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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 326 / 2024
Il giudice NA Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 326 / 2024
promossa da
P. IVA , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 P.IVA_1
AG RA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 C.F._1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO ANGELO, giusta procura in atti,
-opposta- Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024, parte opponente impugnava l'atto di precetto, notificato in data 31 gennaio 2024, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 67.387,99 sulla scorta della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Palermo, n. 1198/2023, pubblicata il 16 gennaio 2024, con la quale la società ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di 77.273,71, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi sino alla data di deposito della CTU, ossia sino al 03.11.2023.
Eccepiva l'erroneità della somma ingiunta, chiedendo di dichiarare parzialmente nullo il provvedimento ingiunto, con vittoria di spese.
Si costituiva parte opposta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento delle somme.
Veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Nel caso di specie, parte opponente ha promosso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. che ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione,
l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, la riforma del diritto all'esecuzione, l'assenza di esecutività del titolo,
oppure ancora la modifica del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.
In particolare, i motivi di opposizione vertenti non su vizi del precetto o su fatti sopravvenuti estintivi del diritto creditorio, ma su vizi del titolo esecutivo sono rimessi alla cognizione del giudice dinanzi al quale il titolo è stato formato, per cui in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione. Nel caso di specie, parte opponente lamenta l'illegittimità della somma ingiunta in sentenza,
non avendo il ctu – nel corso del giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di Appello – decurtato dall'ammontare calcolato gli interessi e la rivalutazione sulla somma ricevuta in data 3
novembre 2021.
Invero, così ha argomentato in ricorso “il consulente non ha tenuto conto dell'avvenuto
pagamento effettuato nel corso del giudizio di appello, della somma di euro 20.000, operato dalla
società ricorrente in favore della resistente. Conseguentemente, se il consulente avesse tenuto conto
di tale acconto corrisposto in data 3 novembre 2021, l'importo da liquidare sarebbe stato inferiore di
circa 5000 € o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa a seguito della disponenda
consulenza tecnica”.
E' evidente, pertanto, che tale tipo di vizio non può essere fatto valere in sede di esecuzione,
dovendo parte opponente attivare gli ordinari mezzi di impugnazioni.
Né può dirsi cessata la materia del contendere – come richiesto da parte opposta – avendo la società dedotto di avere effettuato i pagamenti al solo scopo di evitare il pignoramento dei conti.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata con condanna di parte opponente alle spese di lite in ragione della soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione e condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, pari ad euro 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 01/10/2025.
IL GIUDICE
NA Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 326 / 2024
Il giudice NA Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 326 / 2024
promossa da
P. IVA , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 P.IVA_1
AG RA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 C.F._1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO ANGELO, giusta procura in atti,
-opposta- Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024, parte opponente impugnava l'atto di precetto, notificato in data 31 gennaio 2024, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 67.387,99 sulla scorta della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Palermo, n. 1198/2023, pubblicata il 16 gennaio 2024, con la quale la società ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di 77.273,71, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi sino alla data di deposito della CTU, ossia sino al 03.11.2023.
Eccepiva l'erroneità della somma ingiunta, chiedendo di dichiarare parzialmente nullo il provvedimento ingiunto, con vittoria di spese.
Si costituiva parte opposta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento delle somme.
Veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Nel caso di specie, parte opponente ha promosso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. che ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione,
l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, la riforma del diritto all'esecuzione, l'assenza di esecutività del titolo,
oppure ancora la modifica del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.
In particolare, i motivi di opposizione vertenti non su vizi del precetto o su fatti sopravvenuti estintivi del diritto creditorio, ma su vizi del titolo esecutivo sono rimessi alla cognizione del giudice dinanzi al quale il titolo è stato formato, per cui in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione. Nel caso di specie, parte opponente lamenta l'illegittimità della somma ingiunta in sentenza,
non avendo il ctu – nel corso del giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di Appello – decurtato dall'ammontare calcolato gli interessi e la rivalutazione sulla somma ricevuta in data 3
novembre 2021.
Invero, così ha argomentato in ricorso “il consulente non ha tenuto conto dell'avvenuto
pagamento effettuato nel corso del giudizio di appello, della somma di euro 20.000, operato dalla
società ricorrente in favore della resistente. Conseguentemente, se il consulente avesse tenuto conto
di tale acconto corrisposto in data 3 novembre 2021, l'importo da liquidare sarebbe stato inferiore di
circa 5000 € o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa a seguito della disponenda
consulenza tecnica”.
E' evidente, pertanto, che tale tipo di vizio non può essere fatto valere in sede di esecuzione,
dovendo parte opponente attivare gli ordinari mezzi di impugnazioni.
Né può dirsi cessata la materia del contendere – come richiesto da parte opposta – avendo la società dedotto di avere effettuato i pagamenti al solo scopo di evitare il pignoramento dei conti.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata con condanna di parte opponente alle spese di lite in ragione della soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione e condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, pari ad euro 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 01/10/2025.
IL GIUDICE
NA Di LV