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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5068/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Malvito, Via Commercio n. 7, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Ugo Alberti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Isonzo n. 2/M, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Leporace che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Michelangelo Sirena ed Attilio
Santiago - resistente
Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare la nullità, l'illegittimità e arbitrarietà: - del
provvedimento disciplinare del 6 novembre 2023, con il quale la resistente comminava al
lavoratore la sanzione della perdita di quattro giorni della retribuzione e - del provvedimento
disciplinare del 27 novembre 2023, con il quale la resistente comminava al lavoratore la
sanzione della perdita di quattro giorni della retribuzione, ordinando alla CP_1 CP_1
di corrispondere al ricorrente le retribuzioni giornaliere trattenute pari a giorni 8 per
[...]
un importo di € 418,96 …; Risarcimento danni per spes di difesa. Con vittoria di spese e
competenze del giudizio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'avverso ricorso proposto dal Sig. Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente, dipendente della società resistente con mansioni di autista, ha agito in giudizio contestando le sanzioni disciplinari del 6.11.2023 e del 27.11.2023, con cui era stata disposta la perdita della retribuzione per quattro giorni per consumo eccessivo di carburante e mancato rispettivo dei tempi di percorrenza in entrambi i casi, secondo le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
I provvedimenti sanzionatori impugnati sono stati posti a base del provvedimento di licenziamento comminato alla parte ricorrente in data 9.12.2023.
Il licenziamento è stato impugnato in sede giudiziaria nel procedimento n. 3148/2024
R.G.A.L., terminato con sentenza n. 415/2025 del 27.2.2025 passata in giudicato che ha rigettato il ricorso, dichiarando legittimo il licenziamento.
Dalla lettura della sentenza, si evince con chiarezza che le due contestazioni impugnate nell'odierno giudizio sono state esaminate dal Giudice del procedimento n. 3148/2024
R.G.A.L., anche attraverso il richiamo all'art. 72 lett. e) CCNL di categoria che fa riferimento a due sanzioni disciplinari.
In tal modo, il passaggio in giudicato della sentenza n. 415/2025 inibisce in questa sede ogni ulteriore valutazione (la questione è stata trattata dalle parti nelle note scritte depositate), dovendosi peraltro evidenziare che, sul rilievo per cui le sanzioni oggi
2 impugnate sono state espressamente poste anche a base del licenziamento, l'impugnativa del licenziamento non poteva che riguardare anche le sanzioni indicate (in merito, tra le altre, si richiama Cass. 9954/2017: “Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale,
come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti
quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma
soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche
gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il
fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di
quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici
elementi costitutivi”).
In tal modo, la domanda deve rigettarsi.
Le ragioni della decisione, basata su pronuncia passata in giudicato nel corso del giudizio,
determinano la compensazione delle spese di lite.
La parte resistente ha chiesto la cancellazione di alcune espressioni contenute in ricorso in maniera non fondata, atteso che non si riscontrano espressioni sconvenienti o offensive dettate da mero intento dispregiativo e, comunque, ogni contestazione deve considerarsi legata all'esercizio del diritto di difesa (in merito, per tutte, Cass. Sez. Lav. 21031/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite;
rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata da parte resistente.
Si comunichi
Cosenza, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5068/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Malvito, Via Commercio n. 7, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Ugo Alberti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Isonzo n. 2/M, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Leporace che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Michelangelo Sirena ed Attilio
Santiago - resistente
Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare la nullità, l'illegittimità e arbitrarietà: - del
provvedimento disciplinare del 6 novembre 2023, con il quale la resistente comminava al
lavoratore la sanzione della perdita di quattro giorni della retribuzione e - del provvedimento
disciplinare del 27 novembre 2023, con il quale la resistente comminava al lavoratore la
sanzione della perdita di quattro giorni della retribuzione, ordinando alla CP_1 CP_1
di corrispondere al ricorrente le retribuzioni giornaliere trattenute pari a giorni 8 per
[...]
un importo di € 418,96 …; Risarcimento danni per spes di difesa. Con vittoria di spese e
competenze del giudizio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'avverso ricorso proposto dal Sig. Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente, dipendente della società resistente con mansioni di autista, ha agito in giudizio contestando le sanzioni disciplinari del 6.11.2023 e del 27.11.2023, con cui era stata disposta la perdita della retribuzione per quattro giorni per consumo eccessivo di carburante e mancato rispettivo dei tempi di percorrenza in entrambi i casi, secondo le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
I provvedimenti sanzionatori impugnati sono stati posti a base del provvedimento di licenziamento comminato alla parte ricorrente in data 9.12.2023.
Il licenziamento è stato impugnato in sede giudiziaria nel procedimento n. 3148/2024
R.G.A.L., terminato con sentenza n. 415/2025 del 27.2.2025 passata in giudicato che ha rigettato il ricorso, dichiarando legittimo il licenziamento.
Dalla lettura della sentenza, si evince con chiarezza che le due contestazioni impugnate nell'odierno giudizio sono state esaminate dal Giudice del procedimento n. 3148/2024
R.G.A.L., anche attraverso il richiamo all'art. 72 lett. e) CCNL di categoria che fa riferimento a due sanzioni disciplinari.
In tal modo, il passaggio in giudicato della sentenza n. 415/2025 inibisce in questa sede ogni ulteriore valutazione (la questione è stata trattata dalle parti nelle note scritte depositate), dovendosi peraltro evidenziare che, sul rilievo per cui le sanzioni oggi
2 impugnate sono state espressamente poste anche a base del licenziamento, l'impugnativa del licenziamento non poteva che riguardare anche le sanzioni indicate (in merito, tra le altre, si richiama Cass. 9954/2017: “Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale,
come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti
quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma
soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche
gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il
fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di
quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici
elementi costitutivi”).
In tal modo, la domanda deve rigettarsi.
Le ragioni della decisione, basata su pronuncia passata in giudicato nel corso del giudizio,
determinano la compensazione delle spese di lite.
La parte resistente ha chiesto la cancellazione di alcune espressioni contenute in ricorso in maniera non fondata, atteso che non si riscontrano espressioni sconvenienti o offensive dettate da mero intento dispregiativo e, comunque, ogni contestazione deve considerarsi legata all'esercizio del diritto di difesa (in merito, per tutte, Cass. Sez. Lav. 21031/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite;
rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata da parte resistente.
Si comunichi
Cosenza, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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