CASS
Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2024, n. 38926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38926 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES IU MA nata a [...] il [...]; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano del 24/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni dei difensori avv.ti Ricci Massimo e Pamela Picasso che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe Corte di appello di Milano, investita, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla IV sezione della Suprema Corte di Cassazione dell'8.2.2023, della richiesta di riparazione di errore giudiziario avanzata da ES MA IU, rigettava la istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ES MA IU ha proposto ricorso per cassazione mediante i propri difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta, con il primo, la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei principi di diritto fissati da questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento con rinvio prima citata. osservando come, difformemente dalle indicazioni fornite con la citata sentenza di annullamento con Penale Sent. Sez. 3 Num. 38926 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/10/2024 rinvio, la corte non avrebbe verificato il modo in cui si sarebbe formato il materiale di indagine che ha determinato la ricostruzione del fatto storico emersa nella sentenza di patteggiamento, nel quale non rientrava alcun interrogatorio reso dalla ES né ne facevano parte le risultanze di attività investigativa svolta successivamente alla sentenza di patteggiamento pronunziata nei confronti della ES e poi revocata. La Corte neppure avrebbe indicato quali concrete circostanze avrebbero portato altra sentenza definitiva al diverso e inconciliabile accertamento dei fatti. Inoltre, erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che l'esercizio, da parte dell'imputata, della facoltà di non rispondere sub specie della scelta di non contrastare le risultanze investigative avrebbe integrato una colpa grave nella determinazione dell'errore giudiziario, mentre la Suprema Corte aveva precisato che l'esercizio delle facoltà difensive ex art. 64 comma 3 lett. b) cod. proc. pen. non può integrare una tale colpa. Si contesta, anche, che vi siano state confessioni che come tali abbiano inciso sull'errore giudiziario, tanto che di esse non si sarebbe fatta menzione neppure nella sentenza di patteggiamento. Anche la precedente sentenza della Corte di appello, poi annullata, avrebbe escluso fatti idonei ad attestare un comportamento gravemente colposo da parte della ES, tale da lasciare supporre che fosse coinvolta nei reati ascritti a suo carico. Quindi, in ultima analisi, la Corte di appello non avrebbe, con la decisione impugnata, illustrato quale sarebbe stata la condotta della Lig resti che, con valutazione ex post, avrebbe determinato l'apparenza di un fatto storico risultato inconciliabile con quello stabilito in altra sentenza penale irrevocabile, quale quella pronunziata nei confronti del fratello AO. Quanto, poi, al doveroso giudizio da effettuarsi ex ante per stabilire se la condotta della ricorrente avesse ingenerato, per grave imprudenza, negligenza o imperizia, la falsa apparenza di un determinato fatto storico, anche tale principio sarebbe stato disatteso perché a tali fini sarebbero state valorizzate circostanze quali il pagamento della pena pecuniaria stabilita in sede di patteggiamento e la relazione dell'UEPE, che intervennero a distanza di anni dalla pronunzia di patteggiamento del 3.9.2013 e precisamente il 9.3.2016 e il 29.6.2018. Di fatto si sarebbe reintrodotta tra le cause ostative alla riparazione, la richiesta la istanza di patteggiamento. 2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., per avere la corte ritenuto ostativa al riconoscimento dell'errore giudiziario la mancata richiesta di una consulenza di parte, per confutare le conclusioni del Pubblico ministero. Posto che la sentenza di patteggiamento era stata adottata su atti investigativi e quindi non solo sulla consulenza del P.M., non si spiega come il mancato ricorso a propria consulenza avrebbe determinato in via esclusiva, come necessario per il rigetto della domanda, l'errore giudiziario. Neppure si sarebbe 2 verificato il grado della colpa da attribuire alla ES per valutarne la eventuale gravità. Tenendosi altresì conto che non integrano colpa grave eventuali errori o carenze nella difesa tecnica. Va aggiunto che la ES, nel momento in cui avrebbe potuto produrre una consulenza era in carcere in carenti condizioni psicologiche, era necessario far riferimento. Ad ampia documentazione che non era nella sua disponibilità ed era difficile nei mesi di luglio ed agosto individuare un profilo adeguato per l'affidamento della consulenza. Comunque, la ES, sottoponendosi a interrogatori ebbe ad assumere una difesa attiva. Dunque, la causa dell'errore giudiziario sarebbe da ascriversi alla errata consulenza del P.M. 4. Con il terzo motivo, deduce il travisamento della prova e vizi di contraddittorietà della motivazione, laddove si è dato rilievo alla pretesa confessione della ricorrente, pur non sussistendo in atti. L'istante si sarebbe solo limitata ad affermare la mancata conoscenza approfondita dei fatti sottesi alle imputazioni. Si riportano, in questo quadro stralci, di interrogatori resi oltre a relative allegazioni. Il travisamento in tal modo inciderebbe sulla tenuta logica della motivazione. 5. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al rilievo decisivo conferito alla ritenuta confessione. In particolare, si sarebbe omesso di riportare le ritenute dichiarazioni confessorie e di spiegare i motivi per cui il relativo contenuto dovesse ritenersi genuino e attendibile. Omettendosi di analizzare il contenuto e il contesto in cui sarebbero state rese. 6. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., avendo la corte ritenuto che l'errore giudiziario sarebbe stato causato da colpa grave della ricorrente. Tanto si sostiene alla luce di quanto in precedenza evidenziato. Quand'anche si ritenesse sussistente una condotta colposa della ricorrente, mancherebbe l'indagine sulla rilevanza della medesima sul piano causale, con riguardo a fattori concorrenti, dovendosi escludere la rilevanza ostativa di condotte concausali. E invero, la condotta della ricorrente non avrebbe determinato il fatto storico emerso nella sentenza di patteggiamento, ricostruito in base ad attività di indagine. Così che il comportamento della ES non avrebbe provocato di per sé solo l'errore giudiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Si premette che nel caso in esame la revisione è stata disposta ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a) e al riguardo la sentenza della IV sezione di questa Suprema Corte ha precisato che è necessario valutare, in rapporto alla domanda di riparazione per errore giudiziario avanzata, se sia stato l'imputato, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiannento siano stati stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile. Poi, con giudizio ex ante, alla luce del caso concreto e delle conoscenze del soggetto agente, è necessario accertare se il ritenuto comportamento causale ed esclusivo sia altresì doloso o gravemente colposo. 2. In questa prospettiva, appare fondato il primo motivo. Risulta innanzitutto erronea, alla luce delle direttrici prima tratteggiate, la premessa per cui andava verificato il motivo per cui, il fatto dimostrativo della causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ritenuto esistente nel giudizio di revisione, non e' emerso nel giudizio concluso con patteggiamento. Tale premessa, per come formulata, pare richiamare il diverso criterio di verifica tratteggiato nella stessa sentenza di annullamento di rinvio per i casi di revisione ex art. 630 comma 1 lett c) cod. proc. pen., espressamente distinti da quelli ex art. 630 comma 1 lett. a), in cui si riconduce, da parte di questa Suprema Corte con la snetenza prima richiamata, la tematica in esame. Quanto poi, alla necessità, piuttosto, di procedere innanzitutto a verificare se sia stato l'imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento siano stati stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile, emerge una verifica quantomeno generica, posto che la Corte ha sostenuto che la sentenza di patteggiannento sarebbe stata adottata in base a dichiarazioni "sostanzialmente confessorie" ed al contenuto della consulenza del P.M., oltre poi a richiamare atti espressamente indicati come successivi alla sentenza stessa, e quindi chiaramente non pertinenti, per sostenere che la ricorrente avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità. Si tratta di considerazioni che innanzitutto non definiscono in maniera puntuale e precisa i fatti inconciliabili con quelli stabiliti con altra sentenza penale irrevocabile e le loro "fonti", con incidenza negativa sulla possibilità di stabilire altresì, come necessario, se gli stessi siano stati determinati dall'imputata, in rapporto causale e non concausale, posto che semplicemente la corte si limita a sostenere che la sentenza di patteggiamento sarebbe stata assunta su dichiarazioni della ES e su una consulenza del P.M., peraltro senza specificare i contenuti delle prime, circostanza tanto più necessaria laddove le richiamate dichiarazioni sono definite "sostanzialmente" confessorie, con incidenza, data tale approssimazione illustrativa, in ordine alla fondatezza anche del quarto motivo. In altri termini, il primo dictum della sentenza della sezione IV appare suscettibile di valido adempimento attraverso una stretta correlazione tra l'individuazione dei 4 fatti inconciliabili e relative "fonti" e la correlata specificazione di eventuali comportamenti dell'imputata che vi abbiano dato causa. Peraltro, a fronte di un perimetro circoscritto quanto ai fatti e condotte da esaminare, necessariamente delimitati nell'ambito di quanto riconducibile strettamente all'oggetto diretto della sentenza di patteggiamento revocata, appaiono distonici i richiami a condotte e dichiarazioni successive alla stessa. Si tratta di rilievi che sono di per sé sufficienti per ritenere assorbite le altre censure. 3. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Milano da svolgere alla luce dei principi di diritto di cui alla già citata sentenza della IV sezione di questa suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.
avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano del 24/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni dei difensori avv.ti Ricci Massimo e Pamela Picasso che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe Corte di appello di Milano, investita, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla IV sezione della Suprema Corte di Cassazione dell'8.2.2023, della richiesta di riparazione di errore giudiziario avanzata da ES MA IU, rigettava la istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ES MA IU ha proposto ricorso per cassazione mediante i propri difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta, con il primo, la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei principi di diritto fissati da questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento con rinvio prima citata. osservando come, difformemente dalle indicazioni fornite con la citata sentenza di annullamento con Penale Sent. Sez. 3 Num. 38926 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/10/2024 rinvio, la corte non avrebbe verificato il modo in cui si sarebbe formato il materiale di indagine che ha determinato la ricostruzione del fatto storico emersa nella sentenza di patteggiamento, nel quale non rientrava alcun interrogatorio reso dalla ES né ne facevano parte le risultanze di attività investigativa svolta successivamente alla sentenza di patteggiamento pronunziata nei confronti della ES e poi revocata. La Corte neppure avrebbe indicato quali concrete circostanze avrebbero portato altra sentenza definitiva al diverso e inconciliabile accertamento dei fatti. Inoltre, erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che l'esercizio, da parte dell'imputata, della facoltà di non rispondere sub specie della scelta di non contrastare le risultanze investigative avrebbe integrato una colpa grave nella determinazione dell'errore giudiziario, mentre la Suprema Corte aveva precisato che l'esercizio delle facoltà difensive ex art. 64 comma 3 lett. b) cod. proc. pen. non può integrare una tale colpa. Si contesta, anche, che vi siano state confessioni che come tali abbiano inciso sull'errore giudiziario, tanto che di esse non si sarebbe fatta menzione neppure nella sentenza di patteggiamento. Anche la precedente sentenza della Corte di appello, poi annullata, avrebbe escluso fatti idonei ad attestare un comportamento gravemente colposo da parte della ES, tale da lasciare supporre che fosse coinvolta nei reati ascritti a suo carico. Quindi, in ultima analisi, la Corte di appello non avrebbe, con la decisione impugnata, illustrato quale sarebbe stata la condotta della Lig resti che, con valutazione ex post, avrebbe determinato l'apparenza di un fatto storico risultato inconciliabile con quello stabilito in altra sentenza penale irrevocabile, quale quella pronunziata nei confronti del fratello AO. Quanto, poi, al doveroso giudizio da effettuarsi ex ante per stabilire se la condotta della ricorrente avesse ingenerato, per grave imprudenza, negligenza o imperizia, la falsa apparenza di un determinato fatto storico, anche tale principio sarebbe stato disatteso perché a tali fini sarebbero state valorizzate circostanze quali il pagamento della pena pecuniaria stabilita in sede di patteggiamento e la relazione dell'UEPE, che intervennero a distanza di anni dalla pronunzia di patteggiamento del 3.9.2013 e precisamente il 9.3.2016 e il 29.6.2018. Di fatto si sarebbe reintrodotta tra le cause ostative alla riparazione, la richiesta la istanza di patteggiamento. 2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., per avere la corte ritenuto ostativa al riconoscimento dell'errore giudiziario la mancata richiesta di una consulenza di parte, per confutare le conclusioni del Pubblico ministero. Posto che la sentenza di patteggiamento era stata adottata su atti investigativi e quindi non solo sulla consulenza del P.M., non si spiega come il mancato ricorso a propria consulenza avrebbe determinato in via esclusiva, come necessario per il rigetto della domanda, l'errore giudiziario. Neppure si sarebbe 2 verificato il grado della colpa da attribuire alla ES per valutarne la eventuale gravità. Tenendosi altresì conto che non integrano colpa grave eventuali errori o carenze nella difesa tecnica. Va aggiunto che la ES, nel momento in cui avrebbe potuto produrre una consulenza era in carcere in carenti condizioni psicologiche, era necessario far riferimento. Ad ampia documentazione che non era nella sua disponibilità ed era difficile nei mesi di luglio ed agosto individuare un profilo adeguato per l'affidamento della consulenza. Comunque, la ES, sottoponendosi a interrogatori ebbe ad assumere una difesa attiva. Dunque, la causa dell'errore giudiziario sarebbe da ascriversi alla errata consulenza del P.M. 4. Con il terzo motivo, deduce il travisamento della prova e vizi di contraddittorietà della motivazione, laddove si è dato rilievo alla pretesa confessione della ricorrente, pur non sussistendo in atti. L'istante si sarebbe solo limitata ad affermare la mancata conoscenza approfondita dei fatti sottesi alle imputazioni. Si riportano, in questo quadro stralci, di interrogatori resi oltre a relative allegazioni. Il travisamento in tal modo inciderebbe sulla tenuta logica della motivazione. 5. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al rilievo decisivo conferito alla ritenuta confessione. In particolare, si sarebbe omesso di riportare le ritenute dichiarazioni confessorie e di spiegare i motivi per cui il relativo contenuto dovesse ritenersi genuino e attendibile. Omettendosi di analizzare il contenuto e il contesto in cui sarebbero state rese. 6. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., avendo la corte ritenuto che l'errore giudiziario sarebbe stato causato da colpa grave della ricorrente. Tanto si sostiene alla luce di quanto in precedenza evidenziato. Quand'anche si ritenesse sussistente una condotta colposa della ricorrente, mancherebbe l'indagine sulla rilevanza della medesima sul piano causale, con riguardo a fattori concorrenti, dovendosi escludere la rilevanza ostativa di condotte concausali. E invero, la condotta della ricorrente non avrebbe determinato il fatto storico emerso nella sentenza di patteggiamento, ricostruito in base ad attività di indagine. Così che il comportamento della ES non avrebbe provocato di per sé solo l'errore giudiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Si premette che nel caso in esame la revisione è stata disposta ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a) e al riguardo la sentenza della IV sezione di questa Suprema Corte ha precisato che è necessario valutare, in rapporto alla domanda di riparazione per errore giudiziario avanzata, se sia stato l'imputato, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiannento siano stati stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile. Poi, con giudizio ex ante, alla luce del caso concreto e delle conoscenze del soggetto agente, è necessario accertare se il ritenuto comportamento causale ed esclusivo sia altresì doloso o gravemente colposo. 2. In questa prospettiva, appare fondato il primo motivo. Risulta innanzitutto erronea, alla luce delle direttrici prima tratteggiate, la premessa per cui andava verificato il motivo per cui, il fatto dimostrativo della causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ritenuto esistente nel giudizio di revisione, non e' emerso nel giudizio concluso con patteggiamento. Tale premessa, per come formulata, pare richiamare il diverso criterio di verifica tratteggiato nella stessa sentenza di annullamento di rinvio per i casi di revisione ex art. 630 comma 1 lett c) cod. proc. pen., espressamente distinti da quelli ex art. 630 comma 1 lett. a), in cui si riconduce, da parte di questa Suprema Corte con la snetenza prima richiamata, la tematica in esame. Quanto poi, alla necessità, piuttosto, di procedere innanzitutto a verificare se sia stato l'imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento siano stati stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile, emerge una verifica quantomeno generica, posto che la Corte ha sostenuto che la sentenza di patteggiannento sarebbe stata adottata in base a dichiarazioni "sostanzialmente confessorie" ed al contenuto della consulenza del P.M., oltre poi a richiamare atti espressamente indicati come successivi alla sentenza stessa, e quindi chiaramente non pertinenti, per sostenere che la ricorrente avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità. Si tratta di considerazioni che innanzitutto non definiscono in maniera puntuale e precisa i fatti inconciliabili con quelli stabiliti con altra sentenza penale irrevocabile e le loro "fonti", con incidenza negativa sulla possibilità di stabilire altresì, come necessario, se gli stessi siano stati determinati dall'imputata, in rapporto causale e non concausale, posto che semplicemente la corte si limita a sostenere che la sentenza di patteggiamento sarebbe stata assunta su dichiarazioni della ES e su una consulenza del P.M., peraltro senza specificare i contenuti delle prime, circostanza tanto più necessaria laddove le richiamate dichiarazioni sono definite "sostanzialmente" confessorie, con incidenza, data tale approssimazione illustrativa, in ordine alla fondatezza anche del quarto motivo. In altri termini, il primo dictum della sentenza della sezione IV appare suscettibile di valido adempimento attraverso una stretta correlazione tra l'individuazione dei 4 fatti inconciliabili e relative "fonti" e la correlata specificazione di eventuali comportamenti dell'imputata che vi abbiano dato causa. Peraltro, a fronte di un perimetro circoscritto quanto ai fatti e condotte da esaminare, necessariamente delimitati nell'ambito di quanto riconducibile strettamente all'oggetto diretto della sentenza di patteggiamento revocata, appaiono distonici i richiami a condotte e dichiarazioni successive alla stessa. Si tratta di rilievi che sono di per sé sufficienti per ritenere assorbite le altre censure. 3. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Milano da svolgere alla luce dei principi di diritto di cui alla già citata sentenza della IV sezione di questa suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.