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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3988/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240005937687000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3113/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 aprile 2024 all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza e all'Agenzia Entrate Riscossione ed in pari data depositato , la società “Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione”, P.Iva e C. F. P.IVA_1 con sede in Rende (CS), in persona del liquidatore Sig.ra Rappresentante_1, nata a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Rappresentante_1,impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 5 marzo 2024,recante iscrizione a ruolo della somma di € 38.953,56, a seguito di controllo ex art. 54 bis d.p.r. 633/1972 del mod.Iva 2021 per l' anno di imposta 2020. In particolare l'Ufficio, come emergeva dalla presupposta comunicazione di irregolarità menzionata in cartella , pretendeva il versamento del credito
Iva, pari ad euro 27.534,00,per avere la società presentato tardivamente la dichiarazione Iva relativa all'anno
2019 ,da cui derivava il credito oggetto di recupero.
Affermava la società ricorrente di aver effettivamente presentato tardivamente, e precisamente in data
22.01.2021,il modello IVA 2020, relativo all'anno d'imposta 2019. Ma deduceva al contempo che la suddetta presentazione tardiva, frutto della paralisi provocata dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, non poteva impedire alla società contribuente di fruire del credito d'imposta de quo, risultante dalla dichiarazione IVA 2021 (relativa al 2020) e dalla precedente dichiarazione IVA 2020 (relativa al 2019), ancorché quest'ultima fosse tardiva. Richiamava all'uopo, la pacifica giurisprudenza, sia nazionale che europea, e le stesse circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate, con le quali era affermato che la mera omissione della dichiarazione annuale IVA non impediva la spettanza del credito, comunque riportato nella dichiarazione relativa all'anno successivo, qualora il contribuente dimostrasse i presupposti sostanziali della sussistenza del credito medesimo.
E, alla luce dei principi sopra richiamati ,nell'eccepire l'illegittimità e l'infondatezza della iscrizione a ruolo, produceva, al fine di dimostrare l'esistenza contabile e la spettanza del credito IVA de quo,oltre alle dichiarazioni Iva relatve al 2020 ed al 2019, le comunicazioni di liquidazione periodica IVA (All.n.6), il registro IVA acquisti (All.n.7) ed il registro IVA vendite (All.n.8), tutti riferiti all'anno 2019, ossia al periodo d'imposta nel quale il credito era sorto.
Da tale documentazione emergeva la esistenza del credito Iva ,evidenziandosi ,altresì,che esso era stato riportato nella dichiarazione IVA 2021, relativa al 2020, e quindi era stato dedotto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto era sorto.
Concludeva pertanto chiedendo annullarsi la cartella di pagamento impugnata, perché illegittima, con condanna dell'Ufficio impositore al pagamento delle spese del giudizio.
In data 21 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate di Cosenza , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Pur riconoscendo, in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA,per cui il credito maturato in un'annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione, se effettivamente esistente e spettante, potrà essere riconosciuto al contribuente (benché attenga ad una dichiarazione omessa),deduceva che il contribuente aveva omesso di presentare, nei termini previsti, idonea documentazione giustificativa (registri Iva, fatture di acquisto e ogni altra documentazione utile a verificare la tracciabilità dei pagamenti effettuati), precludendo all'ufficio le necessarie verifiche.
In data 27 novembre 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa per insistere nei motivi di ricorso, sottolineando che tutta la documentazione utile a verificare l'effettività e la congruità del credito maturato era già a disposizione dell'Ufficio, come da documentazione allegata, depositata nel fascicolo. All'udienza del 19 dicembre 2025,fissata per la trattazione, presenti i difensori delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con riferimento alla spettanza del diritto a detrazione, la Suprema Corte (cfr. Cass.civ.18642/2023) ,nel richiamare anche la pronuncia a sezioni unite n. 17757/2016, ha affermato che «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge, dunque, che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta.
L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi
».
Ha aggiunto,inoltre,la Corte che “ se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova;
mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del 15/04/2015;Cass.
n. 6921 del 17/03/2017).
Per quanto riguarda,poi, la prova del diritto alla detrazione, l'accertamento in fatto da parte del giudice di merito deve essere svolto con la latitudine suggerita dalla giurisprudenza unionale (C-85/95, Reisdorf), non essendo sufficienti le sole avvenute liquidazioni periodiche, ma occorrendo anche l'esibizione dei registri
IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.
Pertanto, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione .
A tal riguardo nella fattispecie che ci occupa non può condividersi la deduzione dell'ufficio inerente la asserita preclusione delle verifiche, dal momento che esso ufficio,per un verso, avrebbe potuto invitare formalmente la contribuente a produrre la necessaria documentazione giustificativa;
per altro verso, avrebbe potuto anche in sede contenziosa dedurre in ordine alla documentazione depositata.
Viceversa ,sulla scorta della documentazione versata in atti dalla ricorrente(dichiarazioni periodiche e registri vendite ed acquisti relativi all'anno 2019) emerge in modo inconfutabile la spettanza del credito;
considerandosi ,altresì,che tali documenti ,in parte già in possesso dell'ufficio ( le liquidazioni periodiche) sono stati comunque prodotti in giudizio senza che in ordine ad essi l'Ufficio abbia mosso contestazioni di sorta. La cartella impugnata va pertanto annullata ,riconoscendosi alla società contribuente la spettanza del credito
Iva documentato.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.10 accoglie il ricorso ,annullando l'atto impugnato.Condanna l'Ufficio impositore al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente,con distrazione ove richiesta,liquidandole in € 2.409,00, oltre spese per contributo unificato nonchè accessori di legge se dovuti. il Presidente estensore Concetta Lucia Filomia
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3988/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240005937687000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3113/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 aprile 2024 all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza e all'Agenzia Entrate Riscossione ed in pari data depositato , la società “Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione”, P.Iva e C. F. P.IVA_1 con sede in Rende (CS), in persona del liquidatore Sig.ra Rappresentante_1, nata a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Rappresentante_1,impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 5 marzo 2024,recante iscrizione a ruolo della somma di € 38.953,56, a seguito di controllo ex art. 54 bis d.p.r. 633/1972 del mod.Iva 2021 per l' anno di imposta 2020. In particolare l'Ufficio, come emergeva dalla presupposta comunicazione di irregolarità menzionata in cartella , pretendeva il versamento del credito
Iva, pari ad euro 27.534,00,per avere la società presentato tardivamente la dichiarazione Iva relativa all'anno
2019 ,da cui derivava il credito oggetto di recupero.
Affermava la società ricorrente di aver effettivamente presentato tardivamente, e precisamente in data
22.01.2021,il modello IVA 2020, relativo all'anno d'imposta 2019. Ma deduceva al contempo che la suddetta presentazione tardiva, frutto della paralisi provocata dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, non poteva impedire alla società contribuente di fruire del credito d'imposta de quo, risultante dalla dichiarazione IVA 2021 (relativa al 2020) e dalla precedente dichiarazione IVA 2020 (relativa al 2019), ancorché quest'ultima fosse tardiva. Richiamava all'uopo, la pacifica giurisprudenza, sia nazionale che europea, e le stesse circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate, con le quali era affermato che la mera omissione della dichiarazione annuale IVA non impediva la spettanza del credito, comunque riportato nella dichiarazione relativa all'anno successivo, qualora il contribuente dimostrasse i presupposti sostanziali della sussistenza del credito medesimo.
E, alla luce dei principi sopra richiamati ,nell'eccepire l'illegittimità e l'infondatezza della iscrizione a ