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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/11/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU GI Presidente rel.
NI RO GI
Valentina Prudente GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2515 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati nello
[...] C.F._2
studio dell'Avv. Guido M. Bernieri, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.11.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi , con ricorso congiunto ritualmente Parte_3 depositato, hanno chiesto in via cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio celebrato in Carrara il 7.8.2010, deducendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli Persona_1
(8.8.2008) (6.1.2015) e (27.1.2017); che la Persona_2 Persona_3
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto dei figli minori e loro residenza prevalente e anagrafica;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della prole a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico.
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Massa il 13.3.1985, e nato a [...] il [...] Parte_2
(matrimonio contratto in Carrara il 7.8.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2010, n. 51, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IU GI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU GI Presidente rel.
NI RO GI
Valentina Prudente GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2515 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati nello
[...] C.F._2
studio dell'Avv. Guido M. Bernieri, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.11.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi , con ricorso congiunto ritualmente Parte_3 depositato, hanno chiesto in via cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio celebrato in Carrara il 7.8.2010, deducendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli Persona_1
(8.8.2008) (6.1.2015) e (27.1.2017); che la Persona_2 Persona_3
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto dei figli minori e loro residenza prevalente e anagrafica;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della prole a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico.
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Massa il 13.3.1985, e nato a [...] il [...] Parte_2
(matrimonio contratto in Carrara il 7.8.2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2010, n. 51, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IU GI