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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/8/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato EDOARDO MENICUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Burlamacchi n. 21, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ed il loro domicilio ovunque vorranno con l'unico obbligo di comunicare, entro 30 giorni, gli eventuali cambiamenti;
2) La casa coniugale sita in AM, Corte Piano di Sopra 11 di proprietà esclusiva del IG. Pt_1 arà assegnata a quest'ultimo in quanto la IG.ra ha medio tempore acquistato
[...] Parte_2 la quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in Via Carignoni n. 159, AM (LU), nel quale si è trasferita con la prole e la di lei madre IG.ra (comproprietaria dell'altro mezzo) Persona_1
e ove hanno la stabile residenza come da documentazione che si produce (doc. 6). Infatti nel ricorso per la separazione al punto n. 2, era stato pattuita l'assegnazione della casa coniugale fino a che la IG.ra non avesse reperito un immobile in proprietà nel quale trasferirsi con la prole (cfr. Parte_2 doc. 4);
1 3) I genitori continueranno ad avere l'affido in modo condiviso, con collocazione paritaria nelle modalità e tempi meglio indicati al successivo punto 4). I genitori continueranno ad avere pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre contestualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, delle relative spese nella misura stabilita al punto 5) ed al punto 6) del presente accordo. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice competente. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano;
4) I genitori vedranno e terranno con sé i figli nelle seguenti modalità e tempi;
nei primi 15 giorni del mese i figli staranno con il padre, pernottando dalla madre ogni mercoledì, fino a giovedì mattina, quando verranno condotti a scuola ed un fine settimana – dal venerdì sera al lunedì mattina, quando verranno condotti a scuola – alternativamente, ogni quindici giorni;
nei restanti giorni del mese i figli staranno presso la madre, pernottando dal padre ogni mercoledì, fino al giovedì mattina, quando verranno condotti a scuola ed un fine settimana – dal venerdì sera al lunedì mattina, quando verranno condotti a scuola – alternativamente, ogni quindici giorni. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita e pernottamento nel giorno infrasettimanale previsto con l'altro, da individuarsi di comune accordo nei mesi di giugno, luglio o di agosto, con preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all'altra parte;
per i periodi relativi alle ulteriori festività annuali, oltre quelle estive, saranno alternate tra ciascun genitore, scambiando la festività di riferimento l'anno successivo (es. Natale con uno e Pasqua con l'altra e viceversa);
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli il IG. verserà alla IG.ra Parte_1
l'importo mensile di € 459,60.= entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese;
detto Parte_2 importo sarà annualmente, automaticamente rivalutato secondo i parametri ISTAT;
6) Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate (salvo necessità ed urgenza), rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che per spese straordinarie, secondo il suddetto Protocollo stabilito dal Tribunale di Lucca, si intendono: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- le spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatria/medico tramite SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per il trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
2 - Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stage e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); Delle suddette faranno parte altresì le spese di mensa e il trasporto scolastico (pullman Comune o in futuro, eventuali mezzi pubblici);
7) L'Assegno Unico spettante sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) I veicoli, furono assegnati in via definitiva a seguito della separazione ed in particolare, l'autovettura Audi TG: EW863ZN al IG. e l'autovettura Pegeout TG: DD144DN alla Parte_1
IG.ra Si rappresenta che la IG.ra ha medio tempore venduto la propria Parte_2 Parte_2 autovettura, ed usufruisce di quella della di lei madre;
resta espressamente inteso tra le parti che, qualora la IG.ra dovesse aver necessità per esigenze di spostamento con i figli, le parti Parte_2 saranno disponibili a trovare un'intesa per il suo uso;
resta ulteriormente inteso, a titolo indicativo, ma non esaustivo, che eventuali contravvenzioni, danneggiamenti ed eventuali aumenti assicurativi
“bonus mauls”, ecc., riconducibili al conducente che in quell'occasione aveva in uso il veicolo, saranno da sostenersi ad esclusivo carico del medesimo;
9) Le parti rinunciano ad ogni forma di contributo al mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro. Si rappresenta, infatti, che la IG.ra ha nel 2023 reperito una propria abitazione ove si è Parte_2
3 trasferita con la prole, ed il IG. in adempimento dell'obbligazione assunta con la separazione, Pt_1 ha versato alla stessa la somma di Euro 40.000,00.= e che pertanto, essendo state adempiute le condizioni di cui al ricorso per separazione, non hanno nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro; 10) Le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità entrambi validi per l'espatrio. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di AM di provvedere all'annotazione del provvedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AM (LU) il 12/9/2009, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
16/7/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_3 di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n AM (LU) in data 12/9/2009, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di AM (LU) all'Atto Numero 42, Parte 1, dell'Anno 2009; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore
AR NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/8/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato EDOARDO MENICUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Burlamacchi n. 21, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ed il loro domicilio ovunque vorranno con l'unico obbligo di comunicare, entro 30 giorni, gli eventuali cambiamenti;
2) La casa coniugale sita in AM, Corte Piano di Sopra 11 di proprietà esclusiva del IG. Pt_1 arà assegnata a quest'ultimo in quanto la IG.ra ha medio tempore acquistato
[...] Parte_2 la quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in Via Carignoni n. 159, AM (LU), nel quale si è trasferita con la prole e la di lei madre IG.ra (comproprietaria dell'altro mezzo) Persona_1
e ove hanno la stabile residenza come da documentazione che si produce (doc. 6). Infatti nel ricorso per la separazione al punto n. 2, era stato pattuita l'assegnazione della casa coniugale fino a che la IG.ra non avesse reperito un immobile in proprietà nel quale trasferirsi con la prole (cfr. Parte_2 doc. 4);
1 3) I genitori continueranno ad avere l'affido in modo condiviso, con collocazione paritaria nelle modalità e tempi meglio indicati al successivo punto 4). I genitori continueranno ad avere pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre contestualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, delle relative spese nella misura stabilita al punto 5) ed al punto 6) del presente accordo. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice competente. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano;
4) I genitori vedranno e terranno con sé i figli nelle seguenti modalità e tempi;
nei primi 15 giorni del mese i figli staranno con il padre, pernottando dalla madre ogni mercoledì, fino a giovedì mattina, quando verranno condotti a scuola ed un fine settimana – dal venerdì sera al lunedì mattina, quando verranno condotti a scuola – alternativamente, ogni quindici giorni;
nei restanti giorni del mese i figli staranno presso la madre, pernottando dal padre ogni mercoledì, fino al giovedì mattina, quando verranno condotti a scuola ed un fine settimana – dal venerdì sera al lunedì mattina, quando verranno condotti a scuola – alternativamente, ogni quindici giorni. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita e pernottamento nel giorno infrasettimanale previsto con l'altro, da individuarsi di comune accordo nei mesi di giugno, luglio o di agosto, con preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all'altra parte;
per i periodi relativi alle ulteriori festività annuali, oltre quelle estive, saranno alternate tra ciascun genitore, scambiando la festività di riferimento l'anno successivo (es. Natale con uno e Pasqua con l'altra e viceversa);
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli il IG. verserà alla IG.ra Parte_1
l'importo mensile di € 459,60.= entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese;
detto Parte_2 importo sarà annualmente, automaticamente rivalutato secondo i parametri ISTAT;
6) Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate (salvo necessità ed urgenza), rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che per spese straordinarie, secondo il suddetto Protocollo stabilito dal Tribunale di Lucca, si intendono: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- le spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatria/medico tramite SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per il trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
2 - Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stage e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); Delle suddette faranno parte altresì le spese di mensa e il trasporto scolastico (pullman Comune o in futuro, eventuali mezzi pubblici);
7) L'Assegno Unico spettante sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) I veicoli, furono assegnati in via definitiva a seguito della separazione ed in particolare, l'autovettura Audi TG: EW863ZN al IG. e l'autovettura Pegeout TG: DD144DN alla Parte_1
IG.ra Si rappresenta che la IG.ra ha medio tempore venduto la propria Parte_2 Parte_2 autovettura, ed usufruisce di quella della di lei madre;
resta espressamente inteso tra le parti che, qualora la IG.ra dovesse aver necessità per esigenze di spostamento con i figli, le parti Parte_2 saranno disponibili a trovare un'intesa per il suo uso;
resta ulteriormente inteso, a titolo indicativo, ma non esaustivo, che eventuali contravvenzioni, danneggiamenti ed eventuali aumenti assicurativi
“bonus mauls”, ecc., riconducibili al conducente che in quell'occasione aveva in uso il veicolo, saranno da sostenersi ad esclusivo carico del medesimo;
9) Le parti rinunciano ad ogni forma di contributo al mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro. Si rappresenta, infatti, che la IG.ra ha nel 2023 reperito una propria abitazione ove si è Parte_2
3 trasferita con la prole, ed il IG. in adempimento dell'obbligazione assunta con la separazione, Pt_1 ha versato alla stessa la somma di Euro 40.000,00.= e che pertanto, essendo state adempiute le condizioni di cui al ricorso per separazione, non hanno nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro; 10) Le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità entrambi validi per l'espatrio. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di AM di provvedere all'annotazione del provvedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AM (LU) il 12/9/2009, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
16/7/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_3 di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n AM (LU) in data 12/9/2009, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di AM (LU) all'Atto Numero 42, Parte 1, dell'Anno 2009; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore
AR NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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