Versione
15 gennaio 1992
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29 dicembre 1998
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Art. 7. Misure di incentivazione 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti ((dell'Unione europea, )) statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
Commentario • 1
- 1. Sblocca cantieri: il decreto-legge pubblicato in GazzettaAccesso limitatoLaura Biarella · https://www.altalex.com/ · 23 aprile 2019 · 0.8998945
Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/02/2020, n. 870Provvedimento: […] È ben vero che, in base all'art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991, il piano dell'Ente parco “ ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione ”, cosicché le sue prescrizioni “ hanno pertanto netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute negli altri strumenti urbanistici, avendole la legge munite di una speciale sovraordinazione ed efficacia sostitutiva immediata rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica ” (Cons. Stato, sez. VI, 10/12/2012 n. 6292).Leggi di più...
- valutazione paesaggistica·
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