Decreto cautelare 8 gennaio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2026, proposto da
RC NI, rappresentato e difeso dagli avvocati DA Proietti e Francesco La Bella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DA NI, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
DA NI, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0182371 del 13.11.2025, notificato in data 17.11.2025, recante “Avvio del procedimento amministrativo per l'esecuzione in danno di interventi edilizi abusivi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - fg 156, p.lla 1309 e fg 155, p.lla 721/p - Terni, Via Bartoli n. 10”, anche nella parte in cui indica il nominativo del ricorrente tra “i soggetti in indirizzo” a cui verrà richiesto “il rimborso delle spese sostenute”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. SC UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza prot. n. 72506 in data 30 aprile 2024 il Comune di Terni ha intimato (anche) al ricorrente la demolizione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, di una recinzione in muratura con sovrastante ringhiera, nonché dei quattro pilastri in calcestruzzo a delimitazione di due accessi (uno carrabile, l’altro pedonale, con cancelli) aperti sulla recinzione, realizzati sine titulo , che divide una strada da un marciapiedi/passaggio pedonale (di fatto, ad avviso del Comune, creando una sorta di corte di pertinenza dell’edificio di cui il ricorrente è l’attuale proprietario).
1.2. L’edificio ed i manufatti sono stati realizzati nell’ambito di un piano di lottizzazione di iniziativa privata approvato con d.C.C. n. 92/2005.
1.3. Con d.d. n. 2291 in data 27 agosto 2024 il Comune ha dato atto “ della mancata demolizione dello stato dei luoghi ” e della necessità “ di NON procedere all’acquisizione delle aree di sedime su cui insistono i manufatti abusivi, perché tali aree risultano di proprietà comunale”.
1.4. Detti provvedimenti non sono stati impugnati.
2. Il ricorrente, assumendo di non essere responsabile dell’abuso, in quanto ha acquistato l’immobile nel dicembre del 2021 e quindi molti anni dopo la realizzazione della recinzione, ha chiesto al Comune di poter acquistare il sedime e che venisse rimosso in autotutela il provvedimento, ottenendo risposte negative.
3. Con provvedimento prot. 0182371 in data 13 novembre 2025, il Comune ha disposto l’esecuzione in danno del ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nel ricorso, avverso detto ultimo provvedimento, vengono dedotte le censure appresso sintetizzate.
4.1. Vi è violazione degli artt. 31, comma 5, del t.u.ed. di cui al d.P.R. 380/2001, e 143, comma 8, della l.r. 1/2015, che richiedono che il Comune compia una valutazione preventiva circa la necessità di procedere o meno con la demolizione dell’opera dichiarata abusiva.
4.2. Vi è contraddittorietà ed illogicità, in quanto con la d.d. n.2821/2016 la recinzione (presente nelle tavole del p.d.l.), come le altre opere di urbanizzazione, era stata formalmente presa in carico dal Comune di Terni, che, dunque, l’aveva ritenuta conforme al progetto assentito. Inoltre, come era stato rappresentato nella richiesta di autotutela, trattarsi di “un manufatto che per natura e consistenza è conforme e funzionale alla destinazione d’uso dell’area su cui insiste, atteso che delimita la sede stradale vera e propria dall’attiguo passo pedonale (garantendo, pertanto, anche la sicurezza dei pedoni che vi transitano). Senza contare che funge anche da muro di contenimento e alla sua rimozione dovrebbe comunque seguire la realizzazione di un manufatto avente la medesima funzione”.
4.3. Vi è anche violazione degli artt. 29 e 31 del t.u.ed. e difetto di istruttoria, in quanto le opere sono state realizzate ben prima che il ricorrente divenisse proprietario dell’edificio di cui al fg. 156, p.lla 1693 (la recinzione risultava già eseguita al dicembre 2013, mentre i quattro pilastri sono stati realizzati, a quanto consta, nel 2019/2020); se ne evince che alcuna responsabilità per gli abusi può essere attribuita all’odierno ricorrente, con la conseguenza che il Comune non avrebbe dovuto indicarlo tra “i soggetti in indirizzo” a cui verrà richiesto “il rimborso delle spese sostenute”.
5. Il Comune di Terni ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. E’ intervenuto ad adiuvandum il soggetto dal quale il ricorrente ha acquistato l’immobile, riproponendo in sostanza i rilievi di legittimità prospettati dal ricorrente.
7. Il ricorrente ha puntualizzato le proprie difese con memoria.
8. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, le parti hanno convenuto sull’opportunità di definire il ricorso direttamente nel merito.
9. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
9.1. Non è in discussione che l’ordinanza n. 72506/2024, che ha sancito la natura abusiva dei manufatti e la conseguente necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, sia divenuta inoppugnabile. Non si fa questione dell’impossibilità di demolire le opere senza pregiudicare altre opere legittimamente realizzate, né il ricorrente può far valere l’eventuale sussistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere (che peraltro non risultano manifestati da nessuna Amministrazione). Pertanto, ogni eventuale ulteriore decisione sulle modalità con cui demolire i manufatti abusivi o comunque assicurare il ripristino dell’area, al fine di orientare l’operato del soggetto incaricato dell’intervento, è demandata a successivi provvedimenti comunali.
9.2. In particolare, la valutazione della sicurezza del transito pedonale e della stabilità del terreno circostante è rimessa alla discrezionalità tecnica del Comune, proprietario dell’area e comunque ente che ha la responsabilità di garantire nei centri urbani la sicurezza nell’uso dei sedimi accessibili al pubblico e in generale la pubblica incolumità. In ogni caso, la prospettazione del ricorrente non evidenzia l’esistenza di un pericolo immanente.
9.3. In assenza di modifiche normative ovvero della situazione di fatto, sopravvenute, il Comune non era tenuto a riesaminare in autotutela la situazione per giungere a diversa conclusione sulla sorte dei manufatti.
9.4. Anche il rilievo sull’implicita accettazione dei manufatti non assume rilevanza, perché è superato dall’univoco tenore dell’ordinanza n. 72506/2024. In ogni caso, la presenza di un segno grafico indicante la recinzione in una tavola progettuale del piano di lottizzazione ed il fatto che in sede di collaudo e conseguente presa in carico delle opere di urbanizzazione non fossero stati formulati rilievi, non può certo assumere il significato di un riconoscimento della legittimità dei manufatti, posto che non si tratta di opere di urbanizzazione espressamente contemplate nella convenzione accessiva.
9.5. L’esecuzione in danno è legittimamente disposta nei confronti dei soggetti destinatari dell’ordine di ripristino, tra cui era compreso il ricorrente. Tuttavia, non essendo il ricorrente proprietario dell’area che risulta frazionata dai manufatti da demolire, a quanto sembra pacificamente pubblica, l’eventuale recupero nei suoi confronti (in tutto o pro quota ) della somma necessaria all’esecuzione in danno potrà essere esercitata dal Comune solo previa dimostrazione di una sua responsabilità nella realizzazione o nel mantenimento dell’abuso.
10. Stante l’esito del ricorso, può prescindersi dal valutare l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum .
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente e l’interventore ad adiuvandum al pagamento in favore del Comune di Terni della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli oneri ed accessori di legge, ciascuno, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC UN |
IL SEGRETARIO