Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2025, proposto da
US AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024, depositata e resa pubblica il 27.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11977/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.09.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. BI FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso all'odierno esame, AN US ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024, depositata e resa pubblica il 27 giugno 2024, Sezione Lavoro e Previdenza, r.g. 11977/2023. Con la predetta sentenza, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda della ricorrente, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'erogazione in favore della stessa della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", dell'importo nominale annuo di € 500,00, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, rigettando nel resto la domanda (in particolare, per l'anno scolastico 2020/2021) e compensando le spese di lite.
La ricorrente ha rappresentato che la sentenza è stata notificata al Ministero, munita di attestazione di conformità, in data 28 luglio 2025. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria in data 8 settembre 2025. Nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale. Pertanto, con ricorso depositato in data 2 dicembre 2025, la sig.ra AN US ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della predetta sentenza. In particolare, ha chiesto che venga ordinato al Ministero di mettere a disposizione l'importo di € 1000 per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., oltre alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, chiedendo di essere sentito in camera di consiglio.
All’udienza del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è ammissibile e fondato.
In primo luogo, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso in relazione al rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale norma stabilisce che l'azione esecutiva nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, comportante l'obbligo di pagamento di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che tale termine si applichi anche al giudizio di ottemperanza, configurandosi come una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 5 luglio 2023, n. 1046). Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024 è stata notificata al Ministero in data 28 luglio 2025. Il termine di centoventi giorni è scaduto il 25 novembre 2025. Il ricorso per ottemperanza è stato depositato in data 2 dicembre 2025, ovvero successivamente alla scadenza del termine dilatorio. Pertanto, la condizione di procedibilità risulta soddisfatta. Quanto alla tempestività, il ricorso per ottemperanza non è soggetto a termini brevi di decadenza, ma al termine di prescrizione decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 112, comma 1, c.p.a.. Essendo la sentenza passata in giudicato l'8 settembre 2025 e il ricorso proposto il 2 dicembre 2025, il ricorso è tempestivo.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022, è passata in giudicato e costituisce un titolo esecutivo. L'art. 112, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) stabilisce che i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. Tale principio si estende anche alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, come nel caso di specie, quando si chiede l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato (art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L'Amministrazione resistente, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, non ha provveduto ad ottemperare al comando giudiziale, permanendo in una situazione di illegittima inerzia.
Occorre, tuttavia, precisare il contenuto dell'ordine di ottemperanza. Il ricorso chiede l'accredito di € 1000 per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022. Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024 ha condannato il Ministero all'erogazione di € 500,00 limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, rigettando espressamente la domanda per l'anno scolastico 2020/2021. Il giudice dell'ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato, ma deve limitarsi a garantirne l'esatta esecuzione. Pertanto, l'ordine di ottemperanza sarà circoscritto all'erogazione di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato secondo quanto statuito nel titolo portato in esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta. Tale figura, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. è preposta a sostituire l'Amministrazione inadempiente nell'esecuzione del giudicato. Si individua quale commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio. Il commissario si insedierà su istanza della ricorrente, da proporsi direttamente una volta spirato il termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento, e assicurerà nei successivi trenta giorni l'esecuzione del giudicato. Le spese per l'attività commissariale saranno poste a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Va altresì accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale misura coercitiva indiretta, di natura patrimoniale, mira a incentivare l'adempimento del debitore e a sanzionare la perdurante inottemperanza all'ordine giudiziale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. La penalità di mora è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (ovvero € 500,00 per l'a.s. 2021/2022), come previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che considera tale misura "non manifestamente iniqua". Essa decorrerà dal giorno di comunicazione o notificazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell'effettivo adempimento da parte dell'Amministrazione.
3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
Ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale e puntuale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024, depositata e resa pubblica il 27 giugno 2024, Sezione Lavoro e Previdenza, r.g. 11977/2023, provvedendo all'erogazione della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", dell'importo nominale annuo di € 500,00, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, quale commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio. Il commissario si insedierà su istanza della ricorrente, da proporsi direttamente una volta spirato il termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento, e assicurerà nei successivi trenta giorni l'esecuzione del giudicato. Le spese per l'attività commissariale saranno poste a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta (€ 500,00), decorrente dal giorno di comunicazione o notificazione della presente sentenza e dovuta sino al giorno dell'effettivo adempimento.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), e al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
BI FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FF | NT LE |
IL SEGRETARIO