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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 23/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3853/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB03518/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB03518/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB03518/2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, previo invio del questionario, notificava in data Ricorrente_101/12/2022 alla società SRL. Unipersonale avviso di accertamento n. T9D03HB03518/2022, con il quale per l'anno d'imposta 2017, accertava una maggiore imposta ai fini IRES, IRAP, IVA, oltre sanzioni ed interessi per l'importo di Euro 39.158,44. Si rileva che l'accertamento veniva emesso anche ai sensi dell'art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 del DPR 633/1972 ad integrazione di un precedente avviso di accertamento n. T9D03HB02081/2022 sempre per l'anno d'imposta 2017, in conseguenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di controllo, rispetto a quelli al tempo disponibili e che riguardavano le transazioni Nominativo_1commerciali intercorse con altri operatori economici ( e Nominativo_2), sempre nell'ambito delle medesime contestazioni attinenti al fenomeno fraudolento della emissione ed utilizzo di fatture fittizie. L'accertamento integrativo oggetto del presente giudizio, veniva emesso, analogamente a quanto era avvenuto con il precedente accertamento, sempre sulla Ricorrente_1base di segnalazioni interne al fine di recuperare i maggiori tributi evasi da SRL. attraverso l'utilizzo di fatture di acquisto provenienti dal fornitore ditta Società_1individuale per complessivi euro Euro 29.611,00 ed IVA per Euro 6.514,00, ritenute riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti sulla base delle circostanze emerse nel corso del controllo svolto a suo carico, e segnatamente, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IRES, IRAP ed IVA dall'anno d'imposta 2017, assenza di qualunque struttura aziendale, per essere la ditta priva di lavoratori dipendenti, di beni strumentali di ogni tipo, e non risultando ad essa intestata alcuna utenza (telefonica, gas, elettrica) nel luogo di esercizio indicato nelle fatture emesse;
dalle interrogazioni all'applicativo spesometro non risultavano comunicate dalla suddetta ditta individuale operazioni, né in qualità di cessionario, né in qualità di cedente, mentre dai dati comunicati dai suoi clienti e fornitori, era emersa la presenza di fatture emesse per Euro 5.586.458,00 a fronte di fatture ricevute per Euro 2.571,00 in assenza di acquisti intra o di importazioni;
era stato, inoltre, svolto nei confronti di detto fornitore un controllo basato su indagini finanziarie, al termine del quale era emerso che per l'anno 2017, dai conti correnti dello stesso, erano state riscontrate uscite per Euro 7.514.617,92 ed entrate per Euro 7.618.695,32, e che la quasi totalità delle somme in entrata è stata successivamente trasferita, mediante bonifico, in stato estero. Società_1Date le criticità riscontrate in capo al fornitore , esaminata la Ricorrente_1documentazione prodotta dalla SRL., ritenuta non idonea da parte dell'ufficio a superare le contestazioni sulla natura fittizia delle operazioni. Ricorrente_1Circostanze, per altro tali da non poter fornire a valide giustificazioni tese a superare la presunzione dell'obbligo di ordinaria diligenza nella scelta dei fornitori in possesso di sufficienti garanzie di affidabilità, che per pacifica giurisprudenza incombe di norma su ogni operatore nelle ordinarie transazioni commerciali. Talché l'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio teso al recupero delle Ricorrente_1imposte evase da SRL. per l'utilizzo di fatture fittizie. Avverso l'avviso di accertamento la società proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale eccepiva l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione, l'infondatezza dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento da parte dell'ufficio dell'onere probatorio sulla natura fittizia delle operazioni commerciali, l'infondatezza dell'atto nel merito, violazione di legge nell'applicazione delle sanzioni. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava quanto asserito e dedotto, sosteneva la correttezza del proprio operato, nonché della pretesa. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione diciannovesima, con sentenza n. 2171/2024 del 17/05/2024 depositata il 21/05/2024, rigettava il ricorso, con vittoria di spese. Difensore_1Avverso la sentenza la società, difesa e rappresentata dall'avv. e Difensore_2dall'avv. , proponeva appello, censurava la sentenza riponendo le stesse doglianze esposte in primo grado, quindi, difetto di motivazione dell'avviso impugnato, insisteva per la mancata allegazione dei documenti su cui si fondava la pretesa, eccepiva violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, l'onere della prova, lamentava l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Chiedeva che fosse accolto l'appello e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni, con e quali contestava quanto asserito dall'appellante, sosteneva la correttezza e legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Ricorrente_1Successivamente la società SRL. presentava