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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. PP LI, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1075/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DAVIDE MONASTRA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA ROSANNA BUZZANCA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PP LI, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1075/2019 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
) e nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Davide Monastra, CodiceFiscale_3 presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dall'avv. Maria Rosanna
Buzzanca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – violazioni codice della strada
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28 giugno 2019 , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 proponevano appello avverso la sentenza n. 222/18 con cui il Giudice di Pace di CP_1
2 all'esito del giudizio iscritto al n. 171/2017 R.G. aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto contro il verbale n. 257 r.b. dell'11 agosto 2017 con cui la prima era stata sanzionata per violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) e commi 2 e 4 Codice della
Strada.
Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza del , costituitosi CP_1 con comparsa del 22 giugno 2020, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente magistrato – insediatosi il 30 novembre 2022 – per l'udienza del 2 febbraio
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, viene oggi decisa, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale.
2. – Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione attiva di e sul presupposto Pt_2 Parte_3 che gli stessi, pur non destinatari della sanzione, hanno comunque un interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. “a far accertare l'illegittimità della sanzione in quanto comproprietari assieme alla sig.ra del fondo per cui è causa, in modo da vedere tutelato il loro Parte_1 potere di signoria sul bene”.
La doglianza non persuade.
La Corte di cassazione ha affermato che, si noti, anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimato a proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione – e, per evidente analogia, il medesimo ragionamento vale rispetto al verbale di accertamento in esame – è esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione.
Infatti tale giudizio, pur inerendo a un rapporto giuridico avente la sua fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato come impugnazione di un atto amministrativo, con la conseguenza che non può ritenersi consentita la partecipazione ad esso di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, giacché la legittimazione a ricorrere trova fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre la circostanza di essere esposto a un'eventuale azione di regresso integra un
3 semplice interesse di fatto (cfr. Cass. n. 4744/2024; Cass., n. 9286/2018, Cass. n.
325/2007, Cass. n. 14098/2006).
Con i restanti motivi la sentenza viene criticata per difetto di motivazione sotto diversi profili;
nondimeno, pur essendo necessarie alcune integrazioni nell'argomentazione del primo Giudice, le censure non colgono nel segno.
è stata sanzionata per la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) Parte_1 del Codice della Strada, alla cui stregua “[s]u tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione” nonché dei commi 2 e 4, per cui “[c]hiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173” e “[d]alle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
In particolare, veniva formulato il seguente addebito: “invadeva la strada di IC RI
(di cui al n. 104 dell'elenco strade urbane) sita in intersezione con la S.C. di cui sopra” – i.e. Pt_4
– – – “apponendo nel punto d'imbocco una catena con lucchetti (...) impedendo il CP_2 CP_3 libro transito e creando, di fatto, uno stato di pericolo per la circolazione (...)”.
Detto altrimenti, premesso che l'art. 15, comma 1, lett. a) è una norma a più fattispecie
(o mista alternativa) giacché la realizzazione di una o più condotte ivi tipizzate (anche contestuali) integra comunque il medesimo illecito, è evidente che il ha CP_1 censurato a) l'invasione/occupazione ovvero b) la creazione di uno stato di pericolo.
Ciò premesso, ai fini di qualsivoglia valutazione sulla legittimità della sanzione non viene in rilievo né il diritto di proprietà sul vico (II e III motivo di gravame) – identificato in Catasto con la particella n. 106 al fg. 17 – né l'esistenza o meno di una servitù di uso pubblico strictu sensu intesa (IV motivo di gravame), ma occorre prendere le mosse dall'art. 2 C.d.S. che, ai fini dell'applicazione delle norme del codice, “definisce
«strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” per sussumere il fatto nella fattispecie.
4 Il Supremo Collegio afferma chiaramente che “[l]a definizione di strada, che comporta
l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass., n. 14367/2018; Cass., n. 3251/2024).
È, dunque, l'uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un'area di proprietà privata, i divieti nella specie sanzionati.
In comparsa di risposta il ha tra l'altro sostenuto che “in quel sottosuolo, indicato CP_1 dalla controparte come proprietà privata e oggi in contestazione, passano tutti i servizi sottotraccia a beneficio della collettività (pubblica illuminazione, rete fognante e idrica)” (v. pag. 1) e tale affermazione non è stata compiutamente e tempestivamente contestata nel verbale di prima udienza, dovendosi ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ma vi è di più.
Se, da un lato, il teste ha affermato di non sapere “se vi sono degli impianti Testimone_1 pubblici che passano sulla proprietà privata indicata”, il teste ha riferito Testimone_2 che – al di là di una fontana pubblica ormai chiusa – vi è un “palo della luce a metà della via”. Questa deposizione consente peraltro di ritenere altresì attendibile quanto narrato dal teste , secondo cui “su IC RI vi sono anche impianti di pubblica Tes_3 illuminazione e della distribuzione dell'acqua”.
Tali ultime dichiarazioni provengono comunque da persone a conoscenza dei luoghi
– il primo sì trasferitosi in provincia di Varese ma nato sui luoghi e ivi presente “in media 4/5/6 volte l'anno e anche di più”, il secondo, invece, residente nel Comune di CP_1
– e trovano riscontro nel materiale fotografico versato in atti: infatti, dalla prima foto
(quella a colori) allegata da parte ricorrente/appellante al fascicolo di primo grado si scorge – tra la porta e la finestra dal lato dell'impalcatura – l'ombra del lampione della pubblica illuminazione che ricade sul vicolo e si trova, precisamente, dietro l'arbusto verde.
Pertanto, a prescindere dalla capacità di transito (V motivo di gravame) di cui, invero, la visione del materiale fotografico – a differenza di quanto riferito dalla sorella e zia degli appellanti – lascia fortemente dubitare e poiché viene in rilievo un'area ad uso
5 pubblico destinata alla circolazione quantomeno di pedoni [v. teste Tes_4
secondo cui “il passaggio veniva utilizzato da cittadini e parenti dei proprietari” (di
[...] abitazioni parimenti collocate nel vico) e “anche il postino”], la collocazione della catena costituisce comunque quella invasione o occupazione di piattaforma o delle pertinenze idonea a integrare gli estremi dell'illecito-amministrativo (v. sulla possibilità del giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti Cass. n. 5832/2021, nonché la già menzionata Cass., n. 3251/2024).
D'altra parte, l'apposizione ad libitum di una catena (e l'esclusione di terzi nella ingerenza della cosa) sarebbe idonea a impedire interventi manutentivi su impianti destinati comunque a una pluralità di individui, integrando quel pericolo all'ordine pubblico che la nozione di «strada» intende scongiurare.
L'appello va dunque respinto.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli appellanti, in solido, e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 1.100 ridotti del 40 % tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa ivi inclusa la fase di trattazione (Cass., n. 8561/2023).
Le spese del primo grado rimangono compensate, non avendo l'appellato proposto impugnazione incidentale.
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
6 dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1075/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido, a rifondere al le spese del presente
[...] CP_1 giudizio, che liquida in € 397,20 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
PP LI
7
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. PP LI, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1075/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DAVIDE MONASTRA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA ROSANNA BUZZANCA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PP LI, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1075/2019 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
) e nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Davide Monastra, CodiceFiscale_3 presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dall'avv. Maria Rosanna
Buzzanca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – violazioni codice della strada
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28 giugno 2019 , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 proponevano appello avverso la sentenza n. 222/18 con cui il Giudice di Pace di CP_1
2 all'esito del giudizio iscritto al n. 171/2017 R.G. aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto contro il verbale n. 257 r.b. dell'11 agosto 2017 con cui la prima era stata sanzionata per violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) e commi 2 e 4 Codice della
Strada.
Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza del , costituitosi CP_1 con comparsa del 22 giugno 2020, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente magistrato – insediatosi il 30 novembre 2022 – per l'udienza del 2 febbraio
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, viene oggi decisa, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale.
2. – Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione attiva di e sul presupposto Pt_2 Parte_3 che gli stessi, pur non destinatari della sanzione, hanno comunque un interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. “a far accertare l'illegittimità della sanzione in quanto comproprietari assieme alla sig.ra del fondo per cui è causa, in modo da vedere tutelato il loro Parte_1 potere di signoria sul bene”.
La doglianza non persuade.
La Corte di cassazione ha affermato che, si noti, anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimato a proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione – e, per evidente analogia, il medesimo ragionamento vale rispetto al verbale di accertamento in esame – è esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione.
Infatti tale giudizio, pur inerendo a un rapporto giuridico avente la sua fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato come impugnazione di un atto amministrativo, con la conseguenza che non può ritenersi consentita la partecipazione ad esso di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, giacché la legittimazione a ricorrere trova fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre la circostanza di essere esposto a un'eventuale azione di regresso integra un
3 semplice interesse di fatto (cfr. Cass. n. 4744/2024; Cass., n. 9286/2018, Cass. n.
325/2007, Cass. n. 14098/2006).
Con i restanti motivi la sentenza viene criticata per difetto di motivazione sotto diversi profili;
nondimeno, pur essendo necessarie alcune integrazioni nell'argomentazione del primo Giudice, le censure non colgono nel segno.
è stata sanzionata per la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) Parte_1 del Codice della Strada, alla cui stregua “[s]u tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione” nonché dei commi 2 e 4, per cui “[c]hiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173” e “[d]alle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
In particolare, veniva formulato il seguente addebito: “invadeva la strada di IC RI
(di cui al n. 104 dell'elenco strade urbane) sita in intersezione con la S.C. di cui sopra” – i.e. Pt_4
– – – “apponendo nel punto d'imbocco una catena con lucchetti (...) impedendo il CP_2 CP_3 libro transito e creando, di fatto, uno stato di pericolo per la circolazione (...)”.
Detto altrimenti, premesso che l'art. 15, comma 1, lett. a) è una norma a più fattispecie
(o mista alternativa) giacché la realizzazione di una o più condotte ivi tipizzate (anche contestuali) integra comunque il medesimo illecito, è evidente che il ha CP_1 censurato a) l'invasione/occupazione ovvero b) la creazione di uno stato di pericolo.
Ciò premesso, ai fini di qualsivoglia valutazione sulla legittimità della sanzione non viene in rilievo né il diritto di proprietà sul vico (II e III motivo di gravame) – identificato in Catasto con la particella n. 106 al fg. 17 – né l'esistenza o meno di una servitù di uso pubblico strictu sensu intesa (IV motivo di gravame), ma occorre prendere le mosse dall'art. 2 C.d.S. che, ai fini dell'applicazione delle norme del codice, “definisce
«strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” per sussumere il fatto nella fattispecie.
4 Il Supremo Collegio afferma chiaramente che “[l]a definizione di strada, che comporta
l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass., n. 14367/2018; Cass., n. 3251/2024).
È, dunque, l'uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un'area di proprietà privata, i divieti nella specie sanzionati.
In comparsa di risposta il ha tra l'altro sostenuto che “in quel sottosuolo, indicato CP_1 dalla controparte come proprietà privata e oggi in contestazione, passano tutti i servizi sottotraccia a beneficio della collettività (pubblica illuminazione, rete fognante e idrica)” (v. pag. 1) e tale affermazione non è stata compiutamente e tempestivamente contestata nel verbale di prima udienza, dovendosi ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ma vi è di più.
Se, da un lato, il teste ha affermato di non sapere “se vi sono degli impianti Testimone_1 pubblici che passano sulla proprietà privata indicata”, il teste ha riferito Testimone_2 che – al di là di una fontana pubblica ormai chiusa – vi è un “palo della luce a metà della via”. Questa deposizione consente peraltro di ritenere altresì attendibile quanto narrato dal teste , secondo cui “su IC RI vi sono anche impianti di pubblica Tes_3 illuminazione e della distribuzione dell'acqua”.
Tali ultime dichiarazioni provengono comunque da persone a conoscenza dei luoghi
– il primo sì trasferitosi in provincia di Varese ma nato sui luoghi e ivi presente “in media 4/5/6 volte l'anno e anche di più”, il secondo, invece, residente nel Comune di CP_1
– e trovano riscontro nel materiale fotografico versato in atti: infatti, dalla prima foto
(quella a colori) allegata da parte ricorrente/appellante al fascicolo di primo grado si scorge – tra la porta e la finestra dal lato dell'impalcatura – l'ombra del lampione della pubblica illuminazione che ricade sul vicolo e si trova, precisamente, dietro l'arbusto verde.
Pertanto, a prescindere dalla capacità di transito (V motivo di gravame) di cui, invero, la visione del materiale fotografico – a differenza di quanto riferito dalla sorella e zia degli appellanti – lascia fortemente dubitare e poiché viene in rilievo un'area ad uso
5 pubblico destinata alla circolazione quantomeno di pedoni [v. teste Tes_4
secondo cui “il passaggio veniva utilizzato da cittadini e parenti dei proprietari” (di
[...] abitazioni parimenti collocate nel vico) e “anche il postino”], la collocazione della catena costituisce comunque quella invasione o occupazione di piattaforma o delle pertinenze idonea a integrare gli estremi dell'illecito-amministrativo (v. sulla possibilità del giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti Cass. n. 5832/2021, nonché la già menzionata Cass., n. 3251/2024).
D'altra parte, l'apposizione ad libitum di una catena (e l'esclusione di terzi nella ingerenza della cosa) sarebbe idonea a impedire interventi manutentivi su impianti destinati comunque a una pluralità di individui, integrando quel pericolo all'ordine pubblico che la nozione di «strada» intende scongiurare.
L'appello va dunque respinto.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli appellanti, in solido, e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 1.100 ridotti del 40 % tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa ivi inclusa la fase di trattazione (Cass., n. 8561/2023).
Le spese del primo grado rimangono compensate, non avendo l'appellato proposto impugnazione incidentale.
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
6 dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1075/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido, a rifondere al le spese del presente
[...] CP_1 giudizio, che liquida in € 397,20 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
PP LI
7