Art. 1.
L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.
L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.