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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De Luca ha pronunciato la seguente all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
in persona del l.r p.t. e con il patrocinio dell'Avv. Matteo Parte_1
Russo. ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1
Tarantello resistente
Oggetto: risarcimento del danno a seguito di violazione dell'art. 2105 c.c.
Conclusioni delle parti
Ricorrente: “condannare il Sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 24.590,84, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV co. c.c. dalla data di Parte_1 deposito della domanda giudiziale e fino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata in esito al giudizio, anche in via equitativa.“
Resistente:
“respingere integralmente il ricorso presentato da nei confronti del Sig. Parte_1 [...] ed assolvere il convenuto da tutte le domande in esso contenute. Con condanna della società ricorrente Controparte_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
La causa è di natura documentale.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente ha esposto che il sig. è stato dipendente Controparte_1 della dal 15 ottobre 2020 fino al 3 settembre 2022. Parte_1
Essa lamenta come il lavoratore, durante la vigenza del rapporto intercorso tra le parti, a completa insaputa del datore di lavoro costituiva, in data 1° aprile 2024, un'impresa nella forma della ditta individuale, denominata: “Green Technology Di Kurukulaaratchy Don Hillary Gerard Devlal” con un oggetto sociale che si poneva in concorrenza diretta con l'attività svolta dalla società ricorrente.
In particolare, rappresenta come il lavoratore con la sua ditta individuale, in data 6 giugno 2022, si aggiudicava un appalto, in affidamento diretto, dalla Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. per un importo pari a euro 38.932,60 + IVA, per la fornitura ricambi per impianti di disinfezione a raggi Uv wedeco.
La società ricorrente ritiene che il lavoratore, con la condotta sopra descritta, abbia violato il dettato di cui all'art. 2105 c.c. il quale contempla il divieto di concorrenza da parte del lavoratore subordinato sia per conto proprio che di terzi.
L'aggiudicazione di un appalto con la ditta individuale, creata dal lavoratore all'insaputa della società, comporta il verificarsi di un danno per responsabilità contrattuale nei riguardi della società ricorrente, danno nel quale deve essere ricompreso anche il lucro cessante ex art. 1223 c.c.
Il lavoratore costituitosi in giudizio eccepisce e contesta quanto dedotto da controparte.
In particolare: - contesta che il ricorrente abbia acquisito le proprie capacità tecnico professionali all'interno della società ricorrente, bensì sottolinea come le stesse siano frutto di oltre di 10 anni di esperienza nel settore;
-che l'oggetto dell'impresa individuale, creata dal lavoratore, era diverso rispetto a quello della società ricorrente, l'oggetto sociale di quest'ultima, infatti, non includeva la produzione e neppure il commercio di pezzi di ricambio;
- per quanto riguarda l'appalto, aggiudicato dal lavoratore con la propria ditta individuale, la parte resistente precisa che la società ricorrente non avrebbe potuto partecipare allo stesso, dato che la stessa non si occupava dell'acquisto e della vendita di pezzi di ricambio e che il materiale richiesto, dalla società appaltatrice, richiedeva l'uso di una tecnologia non presente nei componenti prodotti dalla ricorrente.
Lamenta, infine, come parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio circa la violazione del divieto di concorrenza e il danno che ne sarebbe scaturito.
***
-Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2105 Occorre, preliminarmente partire da una breve disamina dell'istituto qui richiamato, al fine di capire, poi, mediante un'operazione di sussunzione rispetto al caso di specie prospettato, se vi è stata o meno una violazione del suddetto divieto previsto dall'ordinamento.
2 Orbene, l'art. 2105 del codice civile rubricato “obbligo di fedeltà” recita testualmente che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.“
Tale obbligo si pone quale uno dei pilastri su cui poggia il rapporto di lavoro subordinato.
Tuttavia, tale istituto non è tipizzato in una serie di prescrizioni che il lavoratore deve osservare, ma viceversa esso si presenta come un concetto elastico che la giurisprudenza ha di volta in volta interpretato, declinandone alcuni aspetti, al fine di bilanciare da un lato la tutela del datore di lavoro e dall'altro i diritti del lavatore.
Sostanzialmente dalla disposizione, sopra riportata, emergono due obblighi di non facere: uno riguardante il divieto di concorrenza e l'altro rappresentato dall'obbligo di riservatezza.
In particolare, nel caso di nostro interesse l'obbligo di fedeltà sottoposto alla nostra attenzione concerne il divieto di concorrenza, di cui la parte ricorrente lamenterebbe la violazione.
Esso si sostanzia, in ossequio ai recenti arresti giurisprudenziali, nello svolgere un secondo lavoro per una società concorrente, fondare una società nello stesso settore, sviare la clientela verso altri soggetti.
Nel caso di specie, quale oggetto della presente controversia, risulta pacifico e non contestato che il lavoratore resistente abbia costituito, in data 1 aprile 2022, nel periodo di vigenza contrattuale con la società ricorrente, ovvero dal 15 ottobre 2020 al 3 settembre 2022, un'impresa individuale denominata:
“Green Technology di avente il seguente oggetto sociale Controparte_1 CP_1
“commercio all'ingrosso di componenti per la sanificazione dell'acqua” così come risultante dalle visura camerale allegata ( documento n. 6 di cui al ricorso).
Risulta, altresì, pacifico che in data 6 giugno 2020 il resistente, con la sopra menzionata ditta individuale, si aggiudicava un appalto di forniture, in affidamento diretto, da parte della Società Intercomunale Servizi
Idrici S.r.l. di Alba (CN), segnatamente l'appalto aveva ad oggetto la “Fornitura ricambi per impianti di disinfezione a raggi uv wedeco” (così come provato dal documento n. 8 allegato al ricorso contenente la determina a contrarre).
Fermo restando che il nostro ordinamento, non prevede per il lavoratore subordinato nel settore privato a differenza del lavoratore subordinato nel settore pubblico, un divieto nell'intraprendere un' attività libero professionale, purché tale attività non si ponga in contrasto con l'obbligo di fedeltà e con altre limitazioni di tipo previdenziale e fiscale nonché con le limitazioni specificatamente statuite dal contratto di lavoro o dai regolamenti aziendali.
Stante il fatto che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti riporta soltanto la seguente limitazione: “Il lavoratore non potrà trattare affari, per conto proprio e di terzi, in concorrenza con la ditta datrice di lavoro e sarà tenuto a non divulgare e a non copiare (sia in forma cartacea, elettronica e fotografica) notizie, dati, documenti, informazioni e apprezzamenti di qualsivoglia natura, dei quali sia venuto a conoscenza per gli incarichi a Lui affidati o che comunque
3 venissero in Suo possesso, attinenti ai programmi, ai metodi e all'organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti che rechino o possano recare pregiudizio alla ditta datrice di lavoro. Tutti i documenti di cui entrerà in possesso in ragione del suo rapporto di lavoro resteranno di proprietà dell'azienda e dovranno essere restituiti alla cessazione del contratto. Al termine del rapporto di lavoro, inoltre, il lavoratore dovrà restituire tutti gli strumenti messi a sua disposizione di proprietà dell'azienda consapevole che in caso di mancata restituzione sarà ritenuto responsabile per il conseguente danno economico” ovvero niente di più niente di meno rispetto all'obbligo sancito a livello codicistico.
Considerato che i regolamenti e le circolari aziendali di cui si fa menzione all'interno del ricorso, sono stati soltanto dedotti e non allegati.
Pertanto, in ossequio ai divieti di cui sopra, risulta dirimente al fine di stabilire se l'ex dipendente ha violato o meno l'obbligo di fedeltà stabilire se la ditta individuale costituita dal lavoratore subordinato e l'appalto dallo stesso aggiudicato per mezzo della stessa si pongono in concorrenza diretta con l'attività esercitata dalla società ricorrente.
Per capire ciò è di fondamentale importanza porre a confronto i due oggetti sociali.
La società ricorrente, come risulta dal documento n. 7 prodotto in atti ( contenente la visura camerale della società) riporta il seguente oggetto: “ produzione di attrezzature e macchinari per la pulizia civile e/o industriale, sanificazione e disinfezione e disinfestazione e/o di dispositivi medicali e/o di dispositivi di protezione individuali nei luoghi di lavoro, e attrezzature similari;
attività di vendita e in generale di commercializzazione di attrezzature e macchinari per la pulizia, sanificazione e disinfezione e/o di dispositivi medicali e/o di dispositivi di protezione individuali nei luoghi di lavoro,
e attrezzature similari, sia dirette che all'ingrosso, incluse le attivita' complementari e di consulenza e progettazione tecnica delle medesime attrezzature e macchinari e di costituzione di privative industriali e intellettuale, anche a mezzo di deposito di brevetti e modelli industriali e/o ornamentali e/o di marchi distintivi i predetti dispositivi, esecuzione di lavori edili in generale, lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori idraulici ed elettrici nel campo dell'edilizia”.
Nonostante, il lungo elenco di attività indicate all'interno dell'oggetto sociale, qui richiamato, non si rinviene alcuna attività riconducibile al settore della componentistica per la sanificazione dell'acqua, così come, invece, riportato nell'oggetto sociale della ditta individuale del lavoratore, ovvero: “commercio all'ingrosso di componenti per la sanificazione dell'acqua”.
Per di più, esaminando la determina a contrarre, sopra menzionata, di aggiudicazione dell'appalto la stessa ha ad oggetto pezzi di ricambio che non sarebbero in dotazione nei servizi offerti dalla società ricorrente, così come dimostrato dal doc. n. 10, allegato tra i documenti di parte resistente, il quale riporta il catalogo dei servizi offerti dalla società, rinvenibile sul sito internet della ricorrente.
Pertanto, l'attività intrapresa dal lavoratore resistente non si pone in diretta concorrenza con l'attività svolta dalla società ricorrente, la quale neppure astrattamente avrebbe potuto partecipare alla gara d'appalto in oggetto, dato che il servizio ricercato con l'appalto non è presente tra quelli offerti dalla società ricorrente.
-Risarcimento del danno
4 Quanto all'onere probatorio occorre premettere che, conformemente alle regole di diritto nonché ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (a tal proposito si citano i seguenti arresti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sez. lav. Sentenza n. 5365/2012; Sentenza n. 7306/2009; Sentenza n.
19430/2003), in ossequio agli istituti civilistici, in materia di inadempimento contrattuale, onerato della prova è il danneggiato, il quale deve fornire la dimostrazione circa l'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto posto in essere dal debitore, che in questo caso, assume la veste del lavoratore subordinato. Ragion per cui, anche il danno cagionato dal compimento di atti posti in violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., non è in re ipsa , ponendosi solo come mera eventualità che il compimento di un atto in violazione del divieto di concorrenza produca un danno risarcibile.
Pertanto, anche qualora fosse stata accertata la violazione lamentata (che nel caso di specie, come sopra visto, non è stata accertata), il danno essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto all'illecito, richiede di essere provato e solo tale eventuale dimostrazione consentirebbe al giudice di passare alla liquidazione dello stesso, eventualmente facendo ricorso all'equità.
Nel caso di specie, dalle deduzioni della parte ricorrente, nonché da un esame della documentazione prodotta non si evince, neppure astrattamente, un danno risarcibile, dal momento che la società ricorrente non poteva partecipare all'appalto, affidato alla ditta individuale del resistente, in quanto non ha dimostrato di offrire il servizio appaltato né tantomeno che tale circostanza ( l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta del dipendente) abbia procurato un danno che sia conseguenza immediata e diretta nella sfera patrimoniale del ricorrente.
Ragion per cui il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante e il suo ricorso deve essere rigettato.
-Spese
Le spese seguono la soccombenza, come per legge. Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta (non fase istruttoria) e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna altresì la parte ricorrente in persona del suo legale rappresentante p.t. a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 16 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De Luca ha pronunciato la seguente all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
in persona del l.r p.t. e con il patrocinio dell'Avv. Matteo Parte_1
Russo. ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1
Tarantello resistente
Oggetto: risarcimento del danno a seguito di violazione dell'art. 2105 c.c.
Conclusioni delle parti
Ricorrente: “condannare il Sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 24.590,84, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV co. c.c. dalla data di Parte_1 deposito della domanda giudiziale e fino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata in esito al giudizio, anche in via equitativa.“
Resistente:
“respingere integralmente il ricorso presentato da nei confronti del Sig. Parte_1 [...] ed assolvere il convenuto da tutte le domande in esso contenute. Con condanna della società ricorrente Controparte_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
La causa è di natura documentale.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente ha esposto che il sig. è stato dipendente Controparte_1 della dal 15 ottobre 2020 fino al 3 settembre 2022. Parte_1
Essa lamenta come il lavoratore, durante la vigenza del rapporto intercorso tra le parti, a completa insaputa del datore di lavoro costituiva, in data 1° aprile 2024, un'impresa nella forma della ditta individuale, denominata: “Green Technology Di Kurukulaaratchy Don Hillary Gerard Devlal” con un oggetto sociale che si poneva in concorrenza diretta con l'attività svolta dalla società ricorrente.
In particolare, rappresenta come il lavoratore con la sua ditta individuale, in data 6 giugno 2022, si aggiudicava un appalto, in affidamento diretto, dalla Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. per un importo pari a euro 38.932,60 + IVA, per la fornitura ricambi per impianti di disinfezione a raggi Uv wedeco.
La società ricorrente ritiene che il lavoratore, con la condotta sopra descritta, abbia violato il dettato di cui all'art. 2105 c.c. il quale contempla il divieto di concorrenza da parte del lavoratore subordinato sia per conto proprio che di terzi.
L'aggiudicazione di un appalto con la ditta individuale, creata dal lavoratore all'insaputa della società, comporta il verificarsi di un danno per responsabilità contrattuale nei riguardi della società ricorrente, danno nel quale deve essere ricompreso anche il lucro cessante ex art. 1223 c.c.
Il lavoratore costituitosi in giudizio eccepisce e contesta quanto dedotto da controparte.
In particolare: - contesta che il ricorrente abbia acquisito le proprie capacità tecnico professionali all'interno della società ricorrente, bensì sottolinea come le stesse siano frutto di oltre di 10 anni di esperienza nel settore;
-che l'oggetto dell'impresa individuale, creata dal lavoratore, era diverso rispetto a quello della società ricorrente, l'oggetto sociale di quest'ultima, infatti, non includeva la produzione e neppure il commercio di pezzi di ricambio;
- per quanto riguarda l'appalto, aggiudicato dal lavoratore con la propria ditta individuale, la parte resistente precisa che la società ricorrente non avrebbe potuto partecipare allo stesso, dato che la stessa non si occupava dell'acquisto e della vendita di pezzi di ricambio e che il materiale richiesto, dalla società appaltatrice, richiedeva l'uso di una tecnologia non presente nei componenti prodotti dalla ricorrente.
Lamenta, infine, come parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio circa la violazione del divieto di concorrenza e il danno che ne sarebbe scaturito.
***
-Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2105 Occorre, preliminarmente partire da una breve disamina dell'istituto qui richiamato, al fine di capire, poi, mediante un'operazione di sussunzione rispetto al caso di specie prospettato, se vi è stata o meno una violazione del suddetto divieto previsto dall'ordinamento.
2 Orbene, l'art. 2105 del codice civile rubricato “obbligo di fedeltà” recita testualmente che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.“
Tale obbligo si pone quale uno dei pilastri su cui poggia il rapporto di lavoro subordinato.
Tuttavia, tale istituto non è tipizzato in una serie di prescrizioni che il lavoratore deve osservare, ma viceversa esso si presenta come un concetto elastico che la giurisprudenza ha di volta in volta interpretato, declinandone alcuni aspetti, al fine di bilanciare da un lato la tutela del datore di lavoro e dall'altro i diritti del lavatore.
Sostanzialmente dalla disposizione, sopra riportata, emergono due obblighi di non facere: uno riguardante il divieto di concorrenza e l'altro rappresentato dall'obbligo di riservatezza.
In particolare, nel caso di nostro interesse l'obbligo di fedeltà sottoposto alla nostra attenzione concerne il divieto di concorrenza, di cui la parte ricorrente lamenterebbe la violazione.
Esso si sostanzia, in ossequio ai recenti arresti giurisprudenziali, nello svolgere un secondo lavoro per una società concorrente, fondare una società nello stesso settore, sviare la clientela verso altri soggetti.
Nel caso di specie, quale oggetto della presente controversia, risulta pacifico e non contestato che il lavoratore resistente abbia costituito, in data 1 aprile 2022, nel periodo di vigenza contrattuale con la società ricorrente, ovvero dal 15 ottobre 2020 al 3 settembre 2022, un'impresa individuale denominata:
“Green Technology di avente il seguente oggetto sociale Controparte_1 CP_1
“commercio all'ingrosso di componenti per la sanificazione dell'acqua” così come risultante dalle visura camerale allegata ( documento n. 6 di cui al ricorso).
Risulta, altresì, pacifico che in data 6 giugno 2020 il resistente, con la sopra menzionata ditta individuale, si aggiudicava un appalto di forniture, in affidamento diretto, da parte della Società Intercomunale Servizi
Idrici S.r.l. di Alba (CN), segnatamente l'appalto aveva ad oggetto la “Fornitura ricambi per impianti di disinfezione a raggi uv wedeco” (così come provato dal documento n. 8 allegato al ricorso contenente la determina a contrarre).
Fermo restando che il nostro ordinamento, non prevede per il lavoratore subordinato nel settore privato a differenza del lavoratore subordinato nel settore pubblico, un divieto nell'intraprendere un' attività libero professionale, purché tale attività non si ponga in contrasto con l'obbligo di fedeltà e con altre limitazioni di tipo previdenziale e fiscale nonché con le limitazioni specificatamente statuite dal contratto di lavoro o dai regolamenti aziendali.
Stante il fatto che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti riporta soltanto la seguente limitazione: “Il lavoratore non potrà trattare affari, per conto proprio e di terzi, in concorrenza con la ditta datrice di lavoro e sarà tenuto a non divulgare e a non copiare (sia in forma cartacea, elettronica e fotografica) notizie, dati, documenti, informazioni e apprezzamenti di qualsivoglia natura, dei quali sia venuto a conoscenza per gli incarichi a Lui affidati o che comunque
3 venissero in Suo possesso, attinenti ai programmi, ai metodi e all'organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti che rechino o possano recare pregiudizio alla ditta datrice di lavoro. Tutti i documenti di cui entrerà in possesso in ragione del suo rapporto di lavoro resteranno di proprietà dell'azienda e dovranno essere restituiti alla cessazione del contratto. Al termine del rapporto di lavoro, inoltre, il lavoratore dovrà restituire tutti gli strumenti messi a sua disposizione di proprietà dell'azienda consapevole che in caso di mancata restituzione sarà ritenuto responsabile per il conseguente danno economico” ovvero niente di più niente di meno rispetto all'obbligo sancito a livello codicistico.
Considerato che i regolamenti e le circolari aziendali di cui si fa menzione all'interno del ricorso, sono stati soltanto dedotti e non allegati.
Pertanto, in ossequio ai divieti di cui sopra, risulta dirimente al fine di stabilire se l'ex dipendente ha violato o meno l'obbligo di fedeltà stabilire se la ditta individuale costituita dal lavoratore subordinato e l'appalto dallo stesso aggiudicato per mezzo della stessa si pongono in concorrenza diretta con l'attività esercitata dalla società ricorrente.
Per capire ciò è di fondamentale importanza porre a confronto i due oggetti sociali.
La società ricorrente, come risulta dal documento n. 7 prodotto in atti ( contenente la visura camerale della società) riporta il seguente oggetto: “ produzione di attrezzature e macchinari per la pulizia civile e/o industriale, sanificazione e disinfezione e disinfestazione e/o di dispositivi medicali e/o di dispositivi di protezione individuali nei luoghi di lavoro, e attrezzature similari;
attività di vendita e in generale di commercializzazione di attrezzature e macchinari per la pulizia, sanificazione e disinfezione e/o di dispositivi medicali e/o di dispositivi di protezione individuali nei luoghi di lavoro,
e attrezzature similari, sia dirette che all'ingrosso, incluse le attivita' complementari e di consulenza e progettazione tecnica delle medesime attrezzature e macchinari e di costituzione di privative industriali e intellettuale, anche a mezzo di deposito di brevetti e modelli industriali e/o ornamentali e/o di marchi distintivi i predetti dispositivi, esecuzione di lavori edili in generale, lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori idraulici ed elettrici nel campo dell'edilizia”.
Nonostante, il lungo elenco di attività indicate all'interno dell'oggetto sociale, qui richiamato, non si rinviene alcuna attività riconducibile al settore della componentistica per la sanificazione dell'acqua, così come, invece, riportato nell'oggetto sociale della ditta individuale del lavoratore, ovvero: “commercio all'ingrosso di componenti per la sanificazione dell'acqua”.
Per di più, esaminando la determina a contrarre, sopra menzionata, di aggiudicazione dell'appalto la stessa ha ad oggetto pezzi di ricambio che non sarebbero in dotazione nei servizi offerti dalla società ricorrente, così come dimostrato dal doc. n. 10, allegato tra i documenti di parte resistente, il quale riporta il catalogo dei servizi offerti dalla società, rinvenibile sul sito internet della ricorrente.
Pertanto, l'attività intrapresa dal lavoratore resistente non si pone in diretta concorrenza con l'attività svolta dalla società ricorrente, la quale neppure astrattamente avrebbe potuto partecipare alla gara d'appalto in oggetto, dato che il servizio ricercato con l'appalto non è presente tra quelli offerti dalla società ricorrente.
-Risarcimento del danno
4 Quanto all'onere probatorio occorre premettere che, conformemente alle regole di diritto nonché ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (a tal proposito si citano i seguenti arresti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sez. lav. Sentenza n. 5365/2012; Sentenza n. 7306/2009; Sentenza n.
19430/2003), in ossequio agli istituti civilistici, in materia di inadempimento contrattuale, onerato della prova è il danneggiato, il quale deve fornire la dimostrazione circa l'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto posto in essere dal debitore, che in questo caso, assume la veste del lavoratore subordinato. Ragion per cui, anche il danno cagionato dal compimento di atti posti in violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., non è in re ipsa , ponendosi solo come mera eventualità che il compimento di un atto in violazione del divieto di concorrenza produca un danno risarcibile.
Pertanto, anche qualora fosse stata accertata la violazione lamentata (che nel caso di specie, come sopra visto, non è stata accertata), il danno essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto all'illecito, richiede di essere provato e solo tale eventuale dimostrazione consentirebbe al giudice di passare alla liquidazione dello stesso, eventualmente facendo ricorso all'equità.
Nel caso di specie, dalle deduzioni della parte ricorrente, nonché da un esame della documentazione prodotta non si evince, neppure astrattamente, un danno risarcibile, dal momento che la società ricorrente non poteva partecipare all'appalto, affidato alla ditta individuale del resistente, in quanto non ha dimostrato di offrire il servizio appaltato né tantomeno che tale circostanza ( l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta del dipendente) abbia procurato un danno che sia conseguenza immediata e diretta nella sfera patrimoniale del ricorrente.
Ragion per cui il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante e il suo ricorso deve essere rigettato.
-Spese
Le spese seguono la soccombenza, come per legge. Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta (non fase istruttoria) e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna altresì la parte ricorrente in persona del suo legale rappresentante p.t. a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 16 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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