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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
R.G. n. 4941 dell'anno 2022 all'esito dell'udienza del 27.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte
TRA
– corrente in Parte_1
Corso Umberto I° n. 1, - 83020 - Quadrelle (AV), P. Iva: in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e , responsabile aziendale a far data dal Parte_2
18.05.2017, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Colucci e dall'Avv. Alfonso Colucci ed elettivamente domiciliati in Sirignano (AV) alla via Raffaele Acierno n. 11 opponenti
E
– CF , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso come in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, la e Parte_1
, nella qualità di responsabile aziendale della stessa, hanno proposto Parte_2
opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 252/2022 del 25/11/2022 fondata sul verbale di accertamento n. AV0001/2017-296-01 del 04/12/2017 integrato dal n. 2017003451 del
27/11/2017, con cui veniva richiesto nei loro confronti il pagamento in solido, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 39 comma 7 del DL 112/08, della somma di € 2.200,00 per la infedele registrazione sul libretto unico del lavoro di somme erogate dalla Parte_1
opponente ai lavoratori a titolo di trasferta, rimborso km aci, una tantum e incentivo settimanale
1/5 aziendale. A sostegno dell'opposizione, le parti hanno dedotto il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per mancanza di valida notificazione della ingiunzione nel termine di novanta giorni dall'accertamento, l'intervenuta prescrizione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81 per essere state comminate oltre il termine di cinque anni decorrente dal mese di novembre del 2017 e la nullità della ingiunzione per errata applicazione dell'art. 22 del d. lgs. n. 151/2015 nella parte in cui è stata sanzionata l'infedele registrazione per un periodo di quindici mesi non corrispondente a quello oggetto di accertamento. Nel merito le parti hanno dedotto il mancato assolvimento da parte dell'ispettorato dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria osservando che le dichiarazioni rese dagli informatori non risultavano confermate e non potevano ritenersi sufficienti ai fini dell'accertamento delle violazioni contestate. Infine, gli opponenti hanno sostenuto l'applicabilità al caso in esame della fattispecie prevista dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 916/1987 in merito alle trasferte e contestato le risultanze ispettive con riferimento alle indennità erogate a titolo risarcitorio per rimborsi chilometrici e a titolo di liberalità per incentivi e una tantum.
Con comparsa del 6.05.2023 l' si è costituito in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con note scritte del 29.1.2024 la parte opponente ha richiamato la sentenza del 29.07.2023 emessa dal giudice del lavoro di Avellino che aveva parzialmente accolto la sua domanda annullando di fatto molte sanzioni amministrative presenti nell'ingiunzione conseguenti al verbale impugnato.
Con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.11.2024 la parte ricorrente ha evidenziato l'insussistenza della pretesa creditoria per aver l' resistente Controparte_1
richiesto il medesimo importo di € 2.200,00, già corrisposto, con l'ordinanza n. 251/2022-A, emessa sulla base degli stessi verbali di accertamento, oggetto di impugnativa e decisa con sentenza di rigetto n. 368/2024 del Tribunale di Avellino. Rispetto a tale questione l' CP_1
ha precisato che l'ordinanza richiamata dalla controparte era stata emessa a carico di
[...]
(nella qualità di trasgressore) e della società cooperativa, quale obbligata Persona_1
in solido, per le infedeli registrazioni sul Lul accertate con riferimento ad un diverso e precedente periodo e ha richiamato, all'uopo, la sentenza n. 368/2024 resa in data 17.02.2024 dal Tribunale di Avellino.
2/5 Ciò premesso, deve essere, in primo luogo, evidenziato che l'importo a titolo di sanzione amministrativa richiesto con l'ordinanza ingiunzione n. 251/2022 (oggetto del giudizio definito con la sentenza prodotta in atti) riguarda non solo periodi diversi di accertamento, ma anche distinte persone fisiche che, nei rispettivi periodi, hanno rappresentato l'ente. Infatti, in seguito agli accertamenti ispettivi, la parte resistente ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. 251/2022-A-
B nei confronti di , amministratore unico dal 27/01/2010 al 18/05/2017, Persona_1
e della società ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81 per le violazioni commesse sino al 18.5.2017
e l'ordinanza ingiunzione n. 252/2022-A-B nei confronti di , presidente del Parte_2
consiglio di amministrazione dal 18/05/2017, e della società cooperativa ai sensi dell'articolo appena richiamato, per gli illeciti commessi nel periodo successivo.
Passando all'esame delle eccezioni preliminari non risulta meritevole di accoglimento il motivo di opposizione inerente all'inutile decorso del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/81 per omessa notificazione al trasgressore degli estremi della violazione contestata tenuto conto che le attività ispettive sono terminate il 27.11.2017 e il verbale di contestazione è stato notificato in data 11.12.2017. In merito vale, infatti, rilevare che, in tema di sanzioni amministrative,
l'accertamento non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza dello stesso e che siano ritenute necessarie da parte degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione in quanto, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione del 6.12.2022, il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge 689 del 1981 non risultava elasso perché interrotto con la notifica dei verbali di accertamento del 11.12.2017 (cfr. Cass. 22388/2018).
Va, altresì, disattesa la censura sollevata dagli opponenti in ordine all'errata applicazione dell'art. 22 del d. lgs. n. 151/2015 per essere stata contestata la infedele registrazione sul L.U.L. con riferimento ad un periodo superiore rispetto a quello oggetto dell'accertamento. In merito deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche con L. 133/08, come modificato dall'art. 22 del D. lgs n. 151/2015, “Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro…Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da
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1.000 a 6.000 euro…”. Dall'esame della predetta previsione emerge, quindi, che la norma si applica sia in caso di violazioni relative ad un numero di lavoratori superiori a dieci sia in caso di violazioni relative ad un periodo superiore a dodici mesi.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame del verbale di accertamento in atti e come precisato dal resistente, emerge che la contestazione ha riguardato violazioni riferite a più di dieci lavoratori, sebbene nell'ordinanza ingiunzione si faccia erroneamente riferimento anche ad un periodo di quindici mesi che non risulta corrispondente a quello oggetto di accertamento.
Prima di passare al merito deve essere rilevato che la parte opposta ha esposto, nella comparsa di costituzione, che l'ingiunzione è stata comminata per infedeli registrazioni nel libro unico relative ad un numero di lavoratori superiori a dieci e per i periodi di seguito indicati: Parte_2
maggio e giugno 2017, maggio 2017, maggio
[...] Controparte_2 Controparte_3
e giugno 2017, maggio e giugno 2017, maggio 2017, Controparte_4 Controparte_5
maggio 2017, maggio 2017, maggio 2017, Controparte_6 CP_7 CP_8
maggio 2017, giugno 2017, maggio 2017 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
e maggio 2017. Controparte_12
Orbene, ritiene il Tribunale che l'onere probatorio posto a carico dell'ispettorato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, quindi, alle violazioni commesse dalla società non risulta essere stato assolto in base alle considerazioni di seguito illustrate.
In punto di diritto, deve essere ricordato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).
Ciò premesso, nella fattispecie al vaglio, l'organo ispettivo, rispetto alle allegazioni formulate in ordine alle infedeli registrazioni relative a dodici lavoratori, non ha prodotto le dichiarazioni eventualmente rese nel corso dell'accertamento relative al lavoro svolto dagli stessi ad eccezione di quelle riferibili a e di quelle riferite da e non vi è Controparte_2 Controparte_3
prova che l'indennità sia stata corrisposta in via continuativa agli stessi (in quanto la violazione contestata attiene ad una parte del mese di maggio e al mese di giugno del 2017). In particolare le dichiarazioni di sono di ostacolo alla fondatezza della pretesa Controparte_3
sanzionatoria, emergendo dal verbale di acquisizione di informazioni del 14.06.2017 che la stessa
4/5 svolgeva la sua attività di impiegata in ufficio e solo occasionalmente consegnava ai dipendenti della cooperativa formulari per il trasporto di rifiuti, recandosi dal commercialista e in banca per l'assolvimento degli adempimenti correlati alla sua mansione. Risulta, invece, irrilevante il richiamo dell'informatore (cfr. dichiarazioni del 14.6.2017) al lavoro di Persona_2
anche tenuto conto del solo riferimento al periodo antecedente all'anno Controparte_2
2016.
Infine, con riferimento alle richieste istruttorie di parte opposta, ritiene il Tribunale che i capitoli sono stati formulati in maniera generica non risultando specificata alcuna circostanza in riferimento al lavoro svolto proprio dai dodici lavoratori sopra indicati e per i quali è stata comminata la sanzione.
In conclusione, sulle suesposte considerazioni e in disparte l'errore in cui è incorso l CP_1
nell'ordinanza ingiunzione n. 252/2022 per avere considerato infedeli registrazioni
[...]
con riferimento a quindici mesi, superabile dalla previsione normativa di cui all'art. 39, comma
7, DL n. 112/2008 sopra descritta, l'ordinanza ingiunzione in esame deve essere annullata, non risultando nel caso di specie dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della stessa ossia che le registrazioni infedeli abbiamo riguardato più di dieci lavoratori con assorbimento della restanti doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola
Beatrice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 252 del 2022;
- condanna l'ispettorato del lavoro al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e iva, come per legge ed euro 125 per spese vive con attribuzione ai legali che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 28.3.2025 all'esito dell'udienza del 27.2.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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