 sulle dichiarazioni periodiche IVA 2018 da cui emergeva l'omesso versamento .
Parte ricorrente eccepisce l' inesistenza e la nullità della cartella in quanto la stessa non sarebbe stata notificata in vita al de cuius. Ciò comporterebbe l'assenza del presupposto impositivo e quindi ne discenderebbe l'inefficacia della cartella alla stessa notificata anche in quanto la notifica postuma agli eredi non sanerebbe la nullità originaria .
Eccepisce poi la prescrizione del credito per tributo il cui termine sarebbe decennale.
E la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'azione.
Quanto al ruolo emesso ex art.36 bis citato richiama l'art.25 comma 1 dpr 602/73 che prevede che in ipotesi di liquidazione della dichiarazione ex art.36 bis DPR 600/73 la cartella esattoriale debba essere notificata entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Quanto al ruolo relativo alla decadenza dalla rateizzazione richiama l'art.25 comma 1 lettera c-bis DPR
602/1973 che prevede che la cartella debba essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione.
Sostiene poi l'intervenuta la prescrizione quinquennnale di interessi e sanzioni e che comunque ex art. 8 d.lgs. 472/1997 l'obbligazione del pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi.
Inoltre eccepisce che nelle more sarebbe stata emanata una nuova normativa di cui al D.L. 110/2024 che avrebbe previsto lo scarico automatico dei ruoli a 5 anni affidati prima del 2025. E che la caducazione quinquennale era già stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019) per i ruoli affidati, come nel caso in esame, fino al 31.12.2019.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano eccependo la propria estraneità relativamente alle eccezioni relative all'omessa notifica della cartella al de cuius in vita, sulle tempistiche delle notifiche delle cartelle e sulla decadenza, sull'azzeramento dei ruoli e l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Rileva che la ricorrente nulla ha eccepito sull'an e quantum dovuto la cui debenza deve ritenersi acclarata per il principio di non contestazione di cui all'art.115. c.p.c.
Sostiene la legittimità dei ruoli in quanto il termine decadenziale in caso di decadenza dalla rateizzazione sarebbe il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione. Nel caso in esame l'ultima rata scadeva il 31.8.2022 e, quindi, la cartella doveva essere notificata entro il 31.12.2025 ed è stata regolarmente notificata l'1.7.2025.
E che entrambi i ruoli venivano trasmesso all'Agenzia Entrate Riscossioni il regolarmente nei termini.
Eccepisce l'irrilevanza nel caso di specie delle disposizioni di cui al Dlgs 110/2024 in quanto l'entrata in vigore è l'8.8.24 mente i ruoli sono stati creati in data anteriore.
Conferma invece l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni ma sostiene che in cartella in prima pagina viene espressamente richiamato l'art. 8 del D.l.gs 472/1997 indicando quindi l'inesigibilità delle sanzioni in capo agli eredi da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione.
Si è costituita l' Agenzia Entrate- Riscossione.
In merito all'eccepita illegittimità della notifica all'erede per mancanza di notifica al de cuius rileva in primis che ex art.12 D.lgs. 159/2015 richiamato dall'art. 68 comma 1 D.L 18/2020 l'Agente della riscossione non poteva procedere alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione e il divieto di notifica per il Covid 19 era dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Quindi solo da settembre era ripresa l'attività di notifica che nel caso in esame comportava la procedura per la ricerca degli eredi del de cuius deceduto il 2.10.2021.
Rileva poi che ex art. 65 DPR 600/1973 comma 2 gli eredi devono comunicare all'Ufficio delle imposte le proprie generalità. Richiama giurisprudenza della Cassazione che avrebbe chiarito che ove gli eredi non abbiano assolto a tale onere la notifica effettuata nelle mani proprie di uno degli eredi- e non personalmente e collettivamente a tutti gli eredi- sarebbe pienamente legittima. .
Sostiene che comunque in ogni caso il tempestivo ricorso presentato dimostrerebbe che l'atto notificato ha raggiunto il proprio scopo ex art.156 c.p.c.
In ordine alla presunta decadenza richiama l'art. 25 comma 1 lettere a) che prevede che il termine per la notifica della cartella in caso di decadenza della rateizzazione sarebbe il terzo anno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata. L'ultima rata era il 31.8.2022 quindi il termine era il 31.12.2025 e la cartella è stata tempestivamente notificata l'1.7.2025.
In ordine alla prescrizione la ritiene insussistente in quanto il termine decennale dei tributi 2015 e 2018 sarebbe stato interrotto dalla notifica della cartella in data 1.7.2025 anche in considerazione della sospensione Covid 19.
Sulla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ritiene di vere già dichiarato tale intrasmissibilità nel frontespizio della cartella con il richiamo all' art. 8 d.lgs. 472/1997.
In ordine al discarico automatico dei ruoli sostiene che il discarico è una procedura che consente all'Agente della Riscossione di restituire le quote affidate e non riscosse all'Ente creditore che può decidere se abbandonare il recupero o riaffidarlo all'Ader per un nuovo tentativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente.
Per il ruolo n. 2020/250166 riguardante la decadenza della rateizzazione emesso per €. 8.988,95 è applicabile l'art. l'art.25 comma 1 lettera c-bis DPR 602/1973 che prevede che la cartella debba essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione. Norma peraltro richiamata anche da parte ricorrente.
Risulta in atti provato, anche per assenza di contestazione di parte ricorrente, che l'ultima rata del piano di rateizzazione scadeva il 31.8.2022. La cartella quindi doveva essere notificata a pena di decadenza entro il 31.12.2025. La cartella è stata notificata, per ammissione della stessa ricorrente, in data 1.7.2025, quindi pienamente entro i termini di decadenza.
