TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 335
TAR
Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
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Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; violazione della legge 104/92 per aver limitato le sedi di gradimento; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, del principio del giusto procedimento

    Il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c) del cod. proc. amm., per essere venuto meno l’interesse alla sua decisione dopo che l’oggetto del relativo gravame -ossia l’iniziale provvedimento di diniego della domanda di trasferimento temporaneo della sede di servizio del ricorrente- è stato superato dall’adozione del provvedimento di trasferimento del militare presso la sede di -OMISSIS-, tempestivamente gravato di motivi aggiunti. È su quest’ultimo provvedimento che si concentra oramai l’interesse annullatorio declinato dal ricorrente.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art.33 c.5 e dell’art.981 del com poiché’ pur in presenza delle condizioni di legge per concedere l’a.t. la p.a. continua a denegarla sulla base di motivazioni illogiche contraddittorie e contra legem; illegittimità del provvedimento per ingiusta manifesta; malcelato uso del potere tecnico discrezionale per fini diversi

    Il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c) del cod. proc. amm., per essere venuto meno l’interesse alla sua decisione dopo che l’oggetto del relativo gravame -ossia l’iniziale provvedimento di diniego della domanda di trasferimento temporaneo della sede di servizio del ricorrente- è stato superato dall’adozione del provvedimento di trasferimento del militare presso la sede di -OMISSIS-, tempestivamente gravato di motivi aggiunti. È su quest’ultimo provvedimento che si concentra oramai l’interesse annullatorio declinato dal ricorrente.

  • Improcedibile
    Violazione del buon andamento della p.a. ex art.97; violazione dell’art.33 c.5 Legge 104/92 e dell’art.981 D.Lgs. 15.3.2010 n.66

    Il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c) del cod. proc. amm., per essere venuto meno l’interesse alla sua decisione dopo che l’oggetto del relativo gravame -ossia l’iniziale provvedimento di diniego della domanda di trasferimento temporaneo della sede di servizio del ricorrente- è stato superato dall’adozione del provvedimento di trasferimento del militare presso la sede di -OMISSIS-, tempestivamente gravato di motivi aggiunti. È su quest’ultimo provvedimento che si concentra oramai l’interesse annullatorio declinato dal ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.33 c.5 legge 104/92 e dell’art.981 del com poiché pur in presenza delle condizioni di legge per concedere l’a.t. la p.a. continua di fatto a denegarla per poi in esecuzione del giudicato sulla base di motivazioni illogiche contraddittorie e contra legem

    La peculiarità del caso in esame sta nella circostanza che, a seguito del remand cautelare, il ricorrente è stato trasferito presso una delle sedi espressamente indicate nell’originaria domanda. Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non è dunque un provvedimento di rigetto, nemmeno in forma silente, della domanda di trasferimento del ricorrente, che viceversa è stata accolta assegnandolo in via temporanea presso la sede di -OMISSIS- indicata nell’istanza del giugno 2022. È vero che la preferenza per tale sede era stata espressa in via subordinata a quella di -OMISSIS-, ma tale graduazione non la rende sede non richiesta, essendo essa compresa all’interno del perimetro della domanda dell’interessato. Ciò influisce sull’onere motivazionale esigibile nei confronti dell’Amministrazione, dalla quale non può pretendersi uno specifico dovere di giustificare l’opzione per la sede di -OMISSIS- al posto di quella di -OMISSIS-, rientrando anche la prima nelle alternative prospettate dal militare. E tanto influisce anche sulla necessità di instaurare un contraddittorio previo con il militare stesso, che di fatto aveva già manifestato il suo consenso preventivo anche rispetto alla sede di -OMISSIS- in fase di presentazione della domanda di trasferimento. Del resto, a livello logico nell’assegnazione della sede di -OMISSIS- è anche implicita la non percorribilità della sede di -OMISSIS-. Va parimenti data la giusta evidenza al fatto che con la domanda di trasferimento ex art. 33, comma 5°, della L. n. 104/1992, l’istante non fa valere un proprio diritto soggettivo ma pretese aventi la natura di interesse legittimo. Di conseguenza, l’Amministrazione aveva il dovere di bilanciare l’interesse privato con gli interessi pubblici. La giurisprudenza amministrativa ritiene che l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, stia a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, debba sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione di organico della sede di destinazione, per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento. Il fatto che la sede di -OMISSIS- fosse indicata come prima preferenza e che l’Amministrazione abbia optato per la sede di -OMISSIS-, parimenti gradita, rende implicitamente intelligibile che la sede di -OMISSIS- non era disponibile. L’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che l’assegnazione a tale sede non era compatibile con le esigenze organizzative del momento, perché presso la stessa non vi erano vacanze di organico per la posizione di tecnico elettrogenista ricoperta dal ricorrente, che invece era richiesta e poteva essere utilmente svolta a -OMISSIS-. Il codice dell’ordinamento militare prevede che al personale militare si applichino le norme sui trasferimenti per assistere familiari disabili, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. La posizione organica rivestita dal richiedente, oltre al suo ruolo e al grado, costituiva un ulteriore elemento da prendere in considerazione in fase di esame della domanda di trasferimento, che dunque non sarebbe stato giustificato se avesse comportato l’effetto di adibire il militare a mansioni diverse da quelle effettivamente espletate.

  • Rigettato
    Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; violazione della legge 104/92 per aver negato l’a.t. alla sede di gradimento indicata in via prioritaria; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e del principio del giusto procedimento

    La peculiarità del caso in esame sta nella circostanza che, a seguito del remand cautelare, il ricorrente è stato trasferito presso una delle sedi espressamente indicate nell’originaria domanda. Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non è dunque un provvedimento di rigetto, nemmeno in forma silente, della domanda di trasferimento del ricorrente, che viceversa è stata accolta assegnandolo in via temporanea presso la sede di -OMISSIS- indicata nell’istanza del giugno 2022. È vero che la preferenza per tale sede era stata espressa in via subordinata a quella di -OMISSIS-, ma tale graduazione non la rende sede non richiesta, essendo essa compresa all’interno del perimetro della domanda dell’interessato. Ciò influisce sull’onere motivazionale esigibile nei confronti dell’Amministrazione, dalla quale non può pretendersi uno specifico dovere di giustificare l’opzione per la sede di -OMISSIS- al posto di quella di -OMISSIS-, rientrando anche la prima nelle alternative prospettate dal militare. E tanto influisce anche sulla necessità di instaurare un contraddittorio previo con il militare stesso, che di fatto aveva già manifestato il suo consenso preventivo anche rispetto alla sede di -OMISSIS- in fase di presentazione della domanda di trasferimento. Del resto, a livello logico nell’assegnazione della sede di -OMISSIS- è anche implicita la non percorribilità della sede di -OMISSIS-. Va parimenti data la giusta evidenza al fatto che con la domanda di trasferimento ex art. 33, comma 5°, della L. n. 104/1992, l’istante non fa valere un proprio diritto soggettivo ma pretese aventi la natura di interesse legittimo. Di conseguenza, l’Amministrazione aveva il dovere di bilanciare l’interesse privato con gli interessi pubblici. La giurisprudenza amministrativa ritiene che l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, stia a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, debba sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione di organico della sede di destinazione, per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento. Il fatto che la sede di -OMISSIS- fosse indicata come prima preferenza e che l’Amministrazione abbia optato per la sede di -OMISSIS-, parimenti gradita, rende implicitamente intelligibile che la sede di -OMISSIS- non era disponibile. L’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che l’assegnazione a tale sede non era compatibile con le esigenze organizzative del momento, perché presso la stessa non vi erano vacanze di organico per la posizione di tecnico elettrogenista ricoperta dal ricorrente, che invece era richiesta e poteva essere utilmente svolta a -OMISSIS-. Il codice dell’ordinamento militare prevede che al personale militare si applichino le norme sui trasferimenti per assistere familiari disabili, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. La posizione organica rivestita dal richiedente, oltre al suo ruolo e al grado, costituiva un ulteriore elemento da prendere in considerazione in fase di esame della domanda di trasferimento, che dunque non sarebbe stato giustificato se avesse comportato l’effetto di adibire il militare a mansioni diverse da quelle effettivamente espletate.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da un militare, in servizio come tecnico elettrogenista, avverso il diniego della sua istanza di trasferimento temporaneo ai sensi della Legge n. 104/1992 e dell'art. 981 del Codice dell'Ordinamento Militare, motivata dalla necessità di assistere il suocero disabile. Il ricorrente lamentava, con il ricorso introduttivo, un difetto di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi, nonché la violazione della normativa di riferimento per aver limitato le sedi di gradimento e per aver negato il trasferimento sulla base di motivazioni illogiche e contra legem, ritenendo che la presenza di un altro familiare idoneo all'assistenza non potesse precludere il suo diritto. Successivamente, a seguito di un'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame del diniego, l'Amministrazione aveva accolto l'istanza, disponendo il trasferimento presso una sede indicata in via subordinata dal militare. Quest'ultimo, con motivi aggiunti, impugnava tale provvedimento, lamentando di non essere stato trasferito nella sede di sua primaria preferenza, di difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorio, e di violazione della normativa che privilegia la sede più vicina al domicilio del disabile. L'Amministrazione si era opposta, eccependo l'inammissibilità dei motivi aggiunti per il carattere favorevole del provvedimento sopravvenuto e per acquiescenza, e sostenendo nel merito l'impossibilità di accogliere la sede di prima preferenza per carenza di posti vacanti per la specifica mansione del ricorrente.

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ritenendo venuto meno l'interesse alla sua decisione a seguito dell'adozione del provvedimento di trasferimento, che aveva superato l'atto impugnato con il ricorso originario, e su cui si concentrava ormai l'interesse annullatorio del ricorrente. I motivi aggiunti sono stati invece rigettati. Il Collegio ha argomentato che, essendo il militare stato trasferito presso una delle sedi da lui indicate, il provvedimento impugnato non costituiva un rigetto, ma un'accettazione parziale della sua istanza. Pertanto, non sussisteva un onere motivazionale specifico per giustificare l'opzione per la sede subordinata rispetto a quella principale, né la necessità di un contraddittorio preventivo, avendo il militare già manifestato il suo consenso anche per la sede di assegnazione. Inoltre, è stato ribadito che la domanda di trasferimento ai sensi della L. n. 104/1992 configura un interesse legittimo, che richiede il bilanciamento con gli interessi pubblici. L'Amministrazione aveva dimostrato l'impossibilità di accogliere la sede di prima preferenza per carenza di posti vacanti per la specifica qualifica del ricorrente, in conformità con l'interpretazione giurisprudenziale dell'inciso "ove possibile" e con le disposizioni dell'art. 981 del c.o.m., che prevedono la disponibilità di posizioni organiche vacanti. Di conseguenza, le censure mosse con i motivi aggiunti sono state ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 335
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 335
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo