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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA, sui ricorsi proposti da: LU DU (CUI: 01TYOBM) nato il [...] CA LI (CUI: 02C8792) nato il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1960 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/12/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente sentenza di conferma di quella del Tribunale di Siena di condanna degli imputati LU DU e CA IA per concorso, anche con altri, in detenzione a fini di cessione di Kg. 9458,8 di marijuana, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, riconosciute le generiche, confermando n& resto. Nella sentenza di annullamento, in particolare, si era affermato che, nonostante la sentenza della Corte territoriale fosse successiva a quella n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale e nonostante la proposizione di specifico motivo di appello, i giudici d'appello avevano confermato la condanna e la pena inflitta alla stregua della cornice edittale di cui all'att. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990, pur trattandosi, nella specie, di droga leggera, ritenendo conseguentemente l'illegalità della pena siccome determinata attraverso un procedimento di commisurazione basato, per le droghe cosiddette «leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32/2014. 2. Il giudice del rinvio, tenuto conto del principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento e della diversa cornice edittale di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, ha fissato la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, giustificando il discostamento dal minimo in ragione del notevole quantitativo di stupefacente sequestrato (avente peso lordo di circa dieci chilogrammi), riducendola per effetto delle generiche ad anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 3. La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con medesimo atto, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per non avere il giudice del rinvio parametrato la pena, pur riportata entro la cornice edittale conseguita alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, secondo gli stessi parametri applicati dal Tribunale (minimo edittale), cosicché essa sarebbe illegittima, siccome non proporzionale e neppure adeguata rispetto alla fattispecie concreta. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca C:OSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte del rinvio ha motivato la determinazione della pena base rinviando al quantitativo di droga sequestrata, elemento certamente riconducibile ai parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. Erra, invece, la difesa, laddove configura un obbligo, per il giudice del rinvio, di applicare, nella determinazione della pena base, lo stesso criterio seguito dal primo giudice, a fronte di una cornice edittale del tutto diversa. 2 Com'è noto, l'intervento demolitorio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 ha colpito gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge 49/2006 (c.d. Fini-Giovanardi), reintroducendo la distinzione tra droghe cc.dd. pesanti e droghe cc.dd. leggere che quelle norme avevano azzerato, equiparando il trattamento sanzionatorio delle relative condotte. Per effetto di tale declaratoria, pertanto, sono tornati a rivivere l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle nel testo anteriore alle modifiche citate, in quanto previsioni mai validamente abrogate, in forza delle quali le pene edittali per il possesso, la cessione etc., delle droghe cc.dd. leggere sono notevolmente più lievi, rispetto a quelli delle droghe cc.dd. pesanti (sul punto, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205-01, in cui si è precisato, per l'appunto, che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità). Ma, sul punto, si è anche precisato che la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con le disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali, non comporta che, ove la sentenza di primo grado abbia determinato la pena in misura non lontana dal minimo edittale allora vigente per le droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola analogamente prossima ai nuovi, più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius" (sez. 6 n. 25256 del 24/2/2015, Scarallo, Rv.265172; sez. 3 n. 23952 del 30/4/2015, Di Pietro, Rv. 263849). Nella specie, la commisurazione della pena in misura discosta dal minimo è stata adeguatamente motivata in relazione al notevole quantitativo di droga in sequestro, la censura facendo rinvio a un principio che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, come sopra precisato. 3. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente GA CA CO Ma CI
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1960 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/12/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente sentenza di conferma di quella del Tribunale di Siena di condanna degli imputati LU DU e CA IA per concorso, anche con altri, in detenzione a fini di cessione di Kg. 9458,8 di marijuana, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, riconosciute le generiche, confermando n& resto. Nella sentenza di annullamento, in particolare, si era affermato che, nonostante la sentenza della Corte territoriale fosse successiva a quella n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale e nonostante la proposizione di specifico motivo di appello, i giudici d'appello avevano confermato la condanna e la pena inflitta alla stregua della cornice edittale di cui all'att. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990, pur trattandosi, nella specie, di droga leggera, ritenendo conseguentemente l'illegalità della pena siccome determinata attraverso un procedimento di commisurazione basato, per le droghe cosiddette «leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32/2014. 2. Il giudice del rinvio, tenuto conto del principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento e della diversa cornice edittale di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, ha fissato la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, giustificando il discostamento dal minimo in ragione del notevole quantitativo di stupefacente sequestrato (avente peso lordo di circa dieci chilogrammi), riducendola per effetto delle generiche ad anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 3. La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con medesimo atto, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per non avere il giudice del rinvio parametrato la pena, pur riportata entro la cornice edittale conseguita alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, secondo gli stessi parametri applicati dal Tribunale (minimo edittale), cosicché essa sarebbe illegittima, siccome non proporzionale e neppure adeguata rispetto alla fattispecie concreta. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca C:OSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte del rinvio ha motivato la determinazione della pena base rinviando al quantitativo di droga sequestrata, elemento certamente riconducibile ai parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. Erra, invece, la difesa, laddove configura un obbligo, per il giudice del rinvio, di applicare, nella determinazione della pena base, lo stesso criterio seguito dal primo giudice, a fronte di una cornice edittale del tutto diversa. 2 Com'è noto, l'intervento demolitorio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 ha colpito gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge 49/2006 (c.d. Fini-Giovanardi), reintroducendo la distinzione tra droghe cc.dd. pesanti e droghe cc.dd. leggere che quelle norme avevano azzerato, equiparando il trattamento sanzionatorio delle relative condotte. Per effetto di tale declaratoria, pertanto, sono tornati a rivivere l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle nel testo anteriore alle modifiche citate, in quanto previsioni mai validamente abrogate, in forza delle quali le pene edittali per il possesso, la cessione etc., delle droghe cc.dd. leggere sono notevolmente più lievi, rispetto a quelli delle droghe cc.dd. pesanti (sul punto, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205-01, in cui si è precisato, per l'appunto, che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità). Ma, sul punto, si è anche precisato che la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con le disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali, non comporta che, ove la sentenza di primo grado abbia determinato la pena in misura non lontana dal minimo edittale allora vigente per le droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola analogamente prossima ai nuovi, più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius" (sez. 6 n. 25256 del 24/2/2015, Scarallo, Rv.265172; sez. 3 n. 23952 del 30/4/2015, Di Pietro, Rv. 263849). Nella specie, la commisurazione della pena in misura discosta dal minimo è stata adeguatamente motivata in relazione al notevole quantitativo di droga in sequestro, la censura facendo rinvio a un principio che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, come sopra precisato. 3. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente GA CA CO Ma CI