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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.12/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Appellato, contumace CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 gennaio 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 21 luglio 2020 con cui il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere la ricostituzione della pensione di vecchiaia cat. Vocom n. 36026194 in godimento dall'1.7.2006, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia e infortunio (assertivamente non computati CP_ dall' ), nonché condannarsi l' a corrispondere i relativi ratei differenziali. CP_1
CP_ L' rimaneva contumace, come anche contumace è rimasto in questa sede di gravame.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Va premesso in diritto che, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, La computabilità, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia e infortunio è sancita dall'art. 7 co. 9 d.l. 12.9.1983 n. 463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638 e va riconosciuta secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 l. 30.4.1969 n. 153 e dall'art. 8 l. 23.4.1981 n. 155.
In questa sede di appello la lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il Pt_1 Giudice di prime cure ha posto a fondamento del proprio rigetto la motivazione per cui “Sulla base
1 dei conteggi analitici correttamente elaborati, sotto tale profilo, da parte ricorrente, risulta pertanto dovuto un rateo mensile iniziale di euro 640,84. Deve tuttavia rilevarsi, a questo punto, che l'istante non ha in alcun modo documentato l'ammontare del rateo mensile iniziale liquidato CP_ dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di euro 571,65), né CP_ l'ammontare dei successivi ratei pensionistici liquidati dall' nell'intero periodo di riferimento. Ne consegue che nessuna differenza può essere riconosciuta, in difetto di ogni elemento di riscontro in ordine all'ammontare dei ratei percepiti, e quindi restando precluso in concreto il necessario raffronto tra questi e quelli indicati nei conteggi attorei come spettanti, senza che la CP_ contumacia dell' possa peraltro ritenersi equivalente ad una mancata contestazione”
Deduce la che la documentazione prodotta già in primo grado, e segnatamente l'estratto Pt_1 contributivo (che è l'unico documento prodotto) sarebbero in grado di consentire al Giudice, CP_1 quale prova certificata della situazione contributiva della propria situazione contributiva, che consentirebbe di rilevare l'errore in cui è incorso l' liquidando la pensione in mensili euro 571, CP_1
65, in luogo degli spettanti mensili euro 640,84 come da conteggi di parte. Ma tale estratto contributivo, in assenza di un qualsivoglia provvedimento di liquidazione CP_1 della pensione (solitamente prodotto in controversie di questo tipo), non consente a giudizio di questa Corte di ritenere provato l'ammontare della pensione liquidata dall' , il cui importo è CP_1 semplicemente indicato nelle tabelle sviluppate dall'appellante, e dunque non provato, e tutto da verificare.
La mancanza di tale prova determina, in piena condivisione con la decisione del primo Giudice, il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R.115/2002 e ss. modd.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Appellato, contumace CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 gennaio 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 21 luglio 2020 con cui il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere la ricostituzione della pensione di vecchiaia cat. Vocom n. 36026194 in godimento dall'1.7.2006, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia e infortunio (assertivamente non computati CP_ dall' ), nonché condannarsi l' a corrispondere i relativi ratei differenziali. CP_1
CP_ L' rimaneva contumace, come anche contumace è rimasto in questa sede di gravame.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Va premesso in diritto che, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, La computabilità, nella retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi per malattia e infortunio è sancita dall'art. 7 co. 9 d.l. 12.9.1983 n. 463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638 e va riconosciuta secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 l. 30.4.1969 n. 153 e dall'art. 8 l. 23.4.1981 n. 155.
In questa sede di appello la lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il Pt_1 Giudice di prime cure ha posto a fondamento del proprio rigetto la motivazione per cui “Sulla base
1 dei conteggi analitici correttamente elaborati, sotto tale profilo, da parte ricorrente, risulta pertanto dovuto un rateo mensile iniziale di euro 640,84. Deve tuttavia rilevarsi, a questo punto, che l'istante non ha in alcun modo documentato l'ammontare del rateo mensile iniziale liquidato CP_ dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di euro 571,65), né CP_ l'ammontare dei successivi ratei pensionistici liquidati dall' nell'intero periodo di riferimento. Ne consegue che nessuna differenza può essere riconosciuta, in difetto di ogni elemento di riscontro in ordine all'ammontare dei ratei percepiti, e quindi restando precluso in concreto il necessario raffronto tra questi e quelli indicati nei conteggi attorei come spettanti, senza che la CP_ contumacia dell' possa peraltro ritenersi equivalente ad una mancata contestazione”
Deduce la che la documentazione prodotta già in primo grado, e segnatamente l'estratto Pt_1 contributivo (che è l'unico documento prodotto) sarebbero in grado di consentire al Giudice, CP_1 quale prova certificata della situazione contributiva della propria situazione contributiva, che consentirebbe di rilevare l'errore in cui è incorso l' liquidando la pensione in mensili euro 571, CP_1
65, in luogo degli spettanti mensili euro 640,84 come da conteggi di parte. Ma tale estratto contributivo, in assenza di un qualsivoglia provvedimento di liquidazione CP_1 della pensione (solitamente prodotto in controversie di questo tipo), non consente a giudizio di questa Corte di ritenere provato l'ammontare della pensione liquidata dall' , il cui importo è CP_1 semplicemente indicato nelle tabelle sviluppate dall'appellante, e dunque non provato, e tutto da verificare.
La mancanza di tale prova determina, in piena condivisione con la decisione del primo Giudice, il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R.115/2002 e ss. modd.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2