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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV SI Presidente
RA IN Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2768/2025 promosso da: nata l'[...] ad [...], Parte_1
e nato il [...] ad [...]; Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. GABRIELE GALEAZZI, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO-CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ancona in data 31 luglio 1994 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 192 parte II serie A tra i Sigg.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Ancona, l parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) nulla a disporre per il mantenimento dei figli che medio tempore sono diventati maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) i ricorrenti dichiarano di aver provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di crediti, restituzioni, rimborsi o di rivendicazione di proprietà o per qualsivoglia altro titolo o ragione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 31/07/1994.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 9/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 5871 del 29/07/2015 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'11/06/2015.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/19970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 31/07/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte 2, serie A dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non recano elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico, sono conformi alla situazione economica delle parti, le quali, nulla prevedendo in termini di assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra, hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, avendo provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente.
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Ancona il 31/07/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Parte_2 detto Comune al n. 192, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA IN LV SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV SI Presidente
RA IN Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2768/2025 promosso da: nata l'[...] ad [...], Parte_1
e nato il [...] ad [...]; Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. GABRIELE GALEAZZI, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO-CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ancona in data 31 luglio 1994 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 192 parte II serie A tra i Sigg.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Ancona, l parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) nulla a disporre per il mantenimento dei figli che medio tempore sono diventati maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) i ricorrenti dichiarano di aver provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di crediti, restituzioni, rimborsi o di rivendicazione di proprietà o per qualsivoglia altro titolo o ragione”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 31/07/1994.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 9/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 5871 del 29/07/2015 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'11/06/2015.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/19970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 31/07/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte 2, serie A dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non recano elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico, sono conformi alla situazione economica delle parti, le quali, nulla prevedendo in termini di assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra, hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, avendo provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente.
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Ancona il 31/07/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Parte_2 detto Comune al n. 192, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA IN LV SI