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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2022 depositato il 20/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219003521392 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 043 2021 9003521392 e la sottesa cartella n. 04320100021613139000, relativa all'Irpef 2007.
Ha eccepito l'omessa notifica della cartella di cui si intima il pagamento;
il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in special modo per quel che concerne il criterio di computo degli interessi;
la prescrizione del tributo e la decadenza dalla potestà di esigerlo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha replicato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come da documentazione versata in atti;
che l'atto è conforme al modello legale ed adeguatamente motivato;
che la mancata impugnazione della cartella ha comportato la definitività della pretesa tributaria e la conseguente impossibilità per la contribuente di eccepire prescrizione e/o decadenza eventualmente maturata;
che, in ogni caso, il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale ed è rimasto sospeso ex lege per effetto delle leggi di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha rappresentato di essere residente da oltre quarant'anni in Vieste alla Indirizzo_1, ragion per cui non si comprende perché la cartella sarebbe stata inviata nella diversa (e distante) città di Foggia.
Ha osservato che tra la presunta notifica della cartella (21.1.2011) e la notifica dell'intimazione opposta
(20.5.2022) sono trascorsi più di dieci anni per cui il credito tributario si è prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.
c.. Ha soggiunto che in relazione alle sanzioni e agli interessi la prescrizione è sempre quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la documentazione prodotta dal concessionario prova la rituale notifica della cartella sottesa all'intimazione. Le indicazioni presenti sull'avviso di ricevimento sono assistite da fede privilegiata sicché la circostanza che il plico sia stato ricevuto da familiare convivente della Ricorrente_1 può essere sconfessata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso.
La mancata impugnazione della cartella ha comportato la definitività della pretesa tributaria e la conseguente preclusione di qualsivoglia eccezione diretta a contestare la valida formazione del ruolo, quale è ad es.
l'eccezione di decadenza ovvero quella di prescrizione, eventualmente maturata alla data di notifica della cartella.
L'atto impugnato è conforme al modello legale e si presenta adeguatamente motivato sì da consentire al contribuente di avere contezza dell'an e del quantum della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti. Quanto all'ammontare degli interessi, l'intimazione richiama a pag. 3 il criterio legale di quantificazione degli stessi previsto dall'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
Infondata è l'eccezione di prescrizione relativa al tributo che, in quanto di natura erariale, è soggetto al termine decennale di prescrizione. Di conseguenza, alla data del 20.5.2022, giorno della notifica dell'intimazione impugnata, il termine decennale non era spirato, dovendosi computare, a tal fine, il periodo di sospensione ex lege del suddetto termine (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) previsto dalla legislazione di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Diversamente, le sanzioni irrogate devono intendersi prescritte in quanto soggette al più breve termine quinquennale, spirato in data 21.1.2016.
Quanto agli interessi di mora, anch'essi soggetti a prescrizione quinquennale, quelli maturati (indicati come
“debito residuo scaduto”) devono intendersi prescritti mentre quelli ulteriori (indicati come “interessi di mora”) dovranno essere ricalcolati sull'ammontare del tributo dovuto con decorrenza dall'8.3.2015 posto che dalla data dell'8.3.2020 il termine di prescrizione è rimasto sospeso ex lege.
Il ricorso deve, pertanto, essere parzialmente accolto.
Le spese vanno compensate stante la recipoca soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento parziale del ricorso, annulla le sanzioni irrogate e dispone la rideterminazione degli interessi di mora con decorrenza dall'8.3.2015;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
LO SA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2022 depositato il 20/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219003521392 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 043 2021 9003521392 e la sottesa cartella n. 04320100021613139000, relativa all'Irpef 2007.
Ha eccepito l'omessa notifica della cartella di cui si intima il pagamento;
il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in special modo per quel che concerne il criterio di computo degli interessi;
la prescrizione del tributo e la decadenza dalla potestà di esigerlo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha replicato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come da documentazione versata in atti;
che l'atto è conforme al modello legale ed adeguatamente motivato;
che la mancata impugnazione della cartella ha comportato la definitività della pretesa tributaria e la conseguente impossibilità per la contribuente di eccepire prescrizione e/o decadenza eventualmente maturata;
che, in ogni caso, il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale ed è rimasto sospeso ex lege per effetto delle leggi di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha rappresentato di essere residente da oltre quarant'anni in Vieste alla Indirizzo_1, ragion per cui non si comprende perché la cartella sarebbe stata inviata nella diversa (e distante) città di Foggia.
Ha osservato che tra la presunta notifica della cartella (21.1.2011) e la notifica dell'intimazione opposta
(20.5.2022) sono trascorsi più di dieci anni per cui il credito tributario si è prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.
c.. Ha soggiunto che in relazione alle sanzioni e agli interessi la prescrizione è sempre quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la documentazione prodotta dal concessionario prova la rituale notifica della cartella sottesa all'intimazione. Le indicazioni presenti sull'avviso di ricevimento sono assistite da fede privilegiata sicché la circostanza che il plico sia stato ricevuto da familiare convivente della Ricorrente_1 può essere sconfessata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso.
La mancata impugnazione della cartella ha comportato la definitività della pretesa tributaria e la conseguente preclusione di qualsivoglia eccezione diretta a contestare la valida formazione del ruolo, quale è ad es.
l'eccezione di decadenza ovvero quella di prescrizione, eventualmente maturata alla data di notifica della cartella.
L'atto impugnato è conforme al modello legale e si presenta adeguatamente motivato sì da consentire al contribuente di avere contezza dell'an e del quantum della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti. Quanto all'ammontare degli interessi, l'intimazione richiama a pag. 3 il criterio legale di quantificazione degli stessi previsto dall'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
Infondata è l'eccezione di prescrizione relativa al tributo che, in quanto di natura erariale, è soggetto al termine decennale di prescrizione. Di conseguenza, alla data del 20.5.2022, giorno della notifica dell'intimazione impugnata, il termine decennale non era spirato, dovendosi computare, a tal fine, il periodo di sospensione ex lege del suddetto termine (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) previsto dalla legislazione di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Diversamente, le sanzioni irrogate devono intendersi prescritte in quanto soggette al più breve termine quinquennale, spirato in data 21.1.2016.
Quanto agli interessi di mora, anch'essi soggetti a prescrizione quinquennale, quelli maturati (indicati come
“debito residuo scaduto”) devono intendersi prescritti mentre quelli ulteriori (indicati come “interessi di mora”) dovranno essere ricalcolati sull'ammontare del tributo dovuto con decorrenza dall'8.3.2015 posto che dalla data dell'8.3.2020 il termine di prescrizione è rimasto sospeso ex lege.
Il ricorso deve, pertanto, essere parzialmente accolto.
Le spese vanno compensate stante la recipoca soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento parziale del ricorso, annulla le sanzioni irrogate e dispone la rideterminazione degli interessi di mora con decorrenza dall'8.3.2015;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
LO SA