Quanto invece al ruolo n. 2020/550086 reso esecutivo in data 19.12.2019 e relativo al controllo automatizzato ex art.54 bis del D.P.R. 633/1972 la decadenza si è verificata.
Va rilevato in primis che l'Agente della Riscossione non ha contestato per tale ruolo l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte.
Vale anche nel processo tributario ( ex plurimis Cass. sent. n. 12287/2018, ord. n. 22694/2023) il principio di non contestazione previsto dall'art.115 c.p.c. comma 1.
E nel caso in esame l'eccezione della parte riguarda la decadenza, quindi non un fatto già risultante dal ruolo e, quindi il merito della pretesa . In tal caso l'Ufficio aveva l'onere di contestare l'eccezione stessa.
In ogni caso ritenendo la Corte di dovere comunque scendere ad esaminare nel merito l'eccezione di decadenza, la stessa risulta fondata.
Infatti non è applicabile nel caso in esame l'art.68 comma 1 DL 18/2020 che prevede una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in quanto lo stesso si applica unicamente laddove le entrate tributarie siano state affidate all'Agente della
Riscossione durante tale periodo o comunque scadenti in suddetto periodo. Vedasi ex plurimis sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 694/2025, n.1150/2025 e Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado Campagna sent. n. 6589/2025.
La conferma a tale impostazione può anche rinvenirsi indirettamente dalla pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n.1630/2025 che ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta dall'art.67 stesso decreto legge si applica non solo per le scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga a cascata non è invece stata statuita per le prescrizioni e decadenze di cui all'art. 68 stesso decreto che pertanto non producono effetto a cascata per gli anni oltre la pandemia.
Nel caso in esame il ruolo risulta reso esecutivo e, quindi, consegnato in data 19.12.2019 quindi fuori dal periodo di sospensione. E riguarda IVA 2018 presentata nel 2019 i cui termini per l'accertamento ex art. 25 DPR 602/73 ordinariamente scadevano il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi successivamente al periodo di sospensione suddetto.
L'inapplicabilità al caso in esame dell'art.68 comma 1 comporta di conseguenza l'inapplicabilità dell'art.12
d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 comma 1, il quale peraltro prevede la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi, in ogni caso, il periodo di sospensione terminava il 31.8.2021 e i due anni successivi ci portano ad un periodo antecedente alla notifica della cartella avvenuta nel 2025.
Neppure risulta applicabile l'art. 68 comma 4 bis dello stesso Decreto.
Infatti tale norma prevede una proroga generalizzata di ventiquattro mesi per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 e successivamente fino al
3.12.2021. E come sopra evidenziato il ruolo n. 2020/550086 è stato affidato antecedentemente.
Per tale ruolo pertanto deve applicarsi il termine ordinario di cui all'art.25 DPR 602/73 ossia il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nel caso in esame trattasi di dichiarazione presentata nel 2019 e la cartella è stata notificata nel 2025 quindi successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, anche conteggiando gli ottantacinque giorni di sospensione COVID di cui all'art.67 D.L. 18/2020.
Da quanto fin qui esposto discende la decadenza del potere impositivo limitatamente al ruolo n.
2020/550086 con valenza assorbente ogni altra eccezione e argomentazione effettuata dalle parti sul punto.
Quanto invece alle eccezioni e argomentazioni della parte ricorrente , da ritenersi riferite al ruolo n.
2020/250166 non oggetto di decadenza, si rileva quanto segue.
Nel caso in esame non è applicabile l'eccepito discarico automatico dei ruoli di cui al D.L. 110/2024 in quanto tale decreto prevede che il discarico avvenga solamente per tutte le cartelle affidate all'Agente della Riscossione dal primo gennaio 2025. Nel caso in esame il ruolo è stato consegnato il 19.12.2019 e, quindi antecedentemente.
Neppure è applicabile il discarico dei ruoli di cui alla Legge n.160/2029 in quanto riguardante unicamente i tributi locali (IMU, TARI ecc).
Infondata è pure l'eccezione di prescrizione del tributo. Trattasi infatti, per il ruolo in esame, di IVA 2018 i cui termini ordinari decennali di prescrizione scadranno nel 2028.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi trattandosi, per il ruolo in questione, di decadenza dalla rateizzazione della rata n.4 scadente il 31.8.2018 e per un tributo del
2015.
Quanto all'eccepita nullità della cartella -in quanto non sarebbe stata preventivamente notificata diversa cartella al de cuius in vita- l'eccezione è infondata. Nessuna norma infatti prevede la necessità di preventiva notifica al de cuius. L'Amministrazione finanziaria, infatti, se ancora nei termini dopo il decesso, può notificare direttamente agli eredi la cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius.
Inoltre la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12964/2024 ha osservato che “Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art.65 del DPR n.600 del 1073, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio , atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass. sez.V 1° giugno 2023, n.15544)”.
Quanto infine all'eccepita intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, intrasmissibilità ammessa da entrambi gli Uffici costituiti, la Corte ritiene che, benché la cartella riporti il richiamo all'art. 8 del D.lgs. n.472/1997 con la dicitura relativa alla intrasmissibilità, stante la presenza nella cartella delle sanzioni riferite al ruolo non oggetto di decadenza, le stesse vadano dichiarate non applicabili agli eredi e, quindi, l'eccezione di parte ricorrente vada accolta.
Concludendo il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui sopra.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Spese compensate.