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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2724/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), n. Milano il 10/07/1959, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ), n. Milano il 07/01/1966, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. LAVAZZA SERANTO ANDREA, domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in
[...]
Colturano (MI) il 14 giugno 1997, atto n. 1 parte 1 - anno 1997 dei registri dello stato civile del Comune di Colturano alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli: , e Per_1 Per_2
tutti indicati come maggiorenni e autosufficienti. Per_3
Pag. 1 I coniugi si sono separati con omologa n. 8524/2016 pronunciata all'esito del procedimento sub R.G. n. 1173/2016 dal Tribunale di Lodi del 10 giugno 2016, pubblicata il 22 giugno
2016.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a Colturano (MI) il 14 giugno 1997, atto n. 1 parte 1 - anno 1997; Parte_2
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
- le parti danno atto che i figli tutti sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Pertanto, si conviene che la signora non sia più tenuta a Pt_2 corrispondere alcun contributo a titolo di mantenimento ordinario né a partecipare alle spese straordinarie relative ai suddetti figli;
- i coniugi non svolgono reciproca domanda di contributo post-matrimoniale dichiarandosi economicamente autosufficienti;
- si dà atto che attualmente tra le parti non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande a esse connesse;
- si dà atto che le parti si obbligano a adempiere e a dare attuazione a tutto quanto concordemente pattuito, attribuendovi e riconoscendovi immediata e vincolante efficacia, ogni eccezione rimossa;
- spese legali compensate
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese come richiesto;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2724/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), n. Milano il 10/07/1959, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ), n. Milano il 07/01/1966, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. LAVAZZA SERANTO ANDREA, domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in
[...]
Colturano (MI) il 14 giugno 1997, atto n. 1 parte 1 - anno 1997 dei registri dello stato civile del Comune di Colturano alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli: , e Per_1 Per_2
tutti indicati come maggiorenni e autosufficienti. Per_3
Pag. 1 I coniugi si sono separati con omologa n. 8524/2016 pronunciata all'esito del procedimento sub R.G. n. 1173/2016 dal Tribunale di Lodi del 10 giugno 2016, pubblicata il 22 giugno
2016.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a Colturano (MI) il 14 giugno 1997, atto n. 1 parte 1 - anno 1997; Parte_2
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
- le parti danno atto che i figli tutti sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Pertanto, si conviene che la signora non sia più tenuta a Pt_2 corrispondere alcun contributo a titolo di mantenimento ordinario né a partecipare alle spese straordinarie relative ai suddetti figli;
- i coniugi non svolgono reciproca domanda di contributo post-matrimoniale dichiarandosi economicamente autosufficienti;
- si dà atto che attualmente tra le parti non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande a esse connesse;
- si dà atto che le parti si obbligano a adempiere e a dare attuazione a tutto quanto concordemente pattuito, attribuendovi e riconoscendovi immediata e vincolante efficacia, ogni eccezione rimossa;
- spese legali compensate
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese come richiesto;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2