Articolo 68 bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 68Articolo 72
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 68-bis. (Transito di contingente) 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, ((compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,)) puo' transitare a domanda:
((a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);))
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) ((se)) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
((2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.)) (( 1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda;
b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente. )) 2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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