Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
per l'annullamento
Quanto al ricorso introduttivo:
-del provvedimento del Ministero della Difesa assunto al prot. n. M_D -OMISSIS-, con il quale è stata denegata l'istanza del ricorrente di trasferimento ex lege n. 104/1992;
-del provvedimento di preavviso di rigetto emanato dal Ministero della Difesa;
Quanto ai motivi aggiunti presentati il 20.3.2023:
-del provvedimento del Ministero della Difesa assunto al prot. n. M_D -OMISSIS-, di accoglimento dell'istanza di trasferimento ex lege n. 104/92 per la sede di -OMISSIS-;
-del provvedimento del 235° Reggimento Addestramento Volontari “-OMISSIS-;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. ES VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 3-8.6.2022 il -OMISSIS- -OMISSIS-, in servizio effettivo presso il -OMISSIS-con l’incarico di tecnico elettrogenista, ha chiesto il trasferimento temporaneo presso la sede di servizio di -OMISSIS-o, in subordine, di -OMISSIS-, ai sensi della L. n. 104/1992 (art. 33) e dell’art. 981 del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.).
Il militare ha dichiarato l’esigenza di assistere il suocero disabile.
L’Amministrazione ha prima preavvisato dell’intenzione di voler rigettare l’istanza e, acquisite le osservazioni del graduato, ha poi definitivamente denegato il trasferimento.
2. Il provvedimento di rigetto è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, corredato da istanza cautelare e affidato ai motivi così rubricati “ 1. Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; violazione della legge 104/92 per aver limitato le sedi di gradimento; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, del principio del giusto procedimento; 2. Violazione dell’art.33 c.5 e dell’art.981 del com poiché’ pur in presenza delle condizioni di legge per concedere l’a.t. la p.a. continua a denegarla sulla base di motivazioni illogiche contraddittorie e contra legem; illegittimità del provvedimento per ingiusta manifesta; malcelato uso del potere tecnico discrezionale per fini diversi; 3. Violazione del buon andamento della p.a. ex art.97; violazione dell’art.33 c.5 Legge 104/92 e dell’art.981 D.Lgs. 15.3.2010 n.66”.
In sintesi, secondo il ricorrente la motivazione del rigetto sarebbe generica o di stile oltreché illogica, limitandosi a ritenere preclusiva al trasferimento la presenza di altro familiare del disabile (la figlia) che potrebbe fornirgli assistenza. Sarebbe stata così vanificata la ratio assistenziale della disciplina sui trasferimenti temporanei del personale militare. Senza nemmeno contare sul fatto che gli interessi pubblici coinciderebbero con quelli privati, attesa la presenza di posti vacanti nelle sedi richieste dal ricorrente.
3. Si è costituto in giudizio il Ministero della Difesa opponendosi all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensiva ai fini del riesame del diniego, apparendo fondata la censura di carenza di motivazione del provvedimento.
5. Per l’effetto il Ministero della Difesa si è rideterminato accogliendo l’istanza di trasferimento del militare presso il -OMISSIS- di -OMISSIS-, con decorrenza dal 23.1.2023.
6. Il ricorrente ha impugnato anche quest’ultimo provvedimento promuovendo motivi aggiunti, che fanno valere, previa nuova istanza di sospensione cautelare, i motivi di illegittimità così intestati “ 1. Violazione dell’art.33 c.5 legge 104/92 e dell’art.981 del com poiché pur in presenza delle condizioni di legge per concedere l’a.t. la p.a. continua di fatto a denegarla per poi in esecuzione del giudicato sulla base di motivazioni illogiche contraddittorie e contra legem; 2. Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; violazione della legge 104/92 per aver negato l’a.t. alla sede di gradimento indicata in via prioritaria; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e del principio del giusto procedimento”.
In sostanza il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione non lo abbia trasferito nella più gradita sede di -OMISSIS-, spostandolo in quella di -OMISSIS- che nelle preferenze era stata indicata solo in via subordinata. Il provvedimento non conterrebbe la motivazione di una tale scelta, sarebbe stato assunto senza contraddittorio, violerebbe la disciplina che prevede il trasferimento nella sede più vicina a quella del disabile e non avrebbe considerato le vacanze di posti nella sede di -OMISSIS-, sia con riferimento all’incarico di elettrogenista che per incarichi generici.
7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico dello Stato Maggiore dell’Esercito, onerandolo del deposito di una relazione sui fatti di causa e di copia di tutti gli atti e documenti pertinenti.
8. L’Amministrazione ha adempiuto alla richiesta, anche depositando una relazione interna che evidenzia l’inammissibilità dei motivi aggiunti sia per il carattere favorevole del provvedimento sopravvenuto, che in definitiva ha accolto l’istanza del militare trasferendolo in una delle sedi da questi indicate, e sia per acquiescenza della sede di -OMISSIS-, ove il ricorrente si è in effetti trasferito. Nel merito, l’Amministrazione ha in ogni caso rilevato che nella sede di -OMISSIS-non vi erano posti vacanti per l’incarico di tecnico elettrogenista ricoperto dal ricorrente. L’opzione per la sede di -OMISSIS-non era dunque percorribile.
A questi rilievi il militare ha controdedotto con memoria depositata in vista dell’udienza cautelare del 24.5.2023, all’esito della quale la richiesta di sospensiva è stata rigettata con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
9. Il 10.3.2026 il ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, corredata da nuova documentazione, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
10. All’udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3°, del cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e dopo la discussione del legale del ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In via preliminare il Tribunale rileva che non terrà conto della memoria e della documentazione depositata dal ricorrente il 10.3.2026, vale a dire al di fuori dei termini di cui all’art. 73 del cod. proc. amm., senza che ricorrano e/o siano state dimostrate le condizioni di cui all’art. 54 del cod. proc. amm. per ammettere, in via eccezionale, il deposito tardivo.
12. Ciò statuito, il ricorso è improcedibile, mentre invece i motivi aggiunti sono infondati.
Il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c) del cod. proc. amm., per essere venuto meno l’interesse alla sua decisione dopo che l’oggetto del relativo gravame -ossia l’iniziale provvedimento di diniego della domanda di trasferimento temporaneo della sede di servizio del ricorrente- è stato superato dall’adozione del provvedimento di trasferimento del militare presso la sede di -OMISSIS-, tempestivamente gravato di motivi aggiunti. È su quest’ultimo provvedimento che si concentra oramai l’interesse annullatorio declinato dal ricorrente.
Non resta, quindi, che dichiarare improcedibile il ricorso originario per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
13. I motivi aggiunti vanno invece rigettati, e tanto esime il Collegio dal pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione intimata.
13.1. Con due motivi, da esaminare unitariamente per la stretta comunanza delle questioni che sottopongono, il ricorrente si duole del carattere immotivato del suo trasferimento a -OMISSIS-, lamentandosi dell’assenza di ragioni che hanno portato l’Amministrazione a disattendere la sede di -OMISSIS-richiesta in via principale. In quest’ultima sede vi sarebbero state delle vacanze di organico colmabili con la venuta del ricorrente, che non necessariamente avrebbe dovuto svolgere le stesse mansioni della sede di provenienza. Non sarebbe stato garantito il contraddittorio anteriormente all’adozione del provvedimento finale. Infine, l’assegnazione temporanea a -OMISSIS-avrebbe consentito al militare di attendere alla difficile situazione dei suoi due suoceri e della figlia di appena sette anni, anch’ella con problemi di salute.
13.2. Le doglianze, pur suggestive, non sono percorribili.
La peculiarità del caso in esame sta nella circostanza che, a seguito del remand cautelare, il ricorrente è stato trasferito presso una delle sedi espressamente indicate nell’originaria domanda.
Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non è dunque un provvedimento di rigetto, nemmeno in forma silente, della domanda di trasferimento del ricorrente, che viceversa è stata accolta assegnandolo in via temporanea presso la sede di -OMISSIS- indicata nell’istanza del giugno 2022.
È vero che la preferenza per tale sede era stata espressa in via subordinata a quella di -OMISSIS-, ma tale graduazione non la rende sede non richiesta, essendo essa compresa all’interno del perimetro della domanda dell’interessato.
Ciò influisce necessariamente sull’onere motivazionale esigibile nei confronti dell’Amministrazione, dalla quale non può pretendersi uno specifico dovere di giustificare l’opzione per la sede di -OMISSIS- al posto di quella di -OMISSIS-, rientrando anche la prima nelle alternative prospettate dal militare.
E tanto influisce anche sulla necessità di instaurare un contraddittorio previo con il militare stesso, che di fatto aveva già manifestato il suo consenso preventivo anche rispetto alla sede di -OMISSIS- in fase di presentazione della domanda di trasferimento.
Del resto, a livello logico nell’assegnazione della sede di -OMISSIS- è anche implicita la non percorribilità della sede di -OMISSIS-.
Va parimenti data la giusta evidenza al fatto che con la domanda di trasferimento ex art. 33, comma 5°, della L. n. 104/1992, l’istante non fa valere un proprio diritto soggettivo ma pretese aventi la natura di interesse legittimo.
Di conseguenza, l’Amministrazione aveva il dovere di bilanciare l’interesse privato con gli interessi pubblici.
Difatti la citata norma prevede che: “ 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” .
Ora, secondo la giurisprudenza amministrativa l’inciso “ ove possibile ”, contenuto nella predetta disposizione, sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, debba sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione di organico della sede di destinazione, per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819).
Ebbene, il fatto che la sede di -OMISSIS-fosse indicata come prima preferenza e che l’Amministrazione abbia optato per la sede di -OMISSIS-, parimenti gradita, rende implicitamente intelligibile che la sede di -OMISSIS-non era disponibile.
E in questo senso l’Amministrazione, per la sede di -OMISSIS-, ha infatti dimostrato in giudizio che l’assegnazione a tale sede non era compatibile con le esigenze organizzative del momento, perché presso la stessa non vi erano vacanze di organico per la posizione di tecnico elettrogenista ricoperta dal ricorrente, che invece era richiesta e poteva essere utilmente svolta a -OMISSIS-.
Il Collegio non può nemmeno esimersi dal chiarire che ai sensi dell’art. 981 del codice dell’ordinamento militare:
“ 1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”.
La posizione organica rivestita dal richiedente, oltre al suo ruolo e al grado, costituiva dunque un ulteriore elemento da prendere in considerazione in fase di esame della domanda di trasferimento, che dunque non sarebbe stato giustificato se avesse comportato l’effetto di adibire il militare a mansioni diverse da quelle effettivamente espletate, per il raggiungimento delle quali il militare ha completato un percorso formativo allo scopo di soddisfare specifiche ed effettive esigenze degli organici degli Enti militari esistenti.
Il provvedimento impugnato resiste dunque a tutte le censure articolate dal ricorrente con i motivi aggiunti, che per l’effetto vanno rigettati.
14. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e i motivi aggiunti devono essere rigettati.
15. Sembra tuttavia equo, in ragione della natura degli interessi coinvolti, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
2) respinge i motivi aggiunti.
3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1° e 4°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
ES VI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES VI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.