Decreto presidenziale 27 gennaio 2026
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Asu Fc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 39 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dott. -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza -OMISSIS-del 13 novembre 2025 resa dal TAR del Friuli Venezia Giulia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Asu Fc;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AU CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25.1.2026 e depositato in pari data, il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza -OMISSIS-del 13.11.2025 con cui questo Tribunale, in accoglimento del gravame, ha disposto l’” annullamento del Decreto del Direttore Generale -OMISSIS- del 3.4.2024 e del presupposto verbale -OMISSIS- dd 28.3.2024, comprensivo della scheda di valutazione titoli ad esso allegata, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 7,600 punti per la posizione funzionale anziché il punteggio complessivo di 11,866 punti per tale voce”.
2. Formula il seguente motivo di ricorso:
“ Violazione ed elusione della sentenza esecutiva inter partes. Violazione degli artt. 24, 97, 103 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 1, 33 comma 2, 88 comma 2, lett. f) e 112 comma 2, lett. b) c.p.a.” deducendo che, in forza dell’ottemperanda sentenza, che risulta appellata ma non sospesa dal Consiglio di Stato e, quindi, pienamente esecutiva, egli allo stato risulta il concorrente classificatosi primo nella graduatoria finale del concorso avviato dall’ASUFC con avviso pubblico -OMISSIS- dd 29.12.2023 per il conferimento dell’incarico di direzione della Struttura Operativa Complessa Chirurgia Generale nell’ambito del Dipartimento Chirurgico S. Maria della Misericordia.
Precisa di aver notificato la sentenza alle controparti in data 18.11.2025 e di aver richiesto all’ASUFC con nota trasmessa in pari data a mezzo PEC, di dare esecuzione alla predetta sentenza, provvedendo al conferimento dell’incarico in suo favore, ottenendo da detta Azienda in data 17.12.2025 un riscontro dal contenuto soprassessorio.
3. L’Azienda intimata si è costituita in giudizio evidenziando:
a) “ l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per ottemperanza per contraddittorietà della domanda e incertezza del dictum giudiziale”, in quanto la sentenza ottemperanda sarebbe stata tempestivamente impugnata con appello depositato il 2.2.2026 sub RG 943/2026 ed in tale giudizio il ricorrente si sarebbe costituito contestando la legittimità dell’intera procedura valutativa, incorrendo in una palese e insanabile contraddizione, che farebbe venir meno la chiarezza e l’incontrovertibilità dell’obbligo conformativo;
b) “ l’infondatezza della pretesa allo scorrimento alla luce della rinnovata discrezionalità amministrativa e delle sopravvenienze normative e organizzative ”, in quanto alla luce del parallelo annullamento con la sentenza -OMISSIS- del 19.9.2025 di questo Tar dell’indizione della nuova procedura selettiva per il vizio di difetto di motivazione e dell’approvazione del “Piano della Rete Oncologica Regionale FVG 2025-2027” e del conseguente “Piano complessivo delle attività di chirurgia oncologica 2025-2027” di ASUFC, l’Azienda intimata sarebbe pervenuta alla decisione di bandire una nuova selezione, motivata sulla base delle esigenze strategiche derivanti dai predetti atti.
4. I controinteressati, pur regolarmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
5. In vista dell’udienza camerale il ricorrente ha prodotto memoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. Il 27.2.2026 l’Azienda sanitaria resistente ha depositato documentazione attestante l’indizione di una nuova procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico direttivo di cui trattasi, “ anche in conseguenza e alla luce della sentenza Tar FVG -OMISSIS-/2025 e del suo contenuto conformativo”, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile.
7. In data 6.3.2026 il ricorrente ha prodotto note di udienza con cui ha chiesto disporsi rinvio al fine di proporre impugnazione avverso la nuova produzione documentale dell’Azienda.
8. All’udienza camerale del 10.3.2026 il Presidente di questo Tribunale ha segnalato alle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., come da sintesi a verbale, la questione rilevata d’ufficio circa possibili profili di difetto di giurisdizione sulla controversia in esame, in considerazione del recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3868 del 20.2.2026.
A seguito della discussione sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Va preliminarmente affrontata la questione concernente la spettanza della giurisdizione in ordine alla presente controversia.
Va infatti considerato che le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tar Liguria con ordinanza dd 3.3.2025, enunciando con la citata sentenza n. 3868/2026 il seguente principio di diritto: “ anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001”, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Si deve tuttavia rilevare, con specifico riferimento alla controversia in esame, che il primo ricorso avente R.G. n. 165/2024, proposto dall’odierno ricorrente avverso la selezione de qua , era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, poi riformata con sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato che, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, aveva rimesso la causa ex art. 105 c.p.a. a questo giudice.
Il ricorso era stato pertanto riassunto avanti a questo Tar dal prof.-OMISSIS- sub RG 34/2025 e deciso con la sentenza -OMISSIS-5, di cui è richiesta l’ottemperanza.
Ritiene pertanto il Collegio che il vincolo discendente dalla predetta decisione n. 578/2025 del Consiglio di Stato, circa l’appartenenza della controversia alla cognizione di questo Tribunale, riguardi non solo il giudizio di legittimità, ma anche il giudizio di esecuzione della sentenza emessa in esito al predetto ricorso RG 34/2025, dovendosi quindi ravvisare la sussistenza della propria giurisdizione.
10. La richiesta di rinvio formulata dal ricorrente con le note di udienza dd 6.3.2026 al fine di proporre impugnazione avverso gli atti di indizione della nuova procedura depositati da ASUFC non è accoglibile, in quanto nel presente giudizio si discute dell’esecuzione della sentenza -OMISSIS- e la causa risulta matura per la decisione della relativa domanda, mentre i nuovi atti saranno eventualmente impugnabili con il diverso rito ordinario, senza che gli stessi possano assumere qui alcuna rilevanza.
11. Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stata eseguita la sentenza di questo Tar -OMISSIS-5.
Va rilevato infatti che il vincolo conformativo scaturente dalla decisione in esame imponeva in termini inequivocabili all’Azienda sanitaria intimata di collocare il prof.-OMISSIS- al primo posto della graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta dall’ASUFC con l’avviso pubblico -OMISSIS- del 29.12.2023, per effetto dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente aveva dedotto l’errata attribuzione del punteggio complessivo di 7,600 punti per la posizione funzionale, anziché il punteggio complessivo di 11,866 punti per tale voce.
Nella sentenza veniva evidenziato che l’accoglimento di detto motivo avrebbe determinato la collocazione del ricorrente al primo posto della graduatoria di merito (avendo il vincitore presentato le dimissioni dall’incarico), sopravanzando il secondo classificato dott. -OMISSIS-.
Vi si legge infatti che: “ 14.2 Come risulta dalla scheda di valutazione allegata al predetto verbale dd 28.3.2024, per la posizione funzionale la Commissione ha attribuito al ricorrente il punteggio di 7,600, valutando l’Alta specializzazione e l’incarico di Responsabile di struttura semplice dipartimentale, senza però fare puntuale applicazione dei criteri della lex specialis. 14.3 Come si evince dallo specchietto riepilogativo inserito nel ricorso, così come rettificato nello specchietto inserito a pag. 5 della memoria di replica dd 3.9.2025 e che deve intendersi qui richiamato, per effetto dell’applicazione dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico dd 29.12.2023 e precisati dalla Commissione nel verbale dd 28.3.2024, al ricorrente sarebbe spettato in base ad una mera operazione aritmetica il diverso e corretto punteggio di 11,866. Conseguentemente, vista la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito al ricorrente (80,090) ed il punteggio assegnato al concorrente dott. -OMISSIS- che lo precede (83,355), pari a 3,265 punti, con l’attribuzione degli ulteriori 4,266 punti il dott.-OMISSIS- va ad acquisire il complessivo punteggio di 84,356, collocandosi al primo posto (viste le dimissioni del concorrente dott. -OMISSIS- che era risultato vincitore della selezione)”.
Risulta pertanto che la corretta esecuzione della sentenza -OMISSIS-5, oggetto del presente giudizio, comporta allo stato e de plano la collocazione del ricorrente al primo posto della graduatoria in questione.
12. Va quindi dichiarato l’obbligo dell’Azienda intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza -OMISSIS-5, con collocazione del ricorrente al primo posto nella graduatoria finale del concorso di cui all’avviso pubblico -OMISSIS- del 29.12.2023, entro venti giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
13. Nel caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta l’organo apicale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal ricorrente con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi venti giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
15. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza della sentenza in epigrafe, ordinando all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC di darvi esecuzione nei sensi e termini stabiliti in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona dell’organo apicale dell’ASUFC, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AU CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU CE | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.