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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa. NA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
- C.F./P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Solofra (AV), Via S. Andrea n. 52, presso lo studio degli avv.ti Antonio Rapolla e Ester De Vita, da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti;
- OPPONENTE -
E
- (P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via L. Einaudi
n. 27, presso lo studio dell'avv. Vittoria Stranges, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e di risposta;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1/2017, emesso in data 09.01.2017 dal
Tribunale di Lamezia, notificato in data 12.01.2017;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1/2017 del 09.01.2017, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le ingiungeva il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 30.053,48, oltre interessi come da domanda ed oltre spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per una serie di servizi posti in essere dalla ricorrente su incarico dell'odierna opponente.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Benevento, sia sotto il profilo di cui all'art. 19 c.p.c., avendo l'ingiunta sede in AD (AV), che ricade nel circondario del Tribunale di Benevento, sia sotto il profilo di cui all'art. 20 c.p.c., atteso che, non essendo, a suo dire, la somma dedotta in giudizio liquida ed esigibile in quanto contestata, sarebbe competente il foro del debitore, presso il quale dovrebbe adempiersi l'obbligazione.
Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 644 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, stante la carenza di valore probatorio delle fatture depositate a sostegno del ricorso monitorio.
A ciò aggiungeva l'eccezione di inadempimento della società opposta, che non avrebbe correttamente posto in essere gli interventi richiesti, consistenti in verifiche ed installazioni su apparecchiature Vodafone, ed avrebbe omesso i necessari adempimenti amministrativi.
Instava, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo contestato e per la pronuncia di non debenza di somme in favore dell'opposta medesima.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva in giudizio la , che contestava CP_1 la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché dell'opposizione nel merito, deducendo la puntualità e correttezza del proprio adempimento, per cui ne chiedeva il rigetto.
Instaurato, quindi, il contraddittorio, con ordinanza del 09.07.2018 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sicché la causa, istruita mediante produzione documentale e l'escussione di un teste indicato dall'opponente, all'udienza del 15.07.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Innanzi tutto, è da rilevare che parte opponente ha proposto eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Benevento. 3
Su detta eccezione, nella quale l'opponente medesima ha insistito nel corso dell'intero iter processuale, questo giudice ha già avuto modo di pronunciarsi con ordinanza del 09.07.2018, con cui la rigettava per le motivazioni ivi esplicitate e che si richiamano, per cui la stessa viene integralmente confermata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Con l'atto di opposizione, parte opponente ha dedotto l'assenza di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo contestato, sull'assunto che le fatture prodotte a sostegno del credito dalla
Società opposta non potessero considerarsi quale fonte di prova. In ogni caso, eccepiva anche l'inadempimento della , che, a suo dire, non avrebbe effettuato in maniera CP_1 corretta le prestazioni richieste e non avrebbe adempiuto ai propri obblighi di natura amministrativa.
Al riguardo si osserva che è ormai principio consolidato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, quello secondo cui la fattura commerciale costituisce strumento idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, le censure mosse sul punto dall'opponente non colgono nel segno. La situazione muta, però, in caso di opposizione, con conseguente instaurazione di un giudizio a cognizione piena. In tal caso, infatti, la fattura, non avendo natura contrattuale ma essendo formata esclusivamente dal soggetto che intende avvalersene, non può considerarsi documento idoneo a provare l'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi.
Tuttavia, qualora essa venga accettata dal destinatario ed annotata nelle scritture contabili, fa piena prova nei confronti di entrambe le parti in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale
(cfr. Cass. Civ. n. 3581/2024) e, qualora l'accettazione senza contestazioni intervenga nel corso dell'esecuzione del rapporto, la stessa assurge a valido elemento di prova anche riguardo all'esecuzione delle prestazioni (cfr. Cass. Civ. n. 949/2024).
Nel caso di specie è emerso che, in costanza di rapporto, l'odierna opponente non ha mai contestato le fatture emesse dalla Società opposta e, anzi, le ha esplicitamente accettate, riconoscendo anche la correttezza delle prestazioni, per come emerge dall'elenco degli ordini fatturabili estratto dal portale e versato in atti dall'opposta. Parte_1
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, poi, vi è la mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della per rendere il deferito interrogatorio formale Parte_1 sui capitoli indicati dall'opposta, circostanza che, alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie che depongono nel medesimo senso, può essere considerata come ammissione dei fatti dedotti nei detti capitoli. A ciò si aggiunga la produzione, sempre da parte dell'opposta, delle schede di intervento e installazione dei modem Vodafone sottoscritte dagli utenti, da considerarsi quale ulteriore dimostrazione della corretta esecuzione delle prestazioni. 4
Ne consegue che la ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio, CP_1 dimostrando l'esecuzione delle proprie prestazioni, mentre, al contrario, l'opponente non ha fornito prova alcuna circa la fondatezza della propria eccezione di inadempimento. A tal fine, infatti, non possono ritenersi idonee le mail da questa prodotte ed indirizzate a tale Per_1
sia perché non si conosce il ruolo di quest'ultimo all'interno della Società opposta,
[...] sia perché mancano elementi idonei a ricondurre le richieste ed osservazioni ivi contenute alle prestazioni di cui oggi si richiede il pagamento.
Né il dedotto inadempimento può dirsi provato dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, visto che dalle stesse non emerge alcun elemento utile al riguardo.
Sulla scorta di quanto sopra, è evidente che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
NA TI, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 09.01.2017;
2- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 09.12.2025
Il GOT
Dott.ssa NA TI
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa. NA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
- C.F./P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Solofra (AV), Via S. Andrea n. 52, presso lo studio degli avv.ti Antonio Rapolla e Ester De Vita, da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti;
- OPPONENTE -
E
- (P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via L. Einaudi
n. 27, presso lo studio dell'avv. Vittoria Stranges, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e di risposta;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1/2017, emesso in data 09.01.2017 dal
Tribunale di Lamezia, notificato in data 12.01.2017;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1/2017 del 09.01.2017, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le ingiungeva il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 30.053,48, oltre interessi come da domanda ed oltre spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per una serie di servizi posti in essere dalla ricorrente su incarico dell'odierna opponente.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Benevento, sia sotto il profilo di cui all'art. 19 c.p.c., avendo l'ingiunta sede in AD (AV), che ricade nel circondario del Tribunale di Benevento, sia sotto il profilo di cui all'art. 20 c.p.c., atteso che, non essendo, a suo dire, la somma dedotta in giudizio liquida ed esigibile in quanto contestata, sarebbe competente il foro del debitore, presso il quale dovrebbe adempiersi l'obbligazione.
Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 644 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, stante la carenza di valore probatorio delle fatture depositate a sostegno del ricorso monitorio.
A ciò aggiungeva l'eccezione di inadempimento della società opposta, che non avrebbe correttamente posto in essere gli interventi richiesti, consistenti in verifiche ed installazioni su apparecchiature Vodafone, ed avrebbe omesso i necessari adempimenti amministrativi.
Instava, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo contestato e per la pronuncia di non debenza di somme in favore dell'opposta medesima.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva in giudizio la , che contestava CP_1 la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché dell'opposizione nel merito, deducendo la puntualità e correttezza del proprio adempimento, per cui ne chiedeva il rigetto.
Instaurato, quindi, il contraddittorio, con ordinanza del 09.07.2018 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sicché la causa, istruita mediante produzione documentale e l'escussione di un teste indicato dall'opponente, all'udienza del 15.07.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Innanzi tutto, è da rilevare che parte opponente ha proposto eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Benevento. 3
Su detta eccezione, nella quale l'opponente medesima ha insistito nel corso dell'intero iter processuale, questo giudice ha già avuto modo di pronunciarsi con ordinanza del 09.07.2018, con cui la rigettava per le motivazioni ivi esplicitate e che si richiamano, per cui la stessa viene integralmente confermata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Con l'atto di opposizione, parte opponente ha dedotto l'assenza di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo contestato, sull'assunto che le fatture prodotte a sostegno del credito dalla
Società opposta non potessero considerarsi quale fonte di prova. In ogni caso, eccepiva anche l'inadempimento della , che, a suo dire, non avrebbe effettuato in maniera CP_1 corretta le prestazioni richieste e non avrebbe adempiuto ai propri obblighi di natura amministrativa.
Al riguardo si osserva che è ormai principio consolidato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, quello secondo cui la fattura commerciale costituisce strumento idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, le censure mosse sul punto dall'opponente non colgono nel segno. La situazione muta, però, in caso di opposizione, con conseguente instaurazione di un giudizio a cognizione piena. In tal caso, infatti, la fattura, non avendo natura contrattuale ma essendo formata esclusivamente dal soggetto che intende avvalersene, non può considerarsi documento idoneo a provare l'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi.
Tuttavia, qualora essa venga accettata dal destinatario ed annotata nelle scritture contabili, fa piena prova nei confronti di entrambe le parti in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale
(cfr. Cass. Civ. n. 3581/2024) e, qualora l'accettazione senza contestazioni intervenga nel corso dell'esecuzione del rapporto, la stessa assurge a valido elemento di prova anche riguardo all'esecuzione delle prestazioni (cfr. Cass. Civ. n. 949/2024).
Nel caso di specie è emerso che, in costanza di rapporto, l'odierna opponente non ha mai contestato le fatture emesse dalla Società opposta e, anzi, le ha esplicitamente accettate, riconoscendo anche la correttezza delle prestazioni, per come emerge dall'elenco degli ordini fatturabili estratto dal portale e versato in atti dall'opposta. Parte_1
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, poi, vi è la mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della per rendere il deferito interrogatorio formale Parte_1 sui capitoli indicati dall'opposta, circostanza che, alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie che depongono nel medesimo senso, può essere considerata come ammissione dei fatti dedotti nei detti capitoli. A ciò si aggiunga la produzione, sempre da parte dell'opposta, delle schede di intervento e installazione dei modem Vodafone sottoscritte dagli utenti, da considerarsi quale ulteriore dimostrazione della corretta esecuzione delle prestazioni. 4
Ne consegue che la ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio, CP_1 dimostrando l'esecuzione delle proprie prestazioni, mentre, al contrario, l'opponente non ha fornito prova alcuna circa la fondatezza della propria eccezione di inadempimento. A tal fine, infatti, non possono ritenersi idonee le mail da questa prodotte ed indirizzate a tale Per_1
sia perché non si conosce il ruolo di quest'ultimo all'interno della Società opposta,
[...] sia perché mancano elementi idonei a ricondurre le richieste ed osservazioni ivi contenute alle prestazioni di cui oggi si richiede il pagamento.
Né il dedotto inadempimento può dirsi provato dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, visto che dalle stesse non emerge alcun elemento utile al riguardo.
Sulla scorta di quanto sopra, è evidente che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
NA TI, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 09.01.2017;
2- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 09.12.2025
Il GOT
Dott.ssa NA TI