Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2025, proposto da:
LA TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sorregotti, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Mantova via Carlo Poma n. 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 883/2023, pubblicata in data 11 aprile 2024, notificata in data 28 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA RC e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 aprile 2024, resa nel procedimento R.G. 883/2023, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova, sez. Lavoro, ha così statuito: “ dichiara il diritto di LA TT di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 2000,00 tramite il sistema della Carta elettronica e a corrispondere alla stessa la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
dichiara compensate per 1/3 le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.050,00 ponendo i residui 2/3 (euro 700,00 oltre rimb. forf., iva e cpa di legge) a carico del Ministero convenuto con distrazione a favore del procuratore antistatario ”.
2. Nel ricorso la ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero, nonostante la stessa non sia stata impugnata ed abbia conseguentemente acquisito autorità di giudicato (cfr. certificazione di passaggio in giudicato del 7 marzo 2025 in atti).
3. Sempre nel ricorso viene dato atto del persistente inadempimento del Ministero nonostante la diffida ad adempiere inviata via pec in data 17 aprile 2024 e la successiva notifica della sentenza in data 28 ottobre 2024. Il Ministero avrebbe provveduto al solo pagamento delle spese legali in data 24 marzo 2025.
4. Può, altresì, rilevarsi come risulti decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme (la sentenza è stata notificata in data 28 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 18 aprile 2025).
5. La ricorrente, pertanto, richiede di ordinare l’ottemperanza della sentenza, nominando da subito un commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato.
Viene, altresì, richiesto di fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett e) c.p.a., una somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
6. In vista della camera di consiglio del 4 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato note di udienza nelle quali viene dato atto dell’intervenuto adempimento, ma successivamente all’instaurazione del presente giudizio.
Nelle stesse viene chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
7. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
8. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. In data 25 febbraio 2026, successivamente pertanto alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha depositato atto di costituzione meramente formale nonché comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Mantova nella quale viene dato atto dell’avvenuto accredito in data 3 dicembre 2025 nel borsellino elettronico da parte di SOGEI dell’importo riconosciuto in sentenza.
Sono stati depositati anche un documento attestante l’avvenuto pagamento delle spese legali e, infine, la comunicazione dell’avvenuto accredito anche al difensore della ricorrente.
La costituzione del Ministero e la documentazione depositata
10. Preliminarmente occorre rilevare la tardività sia della costituzione del Ministero che del deposito della documentazione sopra illustrata.
Come già ricordato si tratta di costituzione e deposito avvenuti addirittura successivamente alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
L’atto di costituzione, pertanto, pur meramente formale, non può rilevare al fine di considerare costituito in giudizio il Ministero.
11. Per ciò che concerne la documentazione depositata, deve rilevarsi come la stessa, pur palesemente tardiva, si limiti a confermare sostanzialmente non solo l’intervenuta cessazione della materia del contendere, come già risultante dalle note di udienza depositate dalla parte ricorrente, ma anche quanto affermato dalla stessa in ordine al fatto che l’adempimento sia avvenuto successivamente all’instaurazione del presente giudizio.
Tale documentazione non solo è un’allegazione di parte e non attiene a una questione rilevabile d’ufficio, ma conferma addirittura, come appena evidenziato, le stesse affermazioni della ricorrente.
In tal modo, non pone di per sé problemi di lesione del contraddittorio processuale.
Pertanto, non vi sono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio processuale ai sensi dell’art. 73 comma 3, ultimo periodo, c.p.a.
Il ricorso
12. Come dedotto dalla stessa ricorrente nelle more del presente giudizio, sono stati accreditati, mediante il sistema della “ Carta Elettronica del Docente ”, gli importi di cui alla sentenza della quale viene chiesta l’ottemperanza.
13. Pertanto, vi sono tutti i presupposti perché sia dichiarata dal Collegio la cessazione della materia del contendere.
14. Quanto alle spese del presente giudizio, l’intervenuto adempimento successivamente alla notifica del ricorso comporta la condanna del Ministero al pagamento delle stesse come liquidate in dispositivo oltre al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RC | MA ED |
IL SEGRETARIO