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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IRES-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90026199 00 IRES-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1188/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 10 luglio 2025 ed iscritto a ruolo il 4 settembre 2025 al numero
949/2025 di R.G., ha impugnato due intimazioni di pagamento: n. 01220259002791845000 notificata in data 18 giugno 2025 e n. 12202590026199 00/000 notificata in data 21 maggio 2025 (ma allega solo quest'ultima) emessa a seguito della notifica della cartella n. 01220140007124036000 da parte di Agenzia
Entrate Riscossione di Avellino;
tributi erariali (Ente impositore: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Avellino); valore della controversia € 51.424,64.
2. A motivi ha dedotto di proporre opposizione avverso le cartelle sottese n. 01220140007124036000 per
IRES anno 2010 e studi di settore sanzioni e interessi;
n. 01220170010023557000 per IRPEF anno 2014;
n. 01220190001611871000 per IRES anno 2015; n. 01220200003154240000 per IRES anno 2016; n.
01220220007186358000 per IVA anno 2018; ha eccepito la nullità per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 602/73.
3. Si è costituita in data 17 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza degli elementi essenziali in violazione dell'art. 18, numero 2 e 4, d.lgs 546/92; la mancata allegazione dell'intimazione n. 01220259002791845000 notificata in data 18 giugno 2025; l'infondatezza nel merito con la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento con vittoria delle spese di giudizio.
4. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione seppur convenuta in giudizio.
5. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 15 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, comma 2: il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio
[del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione] nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi. […] Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
Nel caso in esame sono assolutamente incerti i motivi di impugnazione. Dunque va dichiarata l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art 18, comma 2, lettera e), del D.lgs n. 546/1992. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IRES-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90027918 45 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90026199 00 IRES-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1188/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 10 luglio 2025 ed iscritto a ruolo il 4 settembre 2025 al numero
949/2025 di R.G., ha impugnato due intimazioni di pagamento: n. 01220259002791845000 notificata in data 18 giugno 2025 e n. 12202590026199 00/000 notificata in data 21 maggio 2025 (ma allega solo quest'ultima) emessa a seguito della notifica della cartella n. 01220140007124036000 da parte di Agenzia
Entrate Riscossione di Avellino;
tributi erariali (Ente impositore: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Avellino); valore della controversia € 51.424,64.
2. A motivi ha dedotto di proporre opposizione avverso le cartelle sottese n. 01220140007124036000 per
IRES anno 2010 e studi di settore sanzioni e interessi;
n. 01220170010023557000 per IRPEF anno 2014;
n. 01220190001611871000 per IRES anno 2015; n. 01220200003154240000 per IRES anno 2016; n.
01220220007186358000 per IVA anno 2018; ha eccepito la nullità per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 602/73.
3. Si è costituita in data 17 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza degli elementi essenziali in violazione dell'art. 18, numero 2 e 4, d.lgs 546/92; la mancata allegazione dell'intimazione n. 01220259002791845000 notificata in data 18 giugno 2025; l'infondatezza nel merito con la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento con vittoria delle spese di giudizio.
4. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione seppur convenuta in giudizio.
5. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 15 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, comma 2: il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio
[del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione] nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi. […] Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
Nel caso in esame sono assolutamente incerti i motivi di impugnazione. Dunque va dichiarata l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art 18, comma 2, lettera e), del D.lgs n. 546/1992. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.