Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 779
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 16 bis, comma 3, d. lvo n. 546/1992

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la normativa sull'obbligo di deposito telematico degli atti processuali non ammette sanatoria per raggiungimento dello scopo, come stabilito dalla Suprema Corte.

  • Rigettato
    Principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)

    La Corte ha escluso l'applicabilità di tale principio, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n. 4815/2025, la quale ha stabilito che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 16 bis del d. l.vo n. 546/1992, la notificazione del ricorso in materia tributaria deve essere esclusivamente telematica, senza possibilità di sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 779
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 779
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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