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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1915/2021 depositato il 03/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 124/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900005948000 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900006238000 IRES-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al nr. 114/2020 R.G.R. la società Ricorrente_1 s.r.l. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari chiedendo l'annullamento delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria nr.
0147201900005948000 e n. 01476201900006238000 notificate a mezzo pec, rispettivamente, il 28/10/2019 ed il 05/11/2019 per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali in precedenza notificate.
Con sentenza nr. 124/21 del 18/12/2020 depositata il 20/01/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di
Bari rigettava il ricorso condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 15000,00 oltre accessori.
Con tempestivo atto di appello la società , rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2 chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi in appresso indicati, con annullamento degli atti impugnati in primo grado:
1) Violazione dell'art. 24, comma 2 Cost., nonché dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 59.
2) Violazione dell'art. 7, comma 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 58 DPR 29 settembre 1973,
n. 600, nonché degli artt. 12, 24 e 46 DPR 29 settembre 1973, n. 602 per essere l'Ade-R di Bari territorialmente incompetente.
3) Violazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 42, comma 3 DPR 29 settembre 1973, n. 600.
4) Violazione dell'art. 53, comma 1 Cost. e dell'art. 97, comma 2 Cost., nonché dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5) Violazione del principio europeo di proporzionalità, nonché degli artt. 10, comma 1 e 17 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni in materia di “Statuto dei diritti del contribuente”; di seguito, lo
Statuto), dell'art. 97, comma 2 Cost. e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6) Violazione del divieto di abuso del processo. Violazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonché dei principi di correttezza e buona fede.
7) Violazione degli artt. 7 e 17 dello Statuto, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 24, comma 2 e 97, comma 2 Cost.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituitasi in giudizio, nel riportarsi alle conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, chiedeva la conferma della sentenza appellata.
All'udienza odierna l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le comunicazioni di cui è causa sono state emesse dall'articolazione territoriale di Bari dell'Agente della riscossione ( Agenzia delle entrate-Riscossione Indirizzo_1 ) e sono state indirizzate alla Società_1 S.P.A. Indirizzo_2.
Sono state notificate, rispettivamente, il 28 ottobre 2019 ed il 5 novembre 2019.
All'epoca di entrambe le notificazioni, la sede della società Ricorrente_1 era in Luogo_1 alla Indirizzo_2 nr. 21, a seguito di delibera verbalizzata dal notaio Nominativo_2 di Bari in data 24 novembre 2017.
L'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Bari veniva eccepita nel corso del giudizio di primo grado, ma l'eccezione veniva tuttavia disattesa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che la rigettava sul duplice rilievo che la questione era da ritenersi oramai superata a seguito della riforma del sistema di riscossione disposta dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203 e che la sede societaria di Milano doveva ritenersi una mera “domiciliazione presso terzi”, persistendo lo svolgimento dell'attività nel comune di Luogo_2).
A siffatta ultima conclusione la Commissione Tributaria Provinciale di Bari perveniva sulla base di plurime argomentazioni che tuttavia questa Corte non ritiene di condividere.
La prima è che lo spostamento della sede legale non sarebbe stata adeguatamente provata, non avendo la parte prodotto in giudizio la copia del verbale di assemblea straordinaria e della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Trattasi di affermazioni non condivisibili.
Il trasferimento della sede risulta “ per tabulas” dalla visura camerale sopra richiamata ( allegato nr. 2 della produzione della appellante) ovvero da un atto proveniente da un pubblico ufficiale, la cui veridicità non appare contestata.
Non condivisibile appare, inoltre, l'assunto che si ritrova nella sentenza appellata, secondo il quale il Comune di Luogo_1 non sarebbe quello in cui il soggetto ( ovvero la società ) svolgeva in modo continuativo la principale attività. A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto, nell'esercizio di poteri istruttori ex officio, consultando siti internet, google map, pagine gialle, e stradario della città di Luogo_1 dalle quali non sarebbe risultata la presenza della sede della società. Di qui, la conclusione che quella di Luogo_1 sarebbe stata una mera sede di domiciliazione presso terzi.
Ora, in disparte la constatazione che le risultanze di tali accertamenti non sono in atti e che sono altresì ignote le specifiche modalità con le quali i siti internet sono stati consultati, si osserva da parte di questa
Corte che le fonti informative sulle quali la Commissione ha ritenuto di fondare la decisione, alle quali non
è riconosciuta dall'ordinamento alcuna fede pubblica, sono contrastate dalle risultanze della visura camerale.
Non risultano, peraltro, tentativi di notifiche di atti, presso la sede di Luogo_1 , non andati a buon fine, mentre emerge dalla documentazione prodotta dall'appellante che, con riferimento ad altre procedure di riscossione,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ebbe ad annullare in autotutela gli atti poiché era errata l'indicazione del tribunale competente, ovvero quello di Luogo_3.
Ci si intende riferire, in particolare , alla revoca del pignoramento presso terzi n. 014/2019/256059 ( Società_1 S.P.A. / Società_2 SRL con sede in Luogo_4 ) per il quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di BARI ( Esecuzioni Mobiliari RGE n. 3926/2019-1) ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Deve dunque ritenersi che il domicilio della società fosse quello di Luogo_1 e che detta circostanza fosse ben nota all'agente della riscossione..
Tanto premesso, sulla questione della competenza territoriale dell'Agente della Riscossione è intervenuta la Suprema Corte ( Sez. Trib. ordinanza n. 23889 del 5 settembre 2024 ) affermando che : “ In tema di riscossione mediante ruolo, gli artt. 24 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono implicitamente abrogati a seguito dell'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione operato dall'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 e dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
La nozione di circoscrizione territoriale di cui all'art. 1, lett. c), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, mantiene rilevanza e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Ne consegue che è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, l'atto di intimazione emesso dall'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione l'ufficio deve consegnare il ruolo all'articolazione territoriale cui esso si riferisce, in coerenza con il criterio di competenza previsto dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e con l'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che individua la competenza del giudice tributario in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato. Tale interpretazione trova fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione ad un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale”.
Il medesimo orientamento è stato espresso in tempi ancora più recenti, statuendo che ( Sez. 5 - , Sentenza
n. 1668 del 23/01/2025 ) “ In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973”.
Trattandosi quindi di atti illegittimi per carenza di competenza territoriale, la sentenza appellata deve essere riformata, con accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti impugnati.
Il carattere assorbente dell'eccezione esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di appello.
La particolare natura della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1915/2021 depositato il 03/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 124/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900005948000 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900006238000 IRES-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al nr. 114/2020 R.G.R. la società Ricorrente_1 s.r.l. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari chiedendo l'annullamento delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria nr.
0147201900005948000 e n. 01476201900006238000 notificate a mezzo pec, rispettivamente, il 28/10/2019 ed il 05/11/2019 per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali in precedenza notificate.
Con sentenza nr. 124/21 del 18/12/2020 depositata il 20/01/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di
Bari rigettava il ricorso condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 15000,00 oltre accessori.
Con tempestivo atto di appello la società , rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2 chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi in appresso indicati, con annullamento degli atti impugnati in primo grado:
1) Violazione dell'art. 24, comma 2 Cost., nonché dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 59.
2) Violazione dell'art. 7, comma 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 58 DPR 29 settembre 1973,
n. 600, nonché degli artt. 12, 24 e 46 DPR 29 settembre 1973, n. 602 per essere l'Ade-R di Bari territorialmente incompetente.
3) Violazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 42, comma 3 DPR 29 settembre 1973, n. 600.
4) Violazione dell'art. 53, comma 1 Cost. e dell'art. 97, comma 2 Cost., nonché dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5) Violazione del principio europeo di proporzionalità, nonché degli artt. 10, comma 1 e 17 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni in materia di “Statuto dei diritti del contribuente”; di seguito, lo
Statuto), dell'art. 97, comma 2 Cost. e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6) Violazione del divieto di abuso del processo. Violazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonché dei principi di correttezza e buona fede.
7) Violazione degli artt. 7 e 17 dello Statuto, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 24, comma 2 e 97, comma 2 Cost.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituitasi in giudizio, nel riportarsi alle conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, chiedeva la conferma della sentenza appellata.
All'udienza odierna l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le comunicazioni di cui è causa sono state emesse dall'articolazione territoriale di Bari dell'Agente della riscossione ( Agenzia delle entrate-Riscossione Indirizzo_1 ) e sono state indirizzate alla Società_1 S.P.A. Indirizzo_2.
Sono state notificate, rispettivamente, il 28 ottobre 2019 ed il 5 novembre 2019.
All'epoca di entrambe le notificazioni, la sede della società Ricorrente_1 era in Luogo_1 alla Indirizzo_2 nr. 21, a seguito di delibera verbalizzata dal notaio Nominativo_2 di Bari in data 24 novembre 2017.
L'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Bari veniva eccepita nel corso del giudizio di primo grado, ma l'eccezione veniva tuttavia disattesa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che la rigettava sul duplice rilievo che la questione era da ritenersi oramai superata a seguito della riforma del sistema di riscossione disposta dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203 e che la sede societaria di Milano doveva ritenersi una mera “domiciliazione presso terzi”, persistendo lo svolgimento dell'attività nel comune di Luogo_2).
A siffatta ultima conclusione la Commissione Tributaria Provinciale di Bari perveniva sulla base di plurime argomentazioni che tuttavia questa Corte non ritiene di condividere.
La prima è che lo spostamento della sede legale non sarebbe stata adeguatamente provata, non avendo la parte prodotto in giudizio la copia del verbale di assemblea straordinaria e della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Trattasi di affermazioni non condivisibili.
Il trasferimento della sede risulta “ per tabulas” dalla visura camerale sopra richiamata ( allegato nr. 2 della produzione della appellante) ovvero da un atto proveniente da un pubblico ufficiale, la cui veridicità non appare contestata.
Non condivisibile appare, inoltre, l'assunto che si ritrova nella sentenza appellata, secondo il quale il Comune di Luogo_1 non sarebbe quello in cui il soggetto ( ovvero la società ) svolgeva in modo continuativo la principale attività. A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto, nell'esercizio di poteri istruttori ex officio, consultando siti internet, google map, pagine gialle, e stradario della città di Luogo_1 dalle quali non sarebbe risultata la presenza della sede della società. Di qui, la conclusione che quella di Luogo_1 sarebbe stata una mera sede di domiciliazione presso terzi.
Ora, in disparte la constatazione che le risultanze di tali accertamenti non sono in atti e che sono altresì ignote le specifiche modalità con le quali i siti internet sono stati consultati, si osserva da parte di questa
Corte che le fonti informative sulle quali la Commissione ha ritenuto di fondare la decisione, alle quali non
è riconosciuta dall'ordinamento alcuna fede pubblica, sono contrastate dalle risultanze della visura camerale.
Non risultano, peraltro, tentativi di notifiche di atti, presso la sede di Luogo_1 , non andati a buon fine, mentre emerge dalla documentazione prodotta dall'appellante che, con riferimento ad altre procedure di riscossione,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ebbe ad annullare in autotutela gli atti poiché era errata l'indicazione del tribunale competente, ovvero quello di Luogo_3.
Ci si intende riferire, in particolare , alla revoca del pignoramento presso terzi n. 014/2019/256059 ( Società_1 S.P.A. / Società_2 SRL con sede in Luogo_4 ) per il quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di BARI ( Esecuzioni Mobiliari RGE n. 3926/2019-1) ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Deve dunque ritenersi che il domicilio della società fosse quello di Luogo_1 e che detta circostanza fosse ben nota all'agente della riscossione..
Tanto premesso, sulla questione della competenza territoriale dell'Agente della Riscossione è intervenuta la Suprema Corte ( Sez. Trib. ordinanza n. 23889 del 5 settembre 2024 ) affermando che : “ In tema di riscossione mediante ruolo, gli artt. 24 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono implicitamente abrogati a seguito dell'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione operato dall'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 e dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
La nozione di circoscrizione territoriale di cui all'art. 1, lett. c), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, mantiene rilevanza e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Ne consegue che è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, l'atto di intimazione emesso dall'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione l'ufficio deve consegnare il ruolo all'articolazione territoriale cui esso si riferisce, in coerenza con il criterio di competenza previsto dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e con l'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che individua la competenza del giudice tributario in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato. Tale interpretazione trova fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione ad un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale”.
Il medesimo orientamento è stato espresso in tempi ancora più recenti, statuendo che ( Sez. 5 - , Sentenza
n. 1668 del 23/01/2025 ) “ In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973”.
Trattandosi quindi di atti illegittimi per carenza di competenza territoriale, la sentenza appellata deve essere riformata, con accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti impugnati.
Il carattere assorbente dell'eccezione esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di appello.
La particolare natura della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.