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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5167/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 17/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M131400066885U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_4 S.A.S. in persona del legale rappr. pro tempore, Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_2, appellante:
in riforma della impugnata sentenza dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese e compensi.
Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
ritenere inammissibili e infondati, nel merito, tutti i motivi di appello e, per l'effetto, rigettarli, confermando l'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Ragusa, Sez. 3^, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 16 bis, comma 3, d. lvo n. 546/1992.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
I contribuenti proponevano quindi appello. Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con comparsa di costituzione e memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 16 bis, al co. 3, nella formulazione applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dall'1.7.2019, stabilisce che “ le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure il ricorso introduttivo del presente giudizio non era nativo digitale, ma redatto in forma cartacea, ed, inoltre, depositato mediante consegna a mani presso la sede di
Ragusa della resistente Agenzia.
Quanto precede non è stato contestato dagli appellanti che hanno invocato il principio di cui al terzo comma dell'art. 156 c. p. c., cioè la sanatoria dell'atto nullo per avere esso raggiunto lo scopo al quale era destinato.
Tale possibilità è stata esclusa dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4815/2025 secondo la quale “ a seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d. l.vo n. 546/1992, come modificato dall'art. 6 bis del
D. L. n. 119/2018, conv. con modificazioni della l. n. 136/2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione di norma primaria;
le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal D. M. n. 163 del 2013 e dai successivi decreti di attuazione”.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_4 s. a. s., Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 avverso la sentenza n. 150/2022 pronunziata il 27.5.2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Sez. 3°;
condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del presente grado che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5167/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 17/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M131400066885U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_4 S.A.S. in persona del legale rappr. pro tempore, Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_2, appellante:
in riforma della impugnata sentenza dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese e compensi.
Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
ritenere inammissibili e infondati, nel merito, tutti i motivi di appello e, per l'effetto, rigettarli, confermando l'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Ragusa, Sez. 3^, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 16 bis, comma 3, d. lvo n. 546/1992.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
I contribuenti proponevano quindi appello. Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con comparsa di costituzione e memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 16 bis, al co. 3, nella formulazione applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dall'1.7.2019, stabilisce che “ le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure il ricorso introduttivo del presente giudizio non era nativo digitale, ma redatto in forma cartacea, ed, inoltre, depositato mediante consegna a mani presso la sede di
Ragusa della resistente Agenzia.
Quanto precede non è stato contestato dagli appellanti che hanno invocato il principio di cui al terzo comma dell'art. 156 c. p. c., cioè la sanatoria dell'atto nullo per avere esso raggiunto lo scopo al quale era destinato.
Tale possibilità è stata esclusa dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4815/2025 secondo la quale “ a seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d. l.vo n. 546/1992, come modificato dall'art. 6 bis del
D. L. n. 119/2018, conv. con modificazioni della l. n. 136/2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione di norma primaria;
le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal D. M. n. 163 del 2013 e dai successivi decreti di attuazione”.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_4 s. a. s., Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 avverso la sentenza n. 150/2022 pronunziata il 27.5.2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Sez. 3°;
condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del presente grado che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato