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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
Commentario • 1
- 1. Accertamento Su Amministratori: Quando Scatta La Responsabilità E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 dicembre 2025
Un accertamento fiscale che coinvolge un amministratore è una delle situazioni più delicate in assoluto. Quando l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Entrate Riscossione tentano di estendere la pretesa fiscale dalla società alla persona fisica, il rischio non è più solo aziendale, ma personale e patrimoniale. È fondamentale chiarirlo subito: 👉 l'amministratore non è automaticamente responsabile dei debiti fiscali della società. La responsabilità personale scatta solo in casi specifici, che devono essere provati dall'Amministrazione. Difendersi è possibile, ma serve una reazione immediata, tecnica e ben strutturata. Quando l'Agenzia tenta l'accertamento sugli amministratori L'Agenzia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2024, n. 35984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35984 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di HI RI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 16/12/2022 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputata la memoria dell'avv. Maria Cristina Paoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Firenze, ha assolto RI HI dal reato del capo B), relativo alla violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il fatto non sussiste e ha confermato la condanna per il reato del capo A), relativo alla violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La ricorrente lamenta di essere stata condannata come liquidatrice della Toy S.r.l. con sede operativa e amministrativa in Pontassieve, quando era solo proprietaria di una quota di partecipazione sociale. Articola cinque motivi di ricorso TT Penale Sent. Sez. 3 Num. 35984 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/02/2024 per cassazione per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, per travisamento del fatto e travisamento della prova, tra di loro sovrapponibili e incentrati sul suo ruolo in società, come risultante dalla visura camerale storica. Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Risulta dalla visura camerale che la ricorrente era unica quotista della Toy S.r.l. ma non la liquidatrice, siccome tale incarico era stato assunto il 18 gennaio 2013 da Andrea Aspettati, con atto iscritto al registro della Camera di commercio il 18 marzo 2013. La società è stata poi cancellata dal registro della Provincia di Firenze il 14 maggio 2013 per trasferimento nella provincia di Roma. In precedenza, con atto iscritto il 29 ottobre 2010 era stata nominata amministratrice AS VE e con atto iscritto il 20 settembre 2012 era stato nominato amministratore Andrea Aspettati. Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha acriticamente aderito alla sentenza di primo grado affermando che l'imputata era la legale rappresentante della società, dato smentito documentalmente dalla visura camerale. Per giunta, come evidenziato dal difensore nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, non consta alcun atto notarile del 3 maggio 2013 relativo alla sua nomina come liquidatrice. In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare VIVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 -- 02). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha verificato la legittimazione della ricorrente a presentare le dichiarazioni e il suo eventuale coinvolgimento nel reato come amministratore di fatto della società. Perciò, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla responsabilità.
P.Q.M.
2 Il Prgidente Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 21 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputata la memoria dell'avv. Maria Cristina Paoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Firenze, ha assolto RI HI dal reato del capo B), relativo alla violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il fatto non sussiste e ha confermato la condanna per il reato del capo A), relativo alla violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La ricorrente lamenta di essere stata condannata come liquidatrice della Toy S.r.l. con sede operativa e amministrativa in Pontassieve, quando era solo proprietaria di una quota di partecipazione sociale. Articola cinque motivi di ricorso TT Penale Sent. Sez. 3 Num. 35984 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/02/2024 per cassazione per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, per travisamento del fatto e travisamento della prova, tra di loro sovrapponibili e incentrati sul suo ruolo in società, come risultante dalla visura camerale storica. Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Risulta dalla visura camerale che la ricorrente era unica quotista della Toy S.r.l. ma non la liquidatrice, siccome tale incarico era stato assunto il 18 gennaio 2013 da Andrea Aspettati, con atto iscritto al registro della Camera di commercio il 18 marzo 2013. La società è stata poi cancellata dal registro della Provincia di Firenze il 14 maggio 2013 per trasferimento nella provincia di Roma. In precedenza, con atto iscritto il 29 ottobre 2010 era stata nominata amministratrice AS VE e con atto iscritto il 20 settembre 2012 era stato nominato amministratore Andrea Aspettati. Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha acriticamente aderito alla sentenza di primo grado affermando che l'imputata era la legale rappresentante della società, dato smentito documentalmente dalla visura camerale. Per giunta, come evidenziato dal difensore nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, non consta alcun atto notarile del 3 maggio 2013 relativo alla sua nomina come liquidatrice. In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare VIVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 -- 02). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha verificato la legittimazione della ricorrente a presentare le dichiarazioni e il suo eventuale coinvolgimento nel reato come amministratore di fatto della società. Perciò, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla responsabilità.
P.Q.M.
2 Il Prgidente Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 21 febbraio 2024