Art. 2.
L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani e' autorizzato a contrarre, ai sensi dell' articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24 , e dello articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , e' elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi.
L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani e' autorizzato a contrarre, ai sensi dell' articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24 , e dello articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , e' elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi.