CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90158353 34000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022299808000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022299808000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato ad- Agenzia delle Entrate–Riscossione e al Comune di Messina propone ricorso avverso intimazione di pagamento n.
295 2024 90158353 34/000, notificata in data 03 Aprile 2025 di €. 2.146,36, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520210022299808000 per TARES 2013 e TARI 2014, notificata il 16.03.2023.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella prodromica, dell'avviso di accertamento e la prescrizione.
Costituiti i resistenti chiedono il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente contesta la validità delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti (contrariamente a quanto obiettato munita dell'attestato di conformità) si rileva che la cartella de qua è stata notificata regolarmente alla moglie convivente con interruzione della prescrizione che non è decorsa alla data dell'atto successivo ora impugnato.
Detta cartella non è stata impugnata con la conseguenza che non è ammesso in questa sede il motivo riguardante l'asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento che poteva essere sollevato solo con l'impugnazione della cartella (art. 19 d.lgs. 546/1992).
Quanto alla raccomandata informativa, la spedizione può essere validamente provata anche con la distinta delle raccomandate prodotta dalla resistente (Cass 17724/2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte resistente. Messina 27/1/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90158353 34000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022299808000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022299808000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato ad- Agenzia delle Entrate–Riscossione e al Comune di Messina propone ricorso avverso intimazione di pagamento n.
295 2024 90158353 34/000, notificata in data 03 Aprile 2025 di €. 2.146,36, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520210022299808000 per TARES 2013 e TARI 2014, notificata il 16.03.2023.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella prodromica, dell'avviso di accertamento e la prescrizione.
Costituiti i resistenti chiedono il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente contesta la validità delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti (contrariamente a quanto obiettato munita dell'attestato di conformità) si rileva che la cartella de qua è stata notificata regolarmente alla moglie convivente con interruzione della prescrizione che non è decorsa alla data dell'atto successivo ora impugnato.
Detta cartella non è stata impugnata con la conseguenza che non è ammesso in questa sede il motivo riguardante l'asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento che poteva essere sollevato solo con l'impugnazione della cartella (art. 19 d.lgs. 546/1992).
Quanto alla raccomandata informativa, la spedizione può essere validamente provata anche con la distinta delle raccomandate prodotta dalla resistente (Cass 17724/2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte resistente. Messina 27/1/2026