memorie , con le quali insisteva per l'illegittimità dell'avviso di accertamento. La controversia è trattata all'udienza del 09 febbraio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante, lamenta difetto di motivazione dell'avviso impugnato, insiste per la mancata allegazione dei documenti su cui si fonda la pretesa, eccepiva violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, l'onere della prova, lamentava l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. La censura è fondata, pertanto, l'appello merita di essere accolto. È utile precisare che l'accertamento integrativo T9D06EC03518/2022 oggetto della presente controversia, è stato emesso ai sensi dell'art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 del DPR 633/1972 ad integrazione di un precedente avviso di accertamento n. T9D03HB02081/2022 sempre per l'anno d'imposta 2017, in conseguenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di controllo, rispetto a quelli al tempo disponibili e che riguardavano le transazioni commerciali intercorse con altri Nominativo_1 Nominativo_2operatori economici ( e ), sempre nell'ambito delle medesime contestazioni attinenti al fenomeno fraudolento della emissione ed utilizzo di fatture fittizie. L'accertamento integrativo, oggetto del presente giudizio, veniva emesso, analogamente a quanto era avvenuto con il precedente atto, sempre sulla base di segnalazioni interne trasmesse da altri uffici dell'ADE al fine di Ricorrente_1recuperare i maggiori tributi evasi da SRL. attraverso l'utilizzo di fatture di Società_1acquisto provenienti dal fornitore ditta individuale per complessivi euro Euro 29.611,00 ed IVA Euro 6.514,00, ritenute riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti sulla base delle circostanze emerse nel corso del controllo svolto a suo carico. Orbene, l'accertamento integrativo è una procedura utilizzata dalle autorità fiscali per modificare un precedente accertamento fiscale alla luce di nuovi elementi o informazioni che non erano disponibili o non sono stati considerati al momento dell'accertamento originale. Questo strumento è fondamentale per garantire l'accuratezza e l'integrità del sistema fiscale, permettendo di aggiornare le valutazioni fiscali in base a dati più recenti o corretti. Il fatto che ci sia stato un precedente accertamento, non impedisce un nuovo accertamento, ma, tuttavia, solo se basato su fatti realmente nuovi. Non è sufficiente, in tale ipotesi, una diversa o più approfondita valutazione di elementi già noti. (Corte di Cassazione sent. n. 22825/2025) L'Ufficio adduce che le circostanze che avrebbero legittimato l'accertamento integrativo sarebbero successive all'emissione dell'accertamento precedente, ma tale affermazione è contraddittoria a quanto affermato dallo stesso Ufficio. Infatti, lo stesso Ufficio conferma che le fatture contestate con l'accertamento integrativo, oggetto del presente procedimento, sono coeve rispetto a quelle oggetto del primo avviso di accertamento sempre sull'anno d'imposta 2017, ma non sono state prese in considerazione all'epoca, pur essendo a disposizione dell'Agenzia ed, quindi, essendo assolutamente conoscibili. Pertanto. L'avviso di accertamento deve essere annullato. Ma vièpiù, in merito ad una procedura gemella, la stessa Corte di Cassazione, nella Ricorrente_1controversia riguardante sempre SRL., ma per l'anno d'imposta 2014, in ordine al quale l'Ufficio ha pure emesso un avviso integrativo senza motivazione rafforzata e senza dimostrazione della sopravvenienza delle circostanze che avrebbero potuto legittimare il ricorso all'avviso integrativo rispetto alle circostanze considerate nell'avviso originario. Ebbene, dopo che i Giudici di primo e secondo grado hanno ignorato il vizio dell'avviso impugnato, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30026/25, depositata nel fascicolo di questo appello il 14-15/1/2026, ha accolto le ragioni della Società contribuente. Così, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché “nell'avviso di accertamento impugnato non si fa alcun cenno ad elementi sopravvenuti rispetto al primo accertamento effettuato nei confronti della società contribuente, limitandosi l'Agenzia fiscale ad affermare di essere addivenuta al nuovo accertamento “in seguito alla constatazione da parte di quest'ufficio di anomalie relative all'utilizzo di fatture fittizie ricevute da Società_2 Nominativo_3 CF_1fornitore di ” C.F. , segnalato come soggetto
“cartiera””. Segue che, “a parte il rilievo che l'amministrazione finanziaria era già in possesso della documentazione contabile della società contribuente relativa all'anno 2014, per avervi fondato il precedente avviso di accertamento, la stessa nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, integrativo del precedente, non ha specificato alcunché in ordine a modalità e tempi della segnalazione della ditta fornitrice come “soggetto “cartiera””, disattendendo in tal modo ad un suo preciso onere motivazionale dell'atto impositivo che, pertanto, alla stregua dei principi sopra enunciati, deve ritenersi nullo”. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte accoglie l'appello della società contribuente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della società e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.735,00 oltre oneri ed accessori. Milano, lì 09/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3853/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB03518/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB03518/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB03518/2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, previo invio del questionario, notificava in data Ricorrente_101/12/2022 alla società SRL. Unipersonale avviso di accertamento n. T9D03HB03518/2022, con il quale per l'anno d'imposta 2017, accertava una maggiore imposta ai fini IRES, IRAP, IVA, oltre sanzioni ed interessi per l'importo di Euro 39.158,44. Si rileva che l'accertamento veniva emesso anche ai sensi dell'art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 del DPR 633/1972 ad integrazione di un precedente avviso di accertamento n. T9D03HB02081/2022 sempre per l'anno d'imposta 2017, in conseguenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di controllo, rispetto a quelli al tempo disponibili e che riguardavano le transazioni Nominativo_1commerciali intercorse con altri operatori economici ( e Nominativo_2), sempre nell'ambito delle medesime contestazioni attinenti al fenomeno fraudolento della emissione ed utilizzo di fatture fittizie. L'accertamento integrativo oggetto del presente giudizio, veniva emesso, analogamente a quanto era avvenuto con il precedente accertamento, sempre sulla Ricorrente_1base di segnalazioni interne al fine di recuperare i maggiori tributi evasi da SRL. attraverso l'utilizzo di fatture di acquisto provenienti dal fornitore ditta Società_1individuale per complessivi euro Euro 29.611,00 ed IVA per Euro 6.514,00, ritenute riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti sulla base delle circostanze emerse nel corso del controllo svolto a suo carico, e segnatamente, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IRES, IRAP ed IVA dall'anno d'imposta 2017, assenza di qualunque struttura aziendale, per essere la ditta priva di lavoratori dipendenti, di beni strumentali di ogni tipo, e non risultando ad essa intestata alcuna utenza (telefonica, gas, elettrica) nel luogo di esercizio indicato nelle fatture emesse;
dalle interrogazioni all'applicativo spesometro non risultavano comunicate dalla suddetta ditta individuale operazioni, né in qualità di cessionario, né in qualità di cedente, mentre dai dati comunicati dai suoi clienti e fornitori, era emersa la presenza di fatture emesse per Euro 5.586.458,00 a fronte di fatture ricevute per Euro 2.571,00 in assenza di acquisti intra o di importazioni;
era stato, inoltre, svolto nei confronti di detto fornitore un controllo basato su indagini finanziarie, al termine del quale era emerso che per l'anno 2017, dai conti correnti dello stesso, erano state riscontrate uscite per Euro 7.514.617,92 ed entrate per Euro 7.618.695,32, e che la quasi totalità delle somme in entrata è stata successivamente trasferita, mediante bonifico, in stato estero. Società_1Date le criticità riscontrate in capo al fornitore , esaminata la Ricorrente_1documentazione prodotta dalla SRL., ritenuta non idonea da parte dell'ufficio a superare le contestazioni sulla natura fittizia delle operazioni. Ricorrente_1Circostanze, per altro tali da non poter fornire a valide giustificazioni tese a superare la presunzione dell'obbligo di ordinaria diligenza nella scelta dei fornitori in possesso di sufficienti garanzie di affidabilità, che per pacifica giurisprudenza incombe di norma su ogni operatore nelle ordinarie transazioni commerciali. Talché l'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio teso al recupero delle Ricorrente_1imposte evase da SRL. per l'utilizzo di fatture fittizie. Avverso l'avviso di accertamento la società proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale eccepiva l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione, l'infondatezza dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento da parte dell'ufficio dell'onere probatorio sulla natura fittizia delle operazioni commerciali, l'infondatezza dell'atto nel merito, violazione di legge nell'applicazione delle sanzioni. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava quanto asserito e dedotto, sosteneva la correttezza del proprio operato, nonché della pretesa. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione diciannovesima, con sentenza n. 2171/2024 del 17/05/2024 depositata il 21/05/2024, rigettava il ricorso, con vittoria di spese. Difensore_1Avverso la sentenza la società, difesa e rappresentata dall'avv. e Difensore_2dall'avv. , proponeva appello, censurava la sentenza riponendo le stesse doglianze esposte in primo grado, quindi, difetto di motivazione dell'avviso impugnato, insisteva per la mancata allegazione dei documenti su cui si fondava la pretesa, eccepiva violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, l'onere della prova, lamentava l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Chiedeva che fosse accolto l'appello e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni, con e quali contestava quanto asserito dall'appellante, sosteneva la correttezza e legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Ricorrente_1Successivamente la società SRL. presentava memorie , con le quali insisteva per l'illegittimità dell'avviso di accertamento. La controversia è trattata all'udienza del 09 febbraio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante, lamenta difetto di motivazione dell'avviso impugnato, insiste per la mancata allegazione dei documenti su cui si fonda la pretesa, eccepiva violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, l'onere della prova, lamentava l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. La censura è fondata, pertanto, l'appello merita di essere accolto. È utile precisare che l'accertamento integrativo T9D06EC03518/2022 oggetto della presente controversia, è stato emesso ai sensi dell'art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 del DPR 633/1972 ad integrazione di un precedente avviso di accertamento n. T9D03HB02081/2022 sempre per l'anno d'imposta 2017, in conseguenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di controllo, rispetto a quelli al tempo disponibili e che riguardavano le transazioni commerciali intercorse con altri Nominativo_1 Nominativo_2operatori economici ( e ), sempre nell'ambito delle medesime contestazioni attinenti al fenomeno fraudolento della emissione ed utilizzo di fatture fittizie. L'accertamento integrativo, oggetto del presente giudizio, veniva emesso, analogamente a quanto era avvenuto con il precedente atto, sempre sulla base di segnalazioni interne trasmesse da altri uffici dell'ADE al fine di Ricorrente_1recuperare i maggiori tributi evasi da SRL. attraverso l'utilizzo di fatture di Società_1acquisto provenienti dal fornitore ditta individuale per complessivi euro Euro 29.611,00 ed IVA Euro 6.514,00, ritenute riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti sulla base delle circostanze emerse nel corso del controllo svolto a suo carico. Orbene, l'accertamento integrativo è una procedura utilizzata dalle autorità fiscali per modificare un precedente accertamento fiscale alla luce di nuovi elementi o informazioni che non erano disponibili o non sono stati considerati al momento dell'accertamento originale. Questo strumento è fondamentale per garantire l'accuratezza e l'integrità del sistema fiscale, permettendo di aggiornare le valutazioni fiscali in base a dati più recenti o corretti. Il fatto che ci sia stato un precedente accertamento, non impedisce un nuovo accertamento, ma, tuttavia, solo se basato su fatti realmente nuovi. Non è sufficiente, in tale ipotesi, una diversa o più approfondita valutazione di elementi già noti. (Corte di Cassazione sent. n. 22825/2025) L'Ufficio adduce che le circostanze che avrebbero legittimato l'accertamento integrativo sarebbero successive all'emissione dell'accertamento precedente, ma tale affermazione è contraddittoria a quanto affermato dallo stesso Ufficio. Infatti, lo stesso Ufficio conferma che le fatture contestate con l'accertamento integrativo, oggetto del presente procedimento, sono coeve rispetto a quelle oggetto del primo avviso di accertamento sempre sull'anno d'imposta 2017, ma non sono state prese in considerazione all'epoca, pur essendo a disposizione dell'Agenzia ed, quindi, essendo assolutamente conoscibili. Pertanto. L'avviso di accertamento deve essere annullato. Ma vièpiù, in merito ad una procedura gemella, la stessa Corte di Cassazione, nella Ricorrente_1controversia riguardante sempre SRL., ma per l'anno d'imposta 2014, in ordine al quale l'Ufficio ha pure emesso un avviso integrativo senza motivazione rafforzata e senza dimostrazione della sopravvenienza delle circostanze che avrebbero potuto legittimare il ricorso all'avviso integrativo rispetto alle circostanze considerate nell'avviso originario. Ebbene, dopo che i Giudici di primo e secondo grado hanno ignorato il vizio dell'avviso impugnato, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30026/25, depositata nel fascicolo di questo appello il 14-15/1/2026, ha accolto le ragioni della Società contribuente. Così, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché “nell'avviso di accertamento impugnato non si fa alcun cenno ad elementi sopravvenuti rispetto al primo accertamento effettuato nei confronti della società contribuente, limitandosi l'Agenzia fiscale ad affermare di essere addivenuta al nuovo accertamento “in seguito alla constatazione da parte di quest'ufficio di anomalie relative all'utilizzo di fatture fittizie ricevute da Società_2 Nominativo_3 CF_1fornitore di ” C.F. , segnalato come soggetto
“cartiera””. Segue che, “a parte il rilievo che l'amministrazione finanziaria era già in possesso della documentazione contabile della società contribuente relativa all'anno 2014, per avervi fondato il precedente avviso di accertamento, la stessa nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, integrativo del precedente, non ha specificato alcunché in ordine a modalità e tempi della segnalazione della ditta fornitrice come “soggetto “cartiera””, disattendendo in tal modo ad un suo preciso onere motivazionale dell'atto impositivo che, pertanto, alla stregua dei principi sopra enunciati, deve ritenersi nullo”. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte accoglie l'appello della società contribuente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della società e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.735,00 oltre oneri ed accessori. Milano, lì 09/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)