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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 9.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 2006, sul presupposto di aver maturato oltre 20 anni di contribuzione e di aver raggiunto il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia da settembre 2020, facendo leva sulla previsione di cui all'art. 1, co. 10, L.n. 222/84, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto della ricorrente alla trasformazione dell'assegno di invalidità IO in pensione di vecchiaia cat. VO con decorrenza dalla maturazione del diritto, con gli eventuali aumenti e benefici di legge, e per l'effetto condannare l' al pagamento degli eventuali importi CP_1 differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di pensione VO dalla maturazione del diritto ad oggi, oltre interessi di legge”, con vittoria di spese. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha rilevato che “Con il provvedimento che si allega è stata attribuita, in data 14/10/2024 e con decorrenza arretrati 11/2020, la prestazione richiesta con il ricorso” e ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Con note di trattazione scritta del 3.11.2025 il procuratore della parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' insistendo per la condanna della controparte al pagamento CP_1 delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 provveduto alla trasformazione del trattamento pensionistico della e al Pt_1 pagamento della prestazione richiesta (cfr. note di trattazione e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. Tenuto conto del fatto che la trasformazione di cui trattasi è stata operata in sede amministrativa successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, la pronuncia sulle spese segue la soccombenza virtuale dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso depositato in data 9.3.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la materia del Parte_1 CP_1 contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 900,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 13 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 9.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 2006, sul presupposto di aver maturato oltre 20 anni di contribuzione e di aver raggiunto il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia da settembre 2020, facendo leva sulla previsione di cui all'art. 1, co. 10, L.n. 222/84, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto della ricorrente alla trasformazione dell'assegno di invalidità IO in pensione di vecchiaia cat. VO con decorrenza dalla maturazione del diritto, con gli eventuali aumenti e benefici di legge, e per l'effetto condannare l' al pagamento degli eventuali importi CP_1 differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di pensione VO dalla maturazione del diritto ad oggi, oltre interessi di legge”, con vittoria di spese. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha rilevato che “Con il provvedimento che si allega è stata attribuita, in data 14/10/2024 e con decorrenza arretrati 11/2020, la prestazione richiesta con il ricorso” e ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Con note di trattazione scritta del 3.11.2025 il procuratore della parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' insistendo per la condanna della controparte al pagamento CP_1 delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 provveduto alla trasformazione del trattamento pensionistico della e al Pt_1 pagamento della prestazione richiesta (cfr. note di trattazione e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. Tenuto conto del fatto che la trasformazione di cui trattasi è stata operata in sede amministrativa successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, la pronuncia sulle spese segue la soccombenza virtuale dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso depositato in data 9.3.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la materia del Parte_1 CP_1 contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 900,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 13 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma