CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. EF RE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 208 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
(ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cagliari del 5 maggio 2025),
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Marco Mura, lo rappresenta e difende,
appellato
Pagina 1 e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse di : affinché piaccia alla Corte Ecc.ma: Parte_1
1) dichiarare la nullità della sentenza n. 514/2025 (RG 2351/2024) depositata il 03/04/2025.
Vinte le spese e le competenze in caso di avversa opposizione.
nell'interesse di : conclude affinché la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione CP_1
Civile voglia:
1) accogliere la domanda di nullità della sentenza oggetto dell'impugnazione;
2) confermare il contenuto della sentenza n. 514 (N. 2351/2024 R.G.) depositata il 3 aprile
2025 dal Tribunale di Cagliari;
3) con condanna alle spese e compensi professionali del giudizio in caso di opposizione infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 , dopo aver premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 03.01.1982 con in regime di comunione dei beni e CP_1
che dalla loro unione erano nati due figli, di cui uno deceduto in giovane età, aveva chiesto al
Tribunale di Cagliari di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge e la determinazione di un contributo di mantenimento a suo favore.
Secondo la ricorrente, il si era mostrato totalmente indifferente alle esigenze familiari, CP_1
Pagina 2 come poteva evincersi dal fatto che non si era curato dell'amministrazione della vita domestica e dell'educazione dei figli, dai maltrattamenti psicologici che le aveva rivolto e culminati in una richiesta di intervento dei Carabinieri, oltre che, infine, dall'intolleranza verso lo stato di prostrazione in cui era precipitata a causa della prematura scomparsa del figlio adolescente.
inoltre, aveva richiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di Parte_1
corrisponderle una somma non inferiore a 1.000,00 euro mensili quale contributo al proprio mantenimento, in virtù della totale assenza di redditi e di risorse idonee a procurarseli.
Con comparsa depositata il 26.09.2024 si era costituito in giudizio e aveva CP_1
aderito alla domanda di separazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda di addebito,
sostenendo che la moglie si era rifiutata di richiedere un sostegno psicologico per superare la morte del figlio, evento che l'aveva portata a uno stato di deprivazione emotiva e a disinteressarsi della cura della famiglia (in particolare dell'allora figlia minorenne e Per_1
negando di aver mai posto in essere condotte maltrattanti nei suoi confronti. Il resistente aveva poi domandato l'imposizione a suo carico di un contributo non superiore a 200,00 euro al mese per il mantenimento della moglie, deducendo che la stessa non si era mai prodigata per reperire un'attività lavorativa, precisando, infine, di percepire una pensione mensile di poco superiore ai 1.000,00 euro, di svolgere qualche lavoro saltuario per poter provvedere alle spese correnti e di essere gravato da una rata mensile di finanziamento per l'acquisto di un'automobile pari ad euro 329,25.
Con ordinanza dell'11.12.2024, il Giudice designato aveva disposto che CP_1
corrispondesse ad la somma di 300,00 euro a titolo di contributo al suo Parte_1
mantenimento. Con il medesimo provvedimento, il Giudice, aveva fissato per la spedizione a
sentenza l'udienza del 9.6.2025 … assegnando i termini dell'art. 473 bis 28 per il deposito di
Pagina 3 note scritte, memorie conclusionali e repliche.
Prima della scadenza dei termini assegnati, peraltro, il Tribunale aveva depositato la sentenza n. 514 del 3 aprile 2025, con la quale aveva pronunciato la separazione personale fra i coniugi,
rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente per la prima volta nelle note conclusionali e, a conferma di quanto disposto con la precedente ordinanza, posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 300,00 CP_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva, innanzitutto, osservato che la ricorrente aveva tacitamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione, non avendola ripresentata né in sede di precisazione delle conclusioni, né in alcun modo argomentata con le note conclusionali.
Con riferimento, invece, all'assegnazione della casa familiare, il Tribunale aveva rilevato che la domanda, presentata con le note conclusionali, oltreché tardiva non essendo stata
formulata nel ricorso introduttivo, deve essere rigettata per mancanza dei presupposti previsti
dalle norme in materia. La figlia maggiorenne delle parti, difatti, ha un proprio nucleo
familiare e ha stabilito altrove la propria residenza. Pertanto, l'utilizzo del suddetto immobile
deve essere regolato dal titolo.
Infine, quanto alla regolamentazione economica, il Tribunale aveva determinato, alla luce dei redditi percepiti dalle parti e del fatto che la ricorrente ha una età di 63 anni e … allo stato
risulta essere priva di occupazione e di redditi in euro 300,00 la somma complessivamente dovuta dal per il mantenimento della moglie, confermando quanto disposto con CP_1
l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con Parte_1
Pagina 4 un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
L'appellante, in particolare, ha osservato che, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., l'udienza per la precisazione delle conclusioni era stata fissata per il 9 giugno
2025 ma, inspiegabilmente e per evidente errore in data 03/04/2025 veniva pubblicata la
sentenza … che è frutto di evidente errore organizzativo ed è stata assunta pacificamente in
violazione del diritto di difesa, precisando che nessun accordo è stato possibile raggiungere
con l'avversa difesa per il deposito di un ricorso congiunto a definizione della vertenza, con
l'inevitabile prospettiva di dover procedere al deposito del ricorso in sede contenziosa.
si è costituito in giudizio dichiarando di non opporsi alla richiesta di nullità CP_1
della sentenza impugnata ma riconoscendone, in ogni caso, la correttezza nel merito.
La causa, dopo il deposito di note illustrative, con le quali l'appellante per la prima volta ha preso posizione sul merito della vicenda, osservando, tra l'altro, che il come da lui stesso CP_1
ammesso, sempre con le ovvie limitazioni, percepisce la pensione, ma continua a svolgere lavori
di falegnameria che realizza personalmente, giacché un'ampia porzione dell'immobile che
rappresenta l'abitazione di famiglia è destinata alla falegnameria che continua a funzionare e chiedendo, quindi, la rimessione in istruttoria della causa per accertare il contributo che essa stessa aveva dato all'organizzazione della vita coniugale, in modo da consentire al di CP_1
dedicarsi totalmente al suo lavoro e alla realizzazione del patrimonio familiare, nonché per accertare il reddito effettivamente prodotto da quest'ultimo, senza ulteriore attività istruttoria,
è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 L'appello è inammissibile.
Nel caso di specie, infatti, nell'atto di impugnazione, si è limitata a Parte_1
Pagina 5 concludere chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza poiché pronunciata e depositata ben prima della scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con conseguente pregiudizio del suo diritto difesa, senza prospettare,
tuttavia, neppure nelle linee essenziali, alcuna doglianza sul merito del provvedimento oggetto di impugnazione.
La Suprema Corte, tuttavia, ha precisato che nel sistema di diritto processuale la nullità
della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame e deve essere fatta valere “soltanto
nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”. La nullità della sentenza
di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte
in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta
nell'alveo della funzione sostituiva […] è dunque pienamente giustificato che alle regole e alle
caratteristiche sostitutive dell'appello abbia a soggiacere anche la possibilità di dedurre un
vizio di tal genere solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito (si v. Cass. Sez. U. sent. n.
36596 del 25 novembre 2021).
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato che, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 cod.
proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità.
Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito
(esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11).
Pagina 6 Ebbene, nel caso in esame, come si è già evidenziato, con il suo atto introduttivo l'appellante non ha dedotto altra censura se non quella avente ad oggetto il vizio di nullità sopra menzionato,
così impedendo di delineare (e, conseguentemente, limitare) il potere del Collegio di decidere la causa “nel merito delle doglianze prospettate”, non potendo quest'ultimo rimettere la causa al giudice di primo grado per la tassatività delle ipotesi contemplate dall'art. 354 c.p.c.
Da ultimo, e non sarebbe necessario precisarlo, si osserva che le note integrative depositate dall'appellante e mediante le quali, per la prima volta, questi ha preso posizione sul merito della sentenza impugnata non potrebbero, in ogni caso, valutarsi alla stregua di una “sanatoria” del vizio dell'atto introduttivo, avendo le medesime la funzione di confortare le ragioni in fatto e in diritto che supportano le argomentazioni portate all'attenzione del giudice;
argomentazioni che, si ribadisce, nel caso di specie sono state del tutto assenti.
2.2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 514 del 3 aprile Parte_1
Pagina 7 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.473,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 12 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. EF RE
Pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 del Tribunale di Cagliari;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. EF RE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 208 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
(ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cagliari del 5 maggio 2025),
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Marco Mura, lo rappresenta e difende,
appellato
Pagina 1 e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse di : affinché piaccia alla Corte Ecc.ma: Parte_1
1) dichiarare la nullità della sentenza n. 514/2025 (RG 2351/2024) depositata il 03/04/2025.
Vinte le spese e le competenze in caso di avversa opposizione.
nell'interesse di : conclude affinché la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione CP_1
Civile voglia:
1) accogliere la domanda di nullità della sentenza oggetto dell'impugnazione;
2) confermare il contenuto della sentenza n. 514 (N. 2351/2024 R.G.) depositata il 3 aprile
2025 dal Tribunale di Cagliari;
3) con condanna alle spese e compensi professionali del giudizio in caso di opposizione infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 , dopo aver premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 03.01.1982 con in regime di comunione dei beni e CP_1
che dalla loro unione erano nati due figli, di cui uno deceduto in giovane età, aveva chiesto al
Tribunale di Cagliari di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge e la determinazione di un contributo di mantenimento a suo favore.
Secondo la ricorrente, il si era mostrato totalmente indifferente alle esigenze familiari, CP_1
Pagina 2 come poteva evincersi dal fatto che non si era curato dell'amministrazione della vita domestica e dell'educazione dei figli, dai maltrattamenti psicologici che le aveva rivolto e culminati in una richiesta di intervento dei Carabinieri, oltre che, infine, dall'intolleranza verso lo stato di prostrazione in cui era precipitata a causa della prematura scomparsa del figlio adolescente.
inoltre, aveva richiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di Parte_1
corrisponderle una somma non inferiore a 1.000,00 euro mensili quale contributo al proprio mantenimento, in virtù della totale assenza di redditi e di risorse idonee a procurarseli.
Con comparsa depositata il 26.09.2024 si era costituito in giudizio e aveva CP_1
aderito alla domanda di separazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda di addebito,
sostenendo che la moglie si era rifiutata di richiedere un sostegno psicologico per superare la morte del figlio, evento che l'aveva portata a uno stato di deprivazione emotiva e a disinteressarsi della cura della famiglia (in particolare dell'allora figlia minorenne e Per_1
negando di aver mai posto in essere condotte maltrattanti nei suoi confronti. Il resistente aveva poi domandato l'imposizione a suo carico di un contributo non superiore a 200,00 euro al mese per il mantenimento della moglie, deducendo che la stessa non si era mai prodigata per reperire un'attività lavorativa, precisando, infine, di percepire una pensione mensile di poco superiore ai 1.000,00 euro, di svolgere qualche lavoro saltuario per poter provvedere alle spese correnti e di essere gravato da una rata mensile di finanziamento per l'acquisto di un'automobile pari ad euro 329,25.
Con ordinanza dell'11.12.2024, il Giudice designato aveva disposto che CP_1
corrispondesse ad la somma di 300,00 euro a titolo di contributo al suo Parte_1
mantenimento. Con il medesimo provvedimento, il Giudice, aveva fissato per la spedizione a
sentenza l'udienza del 9.6.2025 … assegnando i termini dell'art. 473 bis 28 per il deposito di
Pagina 3 note scritte, memorie conclusionali e repliche.
Prima della scadenza dei termini assegnati, peraltro, il Tribunale aveva depositato la sentenza n. 514 del 3 aprile 2025, con la quale aveva pronunciato la separazione personale fra i coniugi,
rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente per la prima volta nelle note conclusionali e, a conferma di quanto disposto con la precedente ordinanza, posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 300,00 CP_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva, innanzitutto, osservato che la ricorrente aveva tacitamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione, non avendola ripresentata né in sede di precisazione delle conclusioni, né in alcun modo argomentata con le note conclusionali.
Con riferimento, invece, all'assegnazione della casa familiare, il Tribunale aveva rilevato che la domanda, presentata con le note conclusionali, oltreché tardiva non essendo stata
formulata nel ricorso introduttivo, deve essere rigettata per mancanza dei presupposti previsti
dalle norme in materia. La figlia maggiorenne delle parti, difatti, ha un proprio nucleo
familiare e ha stabilito altrove la propria residenza. Pertanto, l'utilizzo del suddetto immobile
deve essere regolato dal titolo.
Infine, quanto alla regolamentazione economica, il Tribunale aveva determinato, alla luce dei redditi percepiti dalle parti e del fatto che la ricorrente ha una età di 63 anni e … allo stato
risulta essere priva di occupazione e di redditi in euro 300,00 la somma complessivamente dovuta dal per il mantenimento della moglie, confermando quanto disposto con CP_1
l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con Parte_1
Pagina 4 un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
L'appellante, in particolare, ha osservato che, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., l'udienza per la precisazione delle conclusioni era stata fissata per il 9 giugno
2025 ma, inspiegabilmente e per evidente errore in data 03/04/2025 veniva pubblicata la
sentenza … che è frutto di evidente errore organizzativo ed è stata assunta pacificamente in
violazione del diritto di difesa, precisando che nessun accordo è stato possibile raggiungere
con l'avversa difesa per il deposito di un ricorso congiunto a definizione della vertenza, con
l'inevitabile prospettiva di dover procedere al deposito del ricorso in sede contenziosa.
si è costituito in giudizio dichiarando di non opporsi alla richiesta di nullità CP_1
della sentenza impugnata ma riconoscendone, in ogni caso, la correttezza nel merito.
La causa, dopo il deposito di note illustrative, con le quali l'appellante per la prima volta ha preso posizione sul merito della vicenda, osservando, tra l'altro, che il come da lui stesso CP_1
ammesso, sempre con le ovvie limitazioni, percepisce la pensione, ma continua a svolgere lavori
di falegnameria che realizza personalmente, giacché un'ampia porzione dell'immobile che
rappresenta l'abitazione di famiglia è destinata alla falegnameria che continua a funzionare e chiedendo, quindi, la rimessione in istruttoria della causa per accertare il contributo che essa stessa aveva dato all'organizzazione della vita coniugale, in modo da consentire al di CP_1
dedicarsi totalmente al suo lavoro e alla realizzazione del patrimonio familiare, nonché per accertare il reddito effettivamente prodotto da quest'ultimo, senza ulteriore attività istruttoria,
è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 L'appello è inammissibile.
Nel caso di specie, infatti, nell'atto di impugnazione, si è limitata a Parte_1
Pagina 5 concludere chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza poiché pronunciata e depositata ben prima della scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con conseguente pregiudizio del suo diritto difesa, senza prospettare,
tuttavia, neppure nelle linee essenziali, alcuna doglianza sul merito del provvedimento oggetto di impugnazione.
La Suprema Corte, tuttavia, ha precisato che nel sistema di diritto processuale la nullità
della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame e deve essere fatta valere “soltanto
nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”. La nullità della sentenza
di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte
in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta
nell'alveo della funzione sostituiva […] è dunque pienamente giustificato che alle regole e alle
caratteristiche sostitutive dell'appello abbia a soggiacere anche la possibilità di dedurre un
vizio di tal genere solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito (si v. Cass. Sez. U. sent. n.
36596 del 25 novembre 2021).
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato che, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 cod.
proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità.
Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito
(esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11).
Pagina 6 Ebbene, nel caso in esame, come si è già evidenziato, con il suo atto introduttivo l'appellante non ha dedotto altra censura se non quella avente ad oggetto il vizio di nullità sopra menzionato,
così impedendo di delineare (e, conseguentemente, limitare) il potere del Collegio di decidere la causa “nel merito delle doglianze prospettate”, non potendo quest'ultimo rimettere la causa al giudice di primo grado per la tassatività delle ipotesi contemplate dall'art. 354 c.p.c.
Da ultimo, e non sarebbe necessario precisarlo, si osserva che le note integrative depositate dall'appellante e mediante le quali, per la prima volta, questi ha preso posizione sul merito della sentenza impugnata non potrebbero, in ogni caso, valutarsi alla stregua di una “sanatoria” del vizio dell'atto introduttivo, avendo le medesime la funzione di confortare le ragioni in fatto e in diritto che supportano le argomentazioni portate all'attenzione del giudice;
argomentazioni che, si ribadisce, nel caso di specie sono state del tutto assenti.
2.2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 514 del 3 aprile Parte_1
Pagina 7 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.473,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 12 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. EF RE
Pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 del Tribunale di Cagliari;