TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 56/2021 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 17/12/2025 davanti al Giudice dott. CC MA sono comparsi: per l'avv. Rossella Colombo in sostituzione dell'avv. NUZZACI Parte_1
GABRIELE, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 56 dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), e per essa la mandataria Parte_2 P.IVA_1 Pt_3
(già , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nuzzaci;
[...] Parte_4
- Attrice - contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte Controparte_1 del medesimo, dell'eredità della madre (nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Rocca di Papa il 08.03.2015), con conseguente ordine di trascrizione della sentenza presso i competenti Registri Immobiliari.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto di essere creditrice nei confronti del convenuto in forza del decreto ingiuntivo n. 8330/2012 emesso dal Tribunale di Roma, munito di formula esecutiva in data 14.08.2013; che il convenuto, chiamato all'eredità materna, pur non avendo trascritto formale accettazione, ha posto in essere comportamenti pagina 1 di 4 concludenti incompatibili con la volontà di rinunciare, intervenendo attivamente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 668/2015 e nel connesso giudizio di divisione
R.G. n. 4284/2018, pendenti davanti a questo Tribunale.
All'udienza del 05.10.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
il quale non è comparso a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito, CP_1 nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
2. La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento per Parte_2 le ragioni di seguito esposte.
Risulta per tabulas la titolarità del credito in capo all'attrice (cessionaria dei crediti CP_2 come da pubblicazione in G.U.) e l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale (D.I. n.
[...]
8330/2012) azionato
contro
Risulta parimenti documentato il decesso di Controparte_1 in data 08.03.2015 e la delazione ereditaria in favore del figlio Persona_1 [...]
come da certificazione anagrafica e notarile in atti. CP_1
L'art. 476 c.c. dispone che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che il convenuto ha compiuto atti di natura dispositiva e gestoria del patrimonio ereditario incompatibili con la mera veste di chiamato. Nello specifico: - nella procedura esecutiva R.G.E. 668/2015, si è costituito richiedendo espressamente "l'introduzione del giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c." e dichiarando di volersi avvalere "delle facoltà di cui agli artt. 718/720 c.c."; - nel giudizio di divisione endo-esecutiva R.G. 4284/2018, egli si è costituito qualificandosi espressamente come "comproprietario" e chiedendo al Giudice di accertare la divisibilità del complesso pignorato e di procedere alla stima e alla predisposizione di un progetto di divisione con assegnazione delle quote.
Tali condotte integrano la fattispecie dell'accettazione tacita, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti statuito che "L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede" (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 24006 del 27/08/2025). Ancor più specificamente, in relazione alla domanda di divisione proposta dal convenuto negli atti prodotti, si osserva che "La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460
pagina 2 di 4 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità" (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8520 del
01/04/2025). Nel caso di specie, il convenuto non solo non ha contestato la titolarità dei beni, ma ne ha rivendicato la gestione e ha chiesto lo scioglimento della comunione dei beni con attribuzione della quota a lui spettante;
e l'azione di divisione e la richiesta di assegnazione di quote o conguagli non rientrano tra gli atti conservativi, bensì tra quelli che necessariamente presuppongono l'acquisto della qualità di erede.
La domanda di divisione avanzata nel giudizio R.G. 4284/2018, del resto, riguarda l'intero asse e mira a sciogliere la comunione su tutte le quote, inclusa quella preponderante
(12/16) di proprietà della madre defunta. Inoltre, chiedendo l'assegnazione dei beni ex art. 720 c.c. per l'intero o conguagli sulla totalità, l'odierno convenuto ha necessariamente disposto anche della quota materna. Ciò, come si è detto, "esorbita dalla mera attività processuale conservativa" e implica l'esercizio di diritti reali sulla totalità della quota ereditaria. D'altro lato, dalla certificazione notarile in atti emerge che con Controparte_1 atto del 31.10.1997 aveva già alienato a terzi .) la quota Controparte_3 dei beni di provenienza paterna;
l'attività processuale che si è descritta, quindi, implica necessariamente l'apprensione della nuova quota devoluta dalla madre Persona_1
La mancata comparizione del convenuto all'udienza del 26.03.2025 per rendere l'interrogatorio formale ammesso, del resto, consente, nel concorso delle circostanze di cui si è detto, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso (art. 232 c.p.c.), tra cui la circostanza di aver disposto dei beni e di utilizzarli uti dominus.
Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'avvenuta accettazione dell'eredità di da parte di con effetto dall'apertura della successione. Persona_1 Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha accettato tacitamente, ai sensi dell'art. 476 c.c., Controparte_1
l'eredità della madre (nata a [...] il [...] e deceduta il 08.03.2015), Persona_1 comprensiva dei diritti, pari alla quota di spettanza, sugli immobili caduti in successione,
e segnatamente:
- In Comune di Rocca di Papa (RM), Via delle Barozze n. 8, per la quota di 12/16 della piena proprietà:
Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 502, Cat. A/7;
Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 503, Cat. A/7; pagina 3 di 4 Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 4, Cat. C/2;
Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 5, Cat. C/2;
- In Comune di Roma (RM):
Fabbricato in Via Prospero Alpino 68, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821, Particella 174,
Subalterno 10, Cat. C/1;
Fabbricato in Via Prospero Alpino 76, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821, Particella 174,
Subalterno 24, Cat. A/3;
Fabbricato in Circonvallazione Ostiense 183, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821,
Particella 39, Subalterno 91, Cat. C/2;
Fabbricato in Circonvallazione Ostiense 183, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821,
Particella 39, Subalterno 92, Cat. C/2;
Fabbricato in Via Prospero Alpino 82, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821, Particella 39,
Subalterno 12, Cat. C/1;
Fabbricato in Circonvallazione Ostiense 183, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821,
Particella 39, Subalterno 69, Cat. A/3;
- In Comune di Grottaferrata (RM):
Terreni distinti al Catasto Terreni al Foglio 21, Particelle 140, 141, 142, 152, 153,
154, 155, 327, 328, 329
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in € 518 per spese e € 3.809 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CC MA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 17/12/2025 davanti al Giudice dott. CC MA sono comparsi: per l'avv. Rossella Colombo in sostituzione dell'avv. NUZZACI Parte_1
GABRIELE, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 56 dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), e per essa la mandataria Parte_2 P.IVA_1 Pt_3
(già , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nuzzaci;
[...] Parte_4
- Attrice - contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte Controparte_1 del medesimo, dell'eredità della madre (nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Rocca di Papa il 08.03.2015), con conseguente ordine di trascrizione della sentenza presso i competenti Registri Immobiliari.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto di essere creditrice nei confronti del convenuto in forza del decreto ingiuntivo n. 8330/2012 emesso dal Tribunale di Roma, munito di formula esecutiva in data 14.08.2013; che il convenuto, chiamato all'eredità materna, pur non avendo trascritto formale accettazione, ha posto in essere comportamenti pagina 1 di 4 concludenti incompatibili con la volontà di rinunciare, intervenendo attivamente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 668/2015 e nel connesso giudizio di divisione
R.G. n. 4284/2018, pendenti davanti a questo Tribunale.
All'udienza del 05.10.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
il quale non è comparso a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito, CP_1 nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
2. La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento per Parte_2 le ragioni di seguito esposte.
Risulta per tabulas la titolarità del credito in capo all'attrice (cessionaria dei crediti CP_2 come da pubblicazione in G.U.) e l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale (D.I. n.
[...]
8330/2012) azionato
contro
Risulta parimenti documentato il decesso di Controparte_1 in data 08.03.2015 e la delazione ereditaria in favore del figlio Persona_1 [...]
come da certificazione anagrafica e notarile in atti. CP_1
L'art. 476 c.c. dispone che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che il convenuto ha compiuto atti di natura dispositiva e gestoria del patrimonio ereditario incompatibili con la mera veste di chiamato. Nello specifico: - nella procedura esecutiva R.G.E. 668/2015, si è costituito richiedendo espressamente "l'introduzione del giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c." e dichiarando di volersi avvalere "delle facoltà di cui agli artt. 718/720 c.c."; - nel giudizio di divisione endo-esecutiva R.G. 4284/2018, egli si è costituito qualificandosi espressamente come "comproprietario" e chiedendo al Giudice di accertare la divisibilità del complesso pignorato e di procedere alla stima e alla predisposizione di un progetto di divisione con assegnazione delle quote.
Tali condotte integrano la fattispecie dell'accettazione tacita, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti statuito che "L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede" (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 24006 del 27/08/2025). Ancor più specificamente, in relazione alla domanda di divisione proposta dal convenuto negli atti prodotti, si osserva che "La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460
pagina 2 di 4 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità" (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8520 del
01/04/2025). Nel caso di specie, il convenuto non solo non ha contestato la titolarità dei beni, ma ne ha rivendicato la gestione e ha chiesto lo scioglimento della comunione dei beni con attribuzione della quota a lui spettante;
e l'azione di divisione e la richiesta di assegnazione di quote o conguagli non rientrano tra gli atti conservativi, bensì tra quelli che necessariamente presuppongono l'acquisto della qualità di erede.
La domanda di divisione avanzata nel giudizio R.G. 4284/2018, del resto, riguarda l'intero asse e mira a sciogliere la comunione su tutte le quote, inclusa quella preponderante
(12/16) di proprietà della madre defunta. Inoltre, chiedendo l'assegnazione dei beni ex art. 720 c.c. per l'intero o conguagli sulla totalità, l'odierno convenuto ha necessariamente disposto anche della quota materna. Ciò, come si è detto, "esorbita dalla mera attività processuale conservativa" e implica l'esercizio di diritti reali sulla totalità della quota ereditaria. D'altro lato, dalla certificazione notarile in atti emerge che con Controparte_1 atto del 31.10.1997 aveva già alienato a terzi .) la quota Controparte_3 dei beni di provenienza paterna;
l'attività processuale che si è descritta, quindi, implica necessariamente l'apprensione della nuova quota devoluta dalla madre Persona_1
La mancata comparizione del convenuto all'udienza del 26.03.2025 per rendere l'interrogatorio formale ammesso, del resto, consente, nel concorso delle circostanze di cui si è detto, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso (art. 232 c.p.c.), tra cui la circostanza di aver disposto dei beni e di utilizzarli uti dominus.
Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'avvenuta accettazione dell'eredità di da parte di con effetto dall'apertura della successione. Persona_1 Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha accettato tacitamente, ai sensi dell'art. 476 c.c., Controparte_1
l'eredità della madre (nata a [...] il [...] e deceduta il 08.03.2015), Persona_1 comprensiva dei diritti, pari alla quota di spettanza, sugli immobili caduti in successione,
e segnatamente:
- In Comune di Rocca di Papa (RM), Via delle Barozze n. 8, per la quota di 12/16 della piena proprietà:
Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 502, Cat. A/7;
Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 503, Cat. A/7; pagina 3 di 4 Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 4, Cat. C/2;
Fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Particella 370, Subalterno 5, Cat. C/2;
- In Comune di Roma (RM):
Fabbricato in Via Prospero Alpino 68, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821, Particella 174,
Subalterno 10, Cat. C/1;
Fabbricato in Via Prospero Alpino 76, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821, Particella 174,
Subalterno 24, Cat. A/3;
Fabbricato in Circonvallazione Ostiense 183, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821,
Particella 39, Subalterno 91, Cat. C/2;
Fabbricato in Circonvallazione Ostiense 183, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821,
Particella 39, Subalterno 92, Cat. C/2;
Fabbricato in Via Prospero Alpino 82, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821, Particella 39,
Subalterno 12, Cat. C/1;
Fabbricato in Circonvallazione Ostiense 183, distinto al N.C.E.U. al Foglio 821,
Particella 39, Subalterno 69, Cat. A/3;
- In Comune di Grottaferrata (RM):
Terreni distinti al Catasto Terreni al Foglio 21, Particelle 140, 141, 142, 152, 153,
154, 155, 327, 328, 329
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in € 518 per spese e € 3.809 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CC MA
pagina 4 di 4