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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11309/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla causa iscritta al numero 11309 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
ALLEVAMENTO E FATTORIA con sede in Parte_1
Presenzano (CE) alla ss Venafrana Km 4.200 (P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dall'Avv.to Dario Cristiano
(C.F. , presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via Fleming n. 14 è C.F._1 elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar Persona_1 dell'11/12/2013 (rep. n. 65175, racc. n. 19979) dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._2
a mezzo pec;
OPPOSTA
NONCHÉ con sede legale in Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 18 Controparte_2
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. ), P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._2
a mezzo pec;
INTERVENUTA R.G. 11309/2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate agli atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di essere titolare di un credito Controparte_1 verso in virtù dei Controparte_4 rapporti discendenti da:
• contratto di conto corrente stipulato con Banca di Roma s.p.a. il 3/8/2017 n. 400370887 (già
n. 920410 fino al 30/9/2010), in prosecuzione dell'originario contratto del 18/4/2005 n.
920410, per come integrato in data 28/11/2007, da considerare come unico rapporto proseguito con continuità dal primo saldo zero, sul quale hanno avuto accesso apertura di credito per € 30.000,00, per un saldo debitore finale al 1/6/2022 di € 29.994,38;
• finanziamento agrario n. 3975659 sottoscritto in data 16/3/2012 per l'erogazione di originari
€ 900.000,00, recante saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 538.626,25, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 26/9/2017 da , e Parte_2 Parte_3
; Parte_4
• contratto di mutuo chirografario n. 8879195 sottoscritto il 10/8/2021 per l'erogazione di originari € 250.000,00, con saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 252.576,07, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 10/8/2021 da , e Parte_2 Parte_3
nonché da Mediocredito Centrale ex L. 662/1996. Parte_4
Ha aggiunto altresì che, a garanzia delle predette obbligazioni, era stata rilasciata il 27/3/2013 fideiussione omnibus, fino a concorrenza dell'importo di € 369.500,00, da , Parte_4
, – tutti soci della società agricola – nonché da Parte_3 Parte_2 Parte_5
[...]
Ha esposto infine che, nel sottoscrivere un atto di rinegoziazione del finanziamento agrario n.
3975659, la società debitrice e i fideiussori specifici avevano espressamente riconosciuto il debito, ma che ciò nonostante il debito non era stato onorato alle nuove scadenze pattuite, per una complessiva esposizione di € 821.196,70.
In definitiva, ha chiesto in via monitoria la condanna della società debitrice e dei quattro garanti in solido per € 821.196,70, di cui € 29.994,38 per saldo debitore del conto corrente, € 538.626,25 per il saldo del finanziamento agrario e i residui € 252.576,07 per saldo debitore del mutuo R.G. 11309/2022
chirografario, stimati alla data del 1/6/2022, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora e spese processuali, previa concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
L'intestato Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, ha emesso in data 21/7/2022 il decreto ingiuntivo n. 3008/2022, con cui ha ingiunto ai debitori in solido il pagamento senza dilazione di quanto richiesto, autorizzando la sua esecuzione provvisoria.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 13/9/2022, quindi la società ha avanzato formale opposizione, con atto di citazione diverso da quello presentato dai garanti, tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 641 c.p.c. in data 24/10/2022.
La società opponente ha anteposto alle sue eccezioni una prudente ricostruzione dei fatti di causa, esponendo essenzialmente che l'operato della banca era stato inquinato da una condotta abusiva di concessione del credito, imponendo condizioni economiche vessatorie e inadeguate alle reali dimensioni produttive dell'impresa, nonostante il noto squilibrio patrimoniale della società.
In rito, ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale adito in luogo del Tribunale di
Cassino, in ragione della sede legale della impresa in Presenzano, estranea al circondario di questo
Tribunale. In via alternativa ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in virtù del forum contractus delle obbligazioni, che risulterebbero sorte presso la filiale della banca di Caserta, o del forum destinatae solutionis, in ragione del luogo della filiale operativa in Vairano Patenora.
Nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento per abusiva concessione del credito e la ripetizione delle somme ingiustamente addebitate alla società in virtù del rimproverato comportamento, stimate dal consulente di parte in complessivi € 357.565,65, di cui €
243.634,30 per commissioni e interessi usurari ed € 113.931,35 per la garanzia sussidiaria SGFA.
Secondo la prospettazione della società, l'abusiva concessione del credito avrebbe generato un aggravamento economico della situazione debitoria, che era equo parametrare ai maggiori costi addebitati di € 357.565,65, da risarcire alla società in via riconvenzionale.
In via subordinata, sempre nel merito, ha censurato la illegittimità degli interessi addebitati nel rapporto discendente dal finanziamento agrario, in quanto elaborati all'interno di un piano di ammortamento alla francese, con conseguente capitalizzazione degli interessi, nonché in quanto affetti da usura. R.G. 11309/2022
Infine, ha eccepito l'opponente che la normativa istitutiva delle garanzie statali, di cui alla L.
662/1996, avrebbe espressamente imposto il divieto della doppia garanzia, cioè di una coesistenza di garanzie statali e di quelle private sul medesimo debito. Onde evitare di essere esposta al duplice pagamento del medesimo debito, ha quindi chiesto di essere sollevata dagli obblighi corrispondenti in caso di escussione della garanzia SACE del finanziamento agrario.
In definitiva, ha chiesto in via pregiudiziale che fosse revocato il decreto ingiuntivo, in accoglimento della eccezione di rito di difetto di competenza territoriale;
nel merito, di dichiarare la nullità dei finanziamenti per abusiva concessione del credito e che nulla è dovuto, in accoglimento delle eccezioni di merito, nonché in via subordinata l'estinzione della obbligazione, per il caso di escussione della garanzia pubblica. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare la nullità di interessi, commissioni e spese e di condannare la banca al relativo importo di € 357.565,65 o, in via subordinata, di € 243.634,30 o di altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, previa compensazione delle rispettive poste di dare e avere;
sempre in via riconvenzionale, di accertare l'illecito di nell'abusiva concessione del credito e, per l'effetto, di condannarla al Controparte_1 risarcimento dei danni procurati pari ad € 357.565,65 o, in via subordinata, di € 243.634,30 o di altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituita con tempestivo deposito di articolata comparsa di risposta, Controparte_1 nella quale ha respinto le avverse deduzioni e ha difeso l'operato della banca.
Sul piano processuale, ha difeso la scelta del foro adito, in virtù del luogo di residenza dei fideiussori, ingiunti in via monitoria unitamente alla società qui opponente, secondo le regole del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c.
Ha negato poi la legittimazione della società ad agire per il risarcimento del danno per la abusiva concessione del credito, pur avendo concorso attivamente alla conclusione dei contratti contestati.
In virtù del principio nemo potest venire contra factum proprium, gli organi sociali non potrebbero invocare una tutela giuridica contrastante con il comportamento assunto in precedenza, senza ammettere una propria responsabilità da mala gestio.
Per ottenere il finanziamento agrario e l'apertura di credito nel 2012, la stessa società avrebbe sottoposto alla banca bilanci relativi agli esercizi 2009 e 2010 ampiamente positivi e avrebbe continuato ad approvare bilanci positivi anche negli esercizi successivi fino al 2021 quando, dando R.G. 11309/2022
atto delle perdite in bilancio, ne avrebbe attribuito la genesi alla crisi pandemica e alla
“controversia… generatasi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 con le aziende del 'Gruppo
Grigi', importanti partner industriali”.
Ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità, evidenziando piuttosto come la società opponente avesse manifestato i primi segnali di crisi ben oltre il 2012 e precisamente a partire dal biennio 2019-2020, a prescindere dal credito concesso dalla banca nel decennio precedente.
Procedendo nell'esame delle eccezioni, la banca ha negato che fosse stata escussa la garanzia pubblica;
in ogni caso, ha ribadito l'interesse a coltivare l'azione in giudizio per la riscossione del minor credito, in caso di escussione. Ha comunque negato che la società debitrice fosse legittimata a contestare la violazione del divieto di doppia garanzia e la conseguente inefficacia delle garanzie private, appropriandosi di una eccezione appartenente al fideiussore;
in ogni caso, ha diffusamente respinto anche nel merito la opposta prospettazione.
In conclusione, nel riportarsi alla documentazione depositata a sostegno dell'an e del quantum della pretesa, ha chiesto che fosse rigettata l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale ivi spiegata, previo diniego della sospensione della provvisoria esecutività del decreto, con rifusione delle spese di lite.
3. All'esito della prima udienza è stata denegata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevata la improcedibilità della causa per omessa mediazione, alla quale sono state invitate le parti.
Fallito il preliminare tentativo di mediazione, negata l'istanza di riunione alla opposizione rubricata al n. R.G. 10945/2022 promossa dai fideiussori, favorito l'ulteriore contraddittorio cartolare e fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, è stata rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, quindi le parti sono state quindi invitate a precisare le rispettive conclusioni.
Nelle more ha depositato comparsa di intervento professandosi titolare Controparte_2 del credito di per effetto di una duplice operazione di cessione, dapprima a Controparte_1 beneficio di Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. e poi successivamente da questa in suo favore.
Nel merito, la terza intervenuta si è associata alle difese della banca opposta, chiedendo il loro accoglimento e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo. R.G. 11309/2022
Alla udienza di precisazione delle conclusioni, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
4. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla società opposta, conformemente all'ordinanza del Giudice, alla presenza delle parti e dei rispettivi procuratori speciali, tuttavia il tentativo è fallito per mancanza di accordo.
5. In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale.
La competenza a giudicare l'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene al medesimo giudice che ha emesso il decreto opposto, che è munito di una competenza di carattere funzionale ed inderogabile (ex multis Cassazione civile, 05/12/2022, n.35661). Pertanto, al debitore interessato a contestare la competenza territoriale in fase di opposizione spetta dimostrare che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso da un giudice privo della necessaria competenza di cui all'art. 637
c.p.c.
Nella specie, deve essere confermata la competenza territoriale di questo Tribunale.
In via monitoria, infatti, la banca aveva convenuto unitariamente una pluralità di soggetti legati da rapporti di solidarietà. Questa scelta realizza sul piano processuale un cumulo soggettivo tra cause scindibili ai sensi dell'art. 33 c.p.c., ossia una simultanea trattazione di cause distinte, vertenti tra soggetti diversi, ma connesse per l'oggetto o per il titolo, secondo lo schema del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.
Ciascuna di queste cause può giustificare autonomi criteri di imputazione territoriale, ma il cumulo soggettivo di cause connesse legittima una modificazione della competenza per territorio, sotto lo scudo del simultaneus processus, con la conseguenza che, qualora l'attore disponga di più opzioni, ha facoltà di adire indifferentemente uno di questi fori (Cassazione civile, 14/07/2000, n.9369;).
Ne discende che il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio dovrà farlo con riferimento a tutti i convenuti del cumulo (Cassazione civile, 20/08/2020, n.17374). R.G. 11309/2022
Naturalmente la vis attractiva funziona solo con riferimento a fori generali e non anche a fori inderogabili, come è stato definito quello del consumatore (Cassazione civile, 18/12/2023,
n.35275).
Orbene, è pacifico che tutti e quattro i garanti ingiunti dalla banca siano residenti all'interno del circondario di questo Tribunale. Il Tribunale di Napoli nord rappresenta il foro generale delle persone fisiche a loro riferibile, per cui non appare censurabile la scelta della banca, che ha scelto di adire il foro relativo a quattro dei cinque soggetti convenuti in fase monitoria.
D'altra parte l'opponente, in via di eccezione, ha omesso sia di individuare fori esclusivi, tali da escludere la competenza di questo Tribunale sia di articolare l'eccezione con riferimento a tutti i convenuti.
L'eccezione di incompetenza deve pertanto essere respinta.
6. Nel merito della pretesa, in via di metodo va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria in qualità di attrice in senso sostanziale, per ottenere il pagamento del saldo derivante da un rapporto di conto corrente e da due rapporti di mutuo;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Nel settore dei contratti bancari, l'onere della prova della banca che agisce per l'adempimento risente necessariamente della particolare conformazione del rapporto negoziale, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, segnato da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto. Tra l'altro, trattandosi di un contratto di durata, il contratto di conto R.G. 11309/2022
corrente genera un rapporto che è destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato. Pertanto, la banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista è tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno condotto alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento.
È ormai incontestato in giurisprudenza che la banca che faccia valere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'intero andamento dello stesso, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. ex multis
Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21092; nella giurisprudenza di merito, recentemente Corte appello Roma,
20/07/2021, n.5351).
Con particolare riguardo invece ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Nella fattispecie, la società opposta ha ottemperato ai propri oneri probatori.
Da un lato, per il contratto di conto corrente, ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto sottoscritto dalla società opponente, unitamente alle sue successive integrazioni contrattuali;
ha inoltre prodotto gli estratti conto in serie continua a partire dall'origine del rapporto, ossia dal primo saldo a zero, risalente al mese di aprile 2005, poi proseguito sotto diversa nomenclatura.
Dall'altro lato, per i rapporti discendenti da contratti di mutuo, ha ritualmente prodotto sin dalla fase monitoria i rispettivi contratti, che costituiscono la fonte delle obbligazioni: il contratto di mutuo chirografario, volto all'erogazione di € 250.000,00, e il contratto di mutuo “agrario”, per l'erogazione di € 900.000,00. D'altra parte la società mutuataria, nel rimproverare il comportamento R.G. 11309/2022
abusivo della banca nella concessione del credito, non ha mai negato di avere ricevuto danaro a mutuo, confermando la prova della erogazione.
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Di conseguenza, spetta alla parte opponente l'onere di fornire la prova contraria.
7. Di converso, la società opponente ha rimproverato alla banca di avere serbato una condotta abusiva nella concessione del credito, volta a “mantenere artificiosamente in vita una impresa in evidente crisi, lucrando sulla stessa il più possibile” senza rendersi conto di causare così “un danno diretto non solo alla società ma anche al mercato” (cfr. atto di citazione).
La fattispecie della abusiva concessione del credito è stata elaborata dalla giurisprudenza per descrivere la responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito che “conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica” (Cassazione civile, 04/11/2024,
n.28320, che a sua volta richiama Cass. civ., 30/06/2021, n.18610).
Al soggetto finanziatore viene generalmente rimproverato di aver concorso ad aggravare un dissesto preesistente. È stato spiegato infatti che “Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa” (cfr. Cass. n.28320 cit.).
Al danneggiato che invoca il risarcimento del danno spetta di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e segnatamente la condotta lesiva, il nesso causale tra la condotta e l'evento pregiudizievole, il danno evento e il danno conseguenza. In particolare, quanto al danno, spetta R.G. 11309/2022
all'attore di dimostrare non solo l'accadimento di un evento pregiudizievole nella realtà dei fatti, ma anche che tale evento abbia prodotto ripercussioni oggettivamente apprezzabili nella propria sfera giuridica, in termini di diminuzione del patrimonio o di offesa alla propria sfera areddituale.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è prova che la condotta della banca abbia provocato un danno ingiusto nel patrimonio della società, sul piano della causalità.
Non vi è prova cioè che la banca, nell'accordare il credito alla società opponente, abbia concorso a causare il suo dissesto, in violazione di criteri precauzionali che avrebbero suggerito di astenersi dalla condotta.
Al contrario la banca, nell'accordare il credito richiesto dall'imprenditore, ha assolto con esattezza ad una precisa obbligazione che gravava su di essa in virtù delle condizioni del contratto di mutuo concordate con la parte. Non ha svolto un'attività extracontrattuale, volta ad arrecare un danno diretto alla società, quanto piuttosto una prestazione volta a migliorare le sue finanze e a favorirne l'espansione sul mercato, tra l'altro eseguita ex contractu.
La scelta di ricorrere al credito deve essere imputata anzitutto all'organo sociale della società, che ha scelto lo strumento creditizio per incrementare la produttività dell'azienda e che ne risponde davanti ai terzi e ai soci con autonoma responsabilità.
Deve dunque darsi continuità all'orientamento già manifestato da questo Tribunale per il quale
“l'azione di risarcimento del danno per concessione abusiva del credito, infatti, non può essere proposta dallo stesso soggetto giuridico che ha stipulato con la banca i medesimi contratti contestati, in applicazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium, secondo cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza. Deve quindi escludersi la possibilità di invocare la tutela giuridica quando essa si ponga in contrasto con un comportamento in antecedenza tenuto da colui che la richiede, in quanto l'abusiva concessione del credito è il risultato di un illecito cui lo stesso imprenditore ha consapevolmente dato luogo concludendo il contratto”.
Tale opzione interpretativa appare la più condivisibile, in quanto la condotta degli amministratori si presenta da sola idonea a determinare l'evento, a prescindere dal concorso di fattori esterni o da eventuali condotte rimproverate a terzi, secondo le regole della causalità materiale dettate all'art. 41
c.p. e sviluppate dall'art. 1227 co. 2 c.c. L'efficienza causale della condotta degli amministratori R.G. 11309/2022
vale già da sola a escludere la causalità delle condotte rimproverate all'istituto di credito e svela la contraddittorietà della tesi dell'opponente, volta ad imputare ad altri soggetti responsabilità che sono addebitabili al suo interno.
Una eventuale responsabilità degli organi sociali per mala gestio escluderebbe comunque l'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito “per la ragione che alcun diritto di credito verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente potette nascere, da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi rappresentanti” (Cass. S.U. 7030/2006, nonché Cass.
13413/2010).
Appare dunque meritevole di accoglimento la tesi coltivata dalla opposta nelle sue repliche, secondo cui la mutuataria non sarebbe legittimata ad agire contro il suo contraente per la abusiva concessione del credito, addebitandole una responsabilità che le appartiene.
Questa argomentazione giustifica già da sola l'infondatezza dell'eccezione.
In ogni caso, anche nel merito, è da escludere che la concessione del credito abbia provocato un significativo squilibrio nell'assetto patrimoniale della società, non soltanto non sul piano causale, ma anche sul piano della prova del danno.
La società opponente sostiene di avere sofferto uno stato di crisi già all'epoca del primo finanziamento, ma questa circostanza non è stata confermata dall'esame dei bilanci, che anzi restituiscono una realtà parzialmente diversa.
A supporto della sua prospettazione, l'impresa ha allegato i bilanci riferiti all'epoca di concessione del finanziamento di maggiore peso economico, ovvero del mutuo agrario, risalente al mese di marzo 2012, mentre ha omesso ogni riferimento al mutuo chirografario del 2021.
In realtà, l'unico bilancio che all'epoca era in potere della banca consultare era quello relativo all'esercizio 2010, dal momento che il bilancio 2011 non era stato ancora pubblicato (si veda la ricevuta della Camera di Commercio del 10/8/2012 in calce al bilancio 2011, allegata dall'opponente).
Nel bilancio 2010 non erano rilevabili gravi criticità, laddove l'attivo patrimoniale vantava un ammontare significativo di immobilizzazioni materiali e il patrimonio netto della società era ampiamente positivo, potendo contare tra l'altro su una riserva significativamente incrementata rispetto all'anno precedente. R.G. 11309/2022
In ogni caso, anche nel successivo esercizio 2011, secondo la situazione patrimoniale successivamente elaborata e depositata, non sono emerse particolari anomalie, a fronte di un patrimonio netto che permaneva positivo. Sotto questo profilo, le difese della banca si presentano del tutto ragionevoli e condivisibili.
L'attività assertiva e asseverativa della società non coinvolge il successivo mutuo chirografario del
2021, a dimostrazione della intenzione di ricondurre la genesi del dissesto esclusivamente al mutuo agrario del 2012.
Tutte queste considerazioni sostengono il rigetto dell'eccezione e della connessa domanda riconvenzionale, che su tale responsabilità si fonda.
8. L'opponente ha inoltre rimproverato alla banca di avere addebitato interessi debitori in misura arbitraria e comunque superiori a quelli dovuti, deducendone la nullità in quanto usurari, per effetto del superamento del tasso soglia, o anatocistici, per effetto della pattuizione di un piano di ammortamento alla francese.
8.1. Giova rammentare che è sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi debitori affetti da nullità che grava l'onere di allegare e provare le ragioni della dedotta nullità.
In particolare, quando sono rimproverati tassi di natura usuraria, sul debitore grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale
Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass. S.U., 29/4/2009, n. 9941; cfr. anche Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597; recentemente Cassazione civ., 11/10/2024, n.26525).
L'adempimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte non può prescindere dalla correttezza dei criteri adottati per il ricalcolo.
Il computo deve fondarsi su un parametro largamente condiviso, al fine di oggettivizzare il giudizio di usurarietà e di garantire l'attendibilità della sua verifica (cfr. Cass. Sez. Un. cit.). Tali premesse impongono che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito, abbandonando metodologie di calcolo alternative e non R.G. 11309/2022
condivise (recentemente Cassazione civile, 19/11/2024, n.29794; nella giurisprudenza di merito cfr.
Tribunale Monza, 20/07/2016 n. 2205; Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Nella fattispecie, la società non ha dedicato alcuno sforzo argomentativo per esporre le ragioni della dedotta nullità, limitandosi ad affidare le proprie censure ad un'analisi econometrica dei rapporti
(allegato n. 7).
Orbene, dall'esame dell'elaborato non si evince la metodologia adottata dal consulente per il ricalcolo, ma soltanto affermazioni indimostrate sulla esistenza di interessi debitori in misura superiore al tasso soglia, tra l'altro senza nemmeno individuare il valore percentuale del suddetto tasso soglia e la misura del preteso scostamento.
La società ha ripetutamente sollecitato nel corso del giudizio l'assunzione di una consulenza tecnica contabile, per dare evidenza alle patologie denunciate, ma la carente attività assertiva ha inibito di dare impulso ad un'istruttoria con finalità esplorativa.
Alle lacune della domanda, infatti, non può sopperire l'assunzione di ctu contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio non può essere assimilata ad un mezzo di ricerca della prova, quanto piuttosto ad uno strumento di indagine volto a valutare elementi già acquisiti agli atti del processo alla luce di specifiche conoscenze tecniche, con la conseguenza che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte onerata in tal senso dal fornire la prova di quanto assume e di supplire alla deficienza delle sue allegazioni: una indagine peritale di questo tipo avrebbe carattere esplorativo e pertanto sarebbe inammissibile (Tribunale Benevento, 28/01/2021, n.118).
8.2. Anche l'addebito di interessi anatocistici nei rapporti di mutuo essere escluso.
Il contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento “alla francese” non costituisce, di per sé, una fattispecie negoziale illecita. Tale sistema infatti si risolve in un piano di pagamento a rata costante, al cui interno la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel mutuo cd.
“all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non R.G. 11309/2022
può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale
Roma, 26/08/2020, n.11741; si veda anche Tribunale Roma, 18/01/2021, n.868).
La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di Napoli,
19/02/2020, n.772).
Inoltre, questa pratica negoziale non genera indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Come definitivamente ribadito dalla Suprema Corte a sezioni unite, la mancata indicazione della modalità di ammortamento cd. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
9. Da ultimo, l'opponente si duole della quantificazione della pretesa.
Lamenta l'opponente che la intervenuta escussione della garanzia prestata dalla SGFA per il finanziamento agrario n. 3975659 e dal Medio Credito Centrale per il finanziamento chirografario n. 9979195 avrebbe dovuto comportare la decurtazione del credito, onde evitare di trovarsi esposto al pagamento del medesimo debito due volte. R.G. 11309/2022
In effetti, nel corso del giudizio, ha confermato di avere escusso garanzie con Controparte_1 riferimento al mutuo agrario in data successiva al deposito del ricorso monitorio.
In particolare, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dichiarato che “ comunica CP_1 che è stata positivamente escussa la garanzia consortile ISMEA per l'importo di euro 300.808,56 relativamente al rapporto di finanziamento chirografario n. 3975659 e, conseguentemente, alla data del 29.09.2023 l'esposizione debitoria del detto rapporto è pari ad euro 250.860,46, oltre interessi maturati al 29.9.2023 per euro 17.248,93, come provato dalla certificazione ex art. 50
TUB che sin d'ora si deposita (per un complessivo importo dovuto nell'attualità pari ad euro
268.109,39, oltre interessi decorrenti dal 29.9.2023)”.
Ha precisato quindi che, a seguito dell'escussione della garanzia consortile per € 300.808,56, all'attualità il debito verso sarebbe stato ridimensionato in complessivi € Controparte_1
550.679,84, oltre interessi (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte opposta).
L'opponente ha contestato questa quantificazione, in particolare, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma l'opposta ha rinunciato ad articolare ulteriori repliche, utili a chiarire la quantificazione elaborata nella nuova certificazione contabile ex art. 50 t.u.b.
In effetti, il pagamento parziale del garante costituisce fatto estintivo dell'obbligazione che è utile a decurtare il credito ingiunto, ma soltanto nella misura corrispondente. Ne deriva che l'originario credito, quantificato nel ricorso monitorio in € 538.626,25 per quanto concerne il mutuo agrario, deve essere decurtato nella misura di € 300.808,56, pari al pagamento corrisposto dal garante, per la somma definitiva di € 237.817,69, sulla quale decorrono gli interessi nella misura richiesta in fase monitoria.
L'opponente ha inoltre eccepito l'escussione della garanzia prestata da Medio Credito Centrale
(eccezione da ultimo ribadita nella comparsa conclusionale: “Analoga situazione ci si sarebbe dovuti attendere per il rapporto n. 8879195 garantito, a sua volta, dal Fondo pubblico ex L.
662/96, gestito dal Medio Credito Centrale oggi Banca del Mezzogiorno, fino alla concorrenza dell'80% del credito erogato ed ovvero per la somma di - € 200.000,00 oltre interessi che risulta, invece, essere stata interamente rimborsata all'istituto erogante e che, pertanto, senz'altro andrà portata ad ulteriore deconto”). Tale però non risulta agli atti di causa per cui, in assenza di alcuna evidenza documentale, non può essere considerato un fatto acquisito al processo. R.G. 11309/2022
10. Da ultimo, la società opponente ha lamentato la violazione del divieto di doppia garanzia.
La censura però non può essere esaminata nel merito. Da un lato, infatti, la società non ha alcuna legittimazione a dolersi della efficacia delle garanzie rilasciate a copertura del debito, in aggiunta alle garanzie pubbliche, trattandosi di una eccezione propria dei fideiussori che non giova al debitore. Dall'altro lato, la società non ha nemmeno dedotto la nullità delle garanzie come effetto della violazione del divieto, limitandosi a esprimere una interpretazione che non trova adeguato supporto argomentativo.
11. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta solo parzialmente, con riferimento alla parziale escussione della garanzia, che è intervenuta nelle more del giudizio, e alla conseguente rimodulazione del quantum debeatur.
Il credito ingiunto deve essere quindi definitivamente accertato nella misura di:
- € 29.994,38 discendente dal rapporto di conto corrente n. 400370887;
- € 237.817,69 per il mutuo agrario n. 3975659;
- € 252.576,07 per il mutuo chirografario n. 8879195.
Gli interessi di mora soggiacciono al principio della domanda e pertanto sono dovuti secondo la misura convenzionale richiesta nel ricorso monitorio, con decorrenza dalla data di messa in mora del 7/6/2022 (cfr. pec all'allegato n. 14 del fascicolo monitorio).
L'accoglimento parziale della opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di condannare l'opponente per la sola differenza.
Per i restanti motivi l'opposizione va respinta, così come deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
La titolarità del credito della cessionaria esula dell'odierno thema decidendum, che segue esclusivamente i confini della domanda avanzata nel giudizio monitorio, pertanto non occorre esaminare le ulteriori eccezioni avanzate nel corso del giudizio dalla opponente sul difetto di legittimazione della cessionaria intervenuta.
12. Nel regolamento delle spese di lite, non si può trascurare la limitata attività difensiva svolta dalla terza intervenuta, nei cui confronti appare equo compensare le spese di lite nei rapporti con l'opponente. Nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, invece, occorre tenere conto da un lato del limitato accoglimento dell'opposizione, che giustifica la compensazione delle spese nella misura di R.G. 11309/2022
1/4, e dall'altro lato della sostanziale soccombenza dell'opponente, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite nella misura dei restanti 3/4. Queste vengono liquidate secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore superiore a € 520.001,00, ma ai valori minimi, per la prossimità del valore del decisum al margine inferiore dello scaglione e per l'assenza di attività istruttoria, con esclusione della fase conclusionale, dal momento che CP_1 non ha depositato comparse conclusionali.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3008/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21/7/2022;
2. Condanna l'opponente al Controparte_5 pagamento in favore della parte opposta di € 520.388,14, di cui € 29.994,38 Controparte_1 discendente dal rapporto di conto corrente n. 400370887, € 237.817,69 per il mutuo agrario n. 3975659 ed € 252.576,07 per il mutuo chirografario n. 8879195, oltre interessi convenzionali di mora dal 7/6/2022 al soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. Compensa le spese di lite per 1/4 e, per i restanti 3/4, condanna la società opponente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 7.943,25, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
5. Compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e la terza intervenuta.
Aversa, 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla causa iscritta al numero 11309 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
ALLEVAMENTO E FATTORIA con sede in Parte_1
Presenzano (CE) alla ss Venafrana Km 4.200 (P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dall'Avv.to Dario Cristiano
(C.F. , presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via Fleming n. 14 è C.F._1 elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar Persona_1 dell'11/12/2013 (rep. n. 65175, racc. n. 19979) dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._2
a mezzo pec;
OPPOSTA
NONCHÉ con sede legale in Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 18 Controparte_2
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. ), P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._2
a mezzo pec;
INTERVENUTA R.G. 11309/2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate agli atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di essere titolare di un credito Controparte_1 verso in virtù dei Controparte_4 rapporti discendenti da:
• contratto di conto corrente stipulato con Banca di Roma s.p.a. il 3/8/2017 n. 400370887 (già
n. 920410 fino al 30/9/2010), in prosecuzione dell'originario contratto del 18/4/2005 n.
920410, per come integrato in data 28/11/2007, da considerare come unico rapporto proseguito con continuità dal primo saldo zero, sul quale hanno avuto accesso apertura di credito per € 30.000,00, per un saldo debitore finale al 1/6/2022 di € 29.994,38;
• finanziamento agrario n. 3975659 sottoscritto in data 16/3/2012 per l'erogazione di originari
€ 900.000,00, recante saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 538.626,25, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 26/9/2017 da , e Parte_2 Parte_3
; Parte_4
• contratto di mutuo chirografario n. 8879195 sottoscritto il 10/8/2021 per l'erogazione di originari € 250.000,00, con saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 252.576,07, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 10/8/2021 da , e Parte_2 Parte_3
nonché da Mediocredito Centrale ex L. 662/1996. Parte_4
Ha aggiunto altresì che, a garanzia delle predette obbligazioni, era stata rilasciata il 27/3/2013 fideiussione omnibus, fino a concorrenza dell'importo di € 369.500,00, da , Parte_4
, – tutti soci della società agricola – nonché da Parte_3 Parte_2 Parte_5
[...]
Ha esposto infine che, nel sottoscrivere un atto di rinegoziazione del finanziamento agrario n.
3975659, la società debitrice e i fideiussori specifici avevano espressamente riconosciuto il debito, ma che ciò nonostante il debito non era stato onorato alle nuove scadenze pattuite, per una complessiva esposizione di € 821.196,70.
In definitiva, ha chiesto in via monitoria la condanna della società debitrice e dei quattro garanti in solido per € 821.196,70, di cui € 29.994,38 per saldo debitore del conto corrente, € 538.626,25 per il saldo del finanziamento agrario e i residui € 252.576,07 per saldo debitore del mutuo R.G. 11309/2022
chirografario, stimati alla data del 1/6/2022, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora e spese processuali, previa concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
L'intestato Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, ha emesso in data 21/7/2022 il decreto ingiuntivo n. 3008/2022, con cui ha ingiunto ai debitori in solido il pagamento senza dilazione di quanto richiesto, autorizzando la sua esecuzione provvisoria.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 13/9/2022, quindi la società ha avanzato formale opposizione, con atto di citazione diverso da quello presentato dai garanti, tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 641 c.p.c. in data 24/10/2022.
La società opponente ha anteposto alle sue eccezioni una prudente ricostruzione dei fatti di causa, esponendo essenzialmente che l'operato della banca era stato inquinato da una condotta abusiva di concessione del credito, imponendo condizioni economiche vessatorie e inadeguate alle reali dimensioni produttive dell'impresa, nonostante il noto squilibrio patrimoniale della società.
In rito, ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale adito in luogo del Tribunale di
Cassino, in ragione della sede legale della impresa in Presenzano, estranea al circondario di questo
Tribunale. In via alternativa ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in virtù del forum contractus delle obbligazioni, che risulterebbero sorte presso la filiale della banca di Caserta, o del forum destinatae solutionis, in ragione del luogo della filiale operativa in Vairano Patenora.
Nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento per abusiva concessione del credito e la ripetizione delle somme ingiustamente addebitate alla società in virtù del rimproverato comportamento, stimate dal consulente di parte in complessivi € 357.565,65, di cui €
243.634,30 per commissioni e interessi usurari ed € 113.931,35 per la garanzia sussidiaria SGFA.
Secondo la prospettazione della società, l'abusiva concessione del credito avrebbe generato un aggravamento economico della situazione debitoria, che era equo parametrare ai maggiori costi addebitati di € 357.565,65, da risarcire alla società in via riconvenzionale.
In via subordinata, sempre nel merito, ha censurato la illegittimità degli interessi addebitati nel rapporto discendente dal finanziamento agrario, in quanto elaborati all'interno di un piano di ammortamento alla francese, con conseguente capitalizzazione degli interessi, nonché in quanto affetti da usura. R.G. 11309/2022
Infine, ha eccepito l'opponente che la normativa istitutiva delle garanzie statali, di cui alla L.
662/1996, avrebbe espressamente imposto il divieto della doppia garanzia, cioè di una coesistenza di garanzie statali e di quelle private sul medesimo debito. Onde evitare di essere esposta al duplice pagamento del medesimo debito, ha quindi chiesto di essere sollevata dagli obblighi corrispondenti in caso di escussione della garanzia SACE del finanziamento agrario.
In definitiva, ha chiesto in via pregiudiziale che fosse revocato il decreto ingiuntivo, in accoglimento della eccezione di rito di difetto di competenza territoriale;
nel merito, di dichiarare la nullità dei finanziamenti per abusiva concessione del credito e che nulla è dovuto, in accoglimento delle eccezioni di merito, nonché in via subordinata l'estinzione della obbligazione, per il caso di escussione della garanzia pubblica. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare la nullità di interessi, commissioni e spese e di condannare la banca al relativo importo di € 357.565,65 o, in via subordinata, di € 243.634,30 o di altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, previa compensazione delle rispettive poste di dare e avere;
sempre in via riconvenzionale, di accertare l'illecito di nell'abusiva concessione del credito e, per l'effetto, di condannarla al Controparte_1 risarcimento dei danni procurati pari ad € 357.565,65 o, in via subordinata, di € 243.634,30 o di altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituita con tempestivo deposito di articolata comparsa di risposta, Controparte_1 nella quale ha respinto le avverse deduzioni e ha difeso l'operato della banca.
Sul piano processuale, ha difeso la scelta del foro adito, in virtù del luogo di residenza dei fideiussori, ingiunti in via monitoria unitamente alla società qui opponente, secondo le regole del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c.
Ha negato poi la legittimazione della società ad agire per il risarcimento del danno per la abusiva concessione del credito, pur avendo concorso attivamente alla conclusione dei contratti contestati.
In virtù del principio nemo potest venire contra factum proprium, gli organi sociali non potrebbero invocare una tutela giuridica contrastante con il comportamento assunto in precedenza, senza ammettere una propria responsabilità da mala gestio.
Per ottenere il finanziamento agrario e l'apertura di credito nel 2012, la stessa società avrebbe sottoposto alla banca bilanci relativi agli esercizi 2009 e 2010 ampiamente positivi e avrebbe continuato ad approvare bilanci positivi anche negli esercizi successivi fino al 2021 quando, dando R.G. 11309/2022
atto delle perdite in bilancio, ne avrebbe attribuito la genesi alla crisi pandemica e alla
“controversia… generatasi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 con le aziende del 'Gruppo
Grigi', importanti partner industriali”.
Ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità, evidenziando piuttosto come la società opponente avesse manifestato i primi segnali di crisi ben oltre il 2012 e precisamente a partire dal biennio 2019-2020, a prescindere dal credito concesso dalla banca nel decennio precedente.
Procedendo nell'esame delle eccezioni, la banca ha negato che fosse stata escussa la garanzia pubblica;
in ogni caso, ha ribadito l'interesse a coltivare l'azione in giudizio per la riscossione del minor credito, in caso di escussione. Ha comunque negato che la società debitrice fosse legittimata a contestare la violazione del divieto di doppia garanzia e la conseguente inefficacia delle garanzie private, appropriandosi di una eccezione appartenente al fideiussore;
in ogni caso, ha diffusamente respinto anche nel merito la opposta prospettazione.
In conclusione, nel riportarsi alla documentazione depositata a sostegno dell'an e del quantum della pretesa, ha chiesto che fosse rigettata l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale ivi spiegata, previo diniego della sospensione della provvisoria esecutività del decreto, con rifusione delle spese di lite.
3. All'esito della prima udienza è stata denegata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevata la improcedibilità della causa per omessa mediazione, alla quale sono state invitate le parti.
Fallito il preliminare tentativo di mediazione, negata l'istanza di riunione alla opposizione rubricata al n. R.G. 10945/2022 promossa dai fideiussori, favorito l'ulteriore contraddittorio cartolare e fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, è stata rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, quindi le parti sono state quindi invitate a precisare le rispettive conclusioni.
Nelle more ha depositato comparsa di intervento professandosi titolare Controparte_2 del credito di per effetto di una duplice operazione di cessione, dapprima a Controparte_1 beneficio di Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. e poi successivamente da questa in suo favore.
Nel merito, la terza intervenuta si è associata alle difese della banca opposta, chiedendo il loro accoglimento e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo. R.G. 11309/2022
Alla udienza di precisazione delle conclusioni, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
4. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla società opposta, conformemente all'ordinanza del Giudice, alla presenza delle parti e dei rispettivi procuratori speciali, tuttavia il tentativo è fallito per mancanza di accordo.
5. In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale.
La competenza a giudicare l'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene al medesimo giudice che ha emesso il decreto opposto, che è munito di una competenza di carattere funzionale ed inderogabile (ex multis Cassazione civile, 05/12/2022, n.35661). Pertanto, al debitore interessato a contestare la competenza territoriale in fase di opposizione spetta dimostrare che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso da un giudice privo della necessaria competenza di cui all'art. 637
c.p.c.
Nella specie, deve essere confermata la competenza territoriale di questo Tribunale.
In via monitoria, infatti, la banca aveva convenuto unitariamente una pluralità di soggetti legati da rapporti di solidarietà. Questa scelta realizza sul piano processuale un cumulo soggettivo tra cause scindibili ai sensi dell'art. 33 c.p.c., ossia una simultanea trattazione di cause distinte, vertenti tra soggetti diversi, ma connesse per l'oggetto o per il titolo, secondo lo schema del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.
Ciascuna di queste cause può giustificare autonomi criteri di imputazione territoriale, ma il cumulo soggettivo di cause connesse legittima una modificazione della competenza per territorio, sotto lo scudo del simultaneus processus, con la conseguenza che, qualora l'attore disponga di più opzioni, ha facoltà di adire indifferentemente uno di questi fori (Cassazione civile, 14/07/2000, n.9369;).
Ne discende che il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio dovrà farlo con riferimento a tutti i convenuti del cumulo (Cassazione civile, 20/08/2020, n.17374). R.G. 11309/2022
Naturalmente la vis attractiva funziona solo con riferimento a fori generali e non anche a fori inderogabili, come è stato definito quello del consumatore (Cassazione civile, 18/12/2023,
n.35275).
Orbene, è pacifico che tutti e quattro i garanti ingiunti dalla banca siano residenti all'interno del circondario di questo Tribunale. Il Tribunale di Napoli nord rappresenta il foro generale delle persone fisiche a loro riferibile, per cui non appare censurabile la scelta della banca, che ha scelto di adire il foro relativo a quattro dei cinque soggetti convenuti in fase monitoria.
D'altra parte l'opponente, in via di eccezione, ha omesso sia di individuare fori esclusivi, tali da escludere la competenza di questo Tribunale sia di articolare l'eccezione con riferimento a tutti i convenuti.
L'eccezione di incompetenza deve pertanto essere respinta.
6. Nel merito della pretesa, in via di metodo va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria in qualità di attrice in senso sostanziale, per ottenere il pagamento del saldo derivante da un rapporto di conto corrente e da due rapporti di mutuo;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Nel settore dei contratti bancari, l'onere della prova della banca che agisce per l'adempimento risente necessariamente della particolare conformazione del rapporto negoziale, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, segnato da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto. Tra l'altro, trattandosi di un contratto di durata, il contratto di conto R.G. 11309/2022
corrente genera un rapporto che è destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato. Pertanto, la banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista è tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno condotto alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento.
È ormai incontestato in giurisprudenza che la banca che faccia valere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'intero andamento dello stesso, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. ex multis
Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21092; nella giurisprudenza di merito, recentemente Corte appello Roma,
20/07/2021, n.5351).
Con particolare riguardo invece ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Nella fattispecie, la società opposta ha ottemperato ai propri oneri probatori.
Da un lato, per il contratto di conto corrente, ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto sottoscritto dalla società opponente, unitamente alle sue successive integrazioni contrattuali;
ha inoltre prodotto gli estratti conto in serie continua a partire dall'origine del rapporto, ossia dal primo saldo a zero, risalente al mese di aprile 2005, poi proseguito sotto diversa nomenclatura.
Dall'altro lato, per i rapporti discendenti da contratti di mutuo, ha ritualmente prodotto sin dalla fase monitoria i rispettivi contratti, che costituiscono la fonte delle obbligazioni: il contratto di mutuo chirografario, volto all'erogazione di € 250.000,00, e il contratto di mutuo “agrario”, per l'erogazione di € 900.000,00. D'altra parte la società mutuataria, nel rimproverare il comportamento R.G. 11309/2022
abusivo della banca nella concessione del credito, non ha mai negato di avere ricevuto danaro a mutuo, confermando la prova della erogazione.
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Di conseguenza, spetta alla parte opponente l'onere di fornire la prova contraria.
7. Di converso, la società opponente ha rimproverato alla banca di avere serbato una condotta abusiva nella concessione del credito, volta a “mantenere artificiosamente in vita una impresa in evidente crisi, lucrando sulla stessa il più possibile” senza rendersi conto di causare così “un danno diretto non solo alla società ma anche al mercato” (cfr. atto di citazione).
La fattispecie della abusiva concessione del credito è stata elaborata dalla giurisprudenza per descrivere la responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito che “conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica” (Cassazione civile, 04/11/2024,
n.28320, che a sua volta richiama Cass. civ., 30/06/2021, n.18610).
Al soggetto finanziatore viene generalmente rimproverato di aver concorso ad aggravare un dissesto preesistente. È stato spiegato infatti che “Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa” (cfr. Cass. n.28320 cit.).
Al danneggiato che invoca il risarcimento del danno spetta di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e segnatamente la condotta lesiva, il nesso causale tra la condotta e l'evento pregiudizievole, il danno evento e il danno conseguenza. In particolare, quanto al danno, spetta R.G. 11309/2022
all'attore di dimostrare non solo l'accadimento di un evento pregiudizievole nella realtà dei fatti, ma anche che tale evento abbia prodotto ripercussioni oggettivamente apprezzabili nella propria sfera giuridica, in termini di diminuzione del patrimonio o di offesa alla propria sfera areddituale.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è prova che la condotta della banca abbia provocato un danno ingiusto nel patrimonio della società, sul piano della causalità.
Non vi è prova cioè che la banca, nell'accordare il credito alla società opponente, abbia concorso a causare il suo dissesto, in violazione di criteri precauzionali che avrebbero suggerito di astenersi dalla condotta.
Al contrario la banca, nell'accordare il credito richiesto dall'imprenditore, ha assolto con esattezza ad una precisa obbligazione che gravava su di essa in virtù delle condizioni del contratto di mutuo concordate con la parte. Non ha svolto un'attività extracontrattuale, volta ad arrecare un danno diretto alla società, quanto piuttosto una prestazione volta a migliorare le sue finanze e a favorirne l'espansione sul mercato, tra l'altro eseguita ex contractu.
La scelta di ricorrere al credito deve essere imputata anzitutto all'organo sociale della società, che ha scelto lo strumento creditizio per incrementare la produttività dell'azienda e che ne risponde davanti ai terzi e ai soci con autonoma responsabilità.
Deve dunque darsi continuità all'orientamento già manifestato da questo Tribunale per il quale
“l'azione di risarcimento del danno per concessione abusiva del credito, infatti, non può essere proposta dallo stesso soggetto giuridico che ha stipulato con la banca i medesimi contratti contestati, in applicazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium, secondo cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza. Deve quindi escludersi la possibilità di invocare la tutela giuridica quando essa si ponga in contrasto con un comportamento in antecedenza tenuto da colui che la richiede, in quanto l'abusiva concessione del credito è il risultato di un illecito cui lo stesso imprenditore ha consapevolmente dato luogo concludendo il contratto”.
Tale opzione interpretativa appare la più condivisibile, in quanto la condotta degli amministratori si presenta da sola idonea a determinare l'evento, a prescindere dal concorso di fattori esterni o da eventuali condotte rimproverate a terzi, secondo le regole della causalità materiale dettate all'art. 41
c.p. e sviluppate dall'art. 1227 co. 2 c.c. L'efficienza causale della condotta degli amministratori R.G. 11309/2022
vale già da sola a escludere la causalità delle condotte rimproverate all'istituto di credito e svela la contraddittorietà della tesi dell'opponente, volta ad imputare ad altri soggetti responsabilità che sono addebitabili al suo interno.
Una eventuale responsabilità degli organi sociali per mala gestio escluderebbe comunque l'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito “per la ragione che alcun diritto di credito verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente potette nascere, da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi rappresentanti” (Cass. S.U. 7030/2006, nonché Cass.
13413/2010).
Appare dunque meritevole di accoglimento la tesi coltivata dalla opposta nelle sue repliche, secondo cui la mutuataria non sarebbe legittimata ad agire contro il suo contraente per la abusiva concessione del credito, addebitandole una responsabilità che le appartiene.
Questa argomentazione giustifica già da sola l'infondatezza dell'eccezione.
In ogni caso, anche nel merito, è da escludere che la concessione del credito abbia provocato un significativo squilibrio nell'assetto patrimoniale della società, non soltanto non sul piano causale, ma anche sul piano della prova del danno.
La società opponente sostiene di avere sofferto uno stato di crisi già all'epoca del primo finanziamento, ma questa circostanza non è stata confermata dall'esame dei bilanci, che anzi restituiscono una realtà parzialmente diversa.
A supporto della sua prospettazione, l'impresa ha allegato i bilanci riferiti all'epoca di concessione del finanziamento di maggiore peso economico, ovvero del mutuo agrario, risalente al mese di marzo 2012, mentre ha omesso ogni riferimento al mutuo chirografario del 2021.
In realtà, l'unico bilancio che all'epoca era in potere della banca consultare era quello relativo all'esercizio 2010, dal momento che il bilancio 2011 non era stato ancora pubblicato (si veda la ricevuta della Camera di Commercio del 10/8/2012 in calce al bilancio 2011, allegata dall'opponente).
Nel bilancio 2010 non erano rilevabili gravi criticità, laddove l'attivo patrimoniale vantava un ammontare significativo di immobilizzazioni materiali e il patrimonio netto della società era ampiamente positivo, potendo contare tra l'altro su una riserva significativamente incrementata rispetto all'anno precedente. R.G. 11309/2022
In ogni caso, anche nel successivo esercizio 2011, secondo la situazione patrimoniale successivamente elaborata e depositata, non sono emerse particolari anomalie, a fronte di un patrimonio netto che permaneva positivo. Sotto questo profilo, le difese della banca si presentano del tutto ragionevoli e condivisibili.
L'attività assertiva e asseverativa della società non coinvolge il successivo mutuo chirografario del
2021, a dimostrazione della intenzione di ricondurre la genesi del dissesto esclusivamente al mutuo agrario del 2012.
Tutte queste considerazioni sostengono il rigetto dell'eccezione e della connessa domanda riconvenzionale, che su tale responsabilità si fonda.
8. L'opponente ha inoltre rimproverato alla banca di avere addebitato interessi debitori in misura arbitraria e comunque superiori a quelli dovuti, deducendone la nullità in quanto usurari, per effetto del superamento del tasso soglia, o anatocistici, per effetto della pattuizione di un piano di ammortamento alla francese.
8.1. Giova rammentare che è sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi debitori affetti da nullità che grava l'onere di allegare e provare le ragioni della dedotta nullità.
In particolare, quando sono rimproverati tassi di natura usuraria, sul debitore grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale
Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass. S.U., 29/4/2009, n. 9941; cfr. anche Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597; recentemente Cassazione civ., 11/10/2024, n.26525).
L'adempimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte non può prescindere dalla correttezza dei criteri adottati per il ricalcolo.
Il computo deve fondarsi su un parametro largamente condiviso, al fine di oggettivizzare il giudizio di usurarietà e di garantire l'attendibilità della sua verifica (cfr. Cass. Sez. Un. cit.). Tali premesse impongono che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito, abbandonando metodologie di calcolo alternative e non R.G. 11309/2022
condivise (recentemente Cassazione civile, 19/11/2024, n.29794; nella giurisprudenza di merito cfr.
Tribunale Monza, 20/07/2016 n. 2205; Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Nella fattispecie, la società non ha dedicato alcuno sforzo argomentativo per esporre le ragioni della dedotta nullità, limitandosi ad affidare le proprie censure ad un'analisi econometrica dei rapporti
(allegato n. 7).
Orbene, dall'esame dell'elaborato non si evince la metodologia adottata dal consulente per il ricalcolo, ma soltanto affermazioni indimostrate sulla esistenza di interessi debitori in misura superiore al tasso soglia, tra l'altro senza nemmeno individuare il valore percentuale del suddetto tasso soglia e la misura del preteso scostamento.
La società ha ripetutamente sollecitato nel corso del giudizio l'assunzione di una consulenza tecnica contabile, per dare evidenza alle patologie denunciate, ma la carente attività assertiva ha inibito di dare impulso ad un'istruttoria con finalità esplorativa.
Alle lacune della domanda, infatti, non può sopperire l'assunzione di ctu contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio non può essere assimilata ad un mezzo di ricerca della prova, quanto piuttosto ad uno strumento di indagine volto a valutare elementi già acquisiti agli atti del processo alla luce di specifiche conoscenze tecniche, con la conseguenza che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte onerata in tal senso dal fornire la prova di quanto assume e di supplire alla deficienza delle sue allegazioni: una indagine peritale di questo tipo avrebbe carattere esplorativo e pertanto sarebbe inammissibile (Tribunale Benevento, 28/01/2021, n.118).
8.2. Anche l'addebito di interessi anatocistici nei rapporti di mutuo essere escluso.
Il contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento “alla francese” non costituisce, di per sé, una fattispecie negoziale illecita. Tale sistema infatti si risolve in un piano di pagamento a rata costante, al cui interno la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel mutuo cd.
“all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non R.G. 11309/2022
può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale
Roma, 26/08/2020, n.11741; si veda anche Tribunale Roma, 18/01/2021, n.868).
La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di Napoli,
19/02/2020, n.772).
Inoltre, questa pratica negoziale non genera indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Come definitivamente ribadito dalla Suprema Corte a sezioni unite, la mancata indicazione della modalità di ammortamento cd. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
9. Da ultimo, l'opponente si duole della quantificazione della pretesa.
Lamenta l'opponente che la intervenuta escussione della garanzia prestata dalla SGFA per il finanziamento agrario n. 3975659 e dal Medio Credito Centrale per il finanziamento chirografario n. 9979195 avrebbe dovuto comportare la decurtazione del credito, onde evitare di trovarsi esposto al pagamento del medesimo debito due volte. R.G. 11309/2022
In effetti, nel corso del giudizio, ha confermato di avere escusso garanzie con Controparte_1 riferimento al mutuo agrario in data successiva al deposito del ricorso monitorio.
In particolare, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dichiarato che “ comunica CP_1 che è stata positivamente escussa la garanzia consortile ISMEA per l'importo di euro 300.808,56 relativamente al rapporto di finanziamento chirografario n. 3975659 e, conseguentemente, alla data del 29.09.2023 l'esposizione debitoria del detto rapporto è pari ad euro 250.860,46, oltre interessi maturati al 29.9.2023 per euro 17.248,93, come provato dalla certificazione ex art. 50
TUB che sin d'ora si deposita (per un complessivo importo dovuto nell'attualità pari ad euro
268.109,39, oltre interessi decorrenti dal 29.9.2023)”.
Ha precisato quindi che, a seguito dell'escussione della garanzia consortile per € 300.808,56, all'attualità il debito verso sarebbe stato ridimensionato in complessivi € Controparte_1
550.679,84, oltre interessi (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte opposta).
L'opponente ha contestato questa quantificazione, in particolare, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma l'opposta ha rinunciato ad articolare ulteriori repliche, utili a chiarire la quantificazione elaborata nella nuova certificazione contabile ex art. 50 t.u.b.
In effetti, il pagamento parziale del garante costituisce fatto estintivo dell'obbligazione che è utile a decurtare il credito ingiunto, ma soltanto nella misura corrispondente. Ne deriva che l'originario credito, quantificato nel ricorso monitorio in € 538.626,25 per quanto concerne il mutuo agrario, deve essere decurtato nella misura di € 300.808,56, pari al pagamento corrisposto dal garante, per la somma definitiva di € 237.817,69, sulla quale decorrono gli interessi nella misura richiesta in fase monitoria.
L'opponente ha inoltre eccepito l'escussione della garanzia prestata da Medio Credito Centrale
(eccezione da ultimo ribadita nella comparsa conclusionale: “Analoga situazione ci si sarebbe dovuti attendere per il rapporto n. 8879195 garantito, a sua volta, dal Fondo pubblico ex L.
662/96, gestito dal Medio Credito Centrale oggi Banca del Mezzogiorno, fino alla concorrenza dell'80% del credito erogato ed ovvero per la somma di - € 200.000,00 oltre interessi che risulta, invece, essere stata interamente rimborsata all'istituto erogante e che, pertanto, senz'altro andrà portata ad ulteriore deconto”). Tale però non risulta agli atti di causa per cui, in assenza di alcuna evidenza documentale, non può essere considerato un fatto acquisito al processo. R.G. 11309/2022
10. Da ultimo, la società opponente ha lamentato la violazione del divieto di doppia garanzia.
La censura però non può essere esaminata nel merito. Da un lato, infatti, la società non ha alcuna legittimazione a dolersi della efficacia delle garanzie rilasciate a copertura del debito, in aggiunta alle garanzie pubbliche, trattandosi di una eccezione propria dei fideiussori che non giova al debitore. Dall'altro lato, la società non ha nemmeno dedotto la nullità delle garanzie come effetto della violazione del divieto, limitandosi a esprimere una interpretazione che non trova adeguato supporto argomentativo.
11. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta solo parzialmente, con riferimento alla parziale escussione della garanzia, che è intervenuta nelle more del giudizio, e alla conseguente rimodulazione del quantum debeatur.
Il credito ingiunto deve essere quindi definitivamente accertato nella misura di:
- € 29.994,38 discendente dal rapporto di conto corrente n. 400370887;
- € 237.817,69 per il mutuo agrario n. 3975659;
- € 252.576,07 per il mutuo chirografario n. 8879195.
Gli interessi di mora soggiacciono al principio della domanda e pertanto sono dovuti secondo la misura convenzionale richiesta nel ricorso monitorio, con decorrenza dalla data di messa in mora del 7/6/2022 (cfr. pec all'allegato n. 14 del fascicolo monitorio).
L'accoglimento parziale della opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di condannare l'opponente per la sola differenza.
Per i restanti motivi l'opposizione va respinta, così come deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
La titolarità del credito della cessionaria esula dell'odierno thema decidendum, che segue esclusivamente i confini della domanda avanzata nel giudizio monitorio, pertanto non occorre esaminare le ulteriori eccezioni avanzate nel corso del giudizio dalla opponente sul difetto di legittimazione della cessionaria intervenuta.
12. Nel regolamento delle spese di lite, non si può trascurare la limitata attività difensiva svolta dalla terza intervenuta, nei cui confronti appare equo compensare le spese di lite nei rapporti con l'opponente. Nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, invece, occorre tenere conto da un lato del limitato accoglimento dell'opposizione, che giustifica la compensazione delle spese nella misura di R.G. 11309/2022
1/4, e dall'altro lato della sostanziale soccombenza dell'opponente, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite nella misura dei restanti 3/4. Queste vengono liquidate secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore superiore a € 520.001,00, ma ai valori minimi, per la prossimità del valore del decisum al margine inferiore dello scaglione e per l'assenza di attività istruttoria, con esclusione della fase conclusionale, dal momento che CP_1 non ha depositato comparse conclusionali.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3008/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21/7/2022;
2. Condanna l'opponente al Controparte_5 pagamento in favore della parte opposta di € 520.388,14, di cui € 29.994,38 Controparte_1 discendente dal rapporto di conto corrente n. 400370887, € 237.817,69 per il mutuo agrario n. 3975659 ed € 252.576,07 per il mutuo chirografario n. 8879195, oltre interessi convenzionali di mora dal 7/6/2022 al soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. Compensa le spese di lite per 1/4 e, per i restanti 3/4, condanna la società opponente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 7.943,25, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
5. Compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e la terza intervenuta.
Aversa, 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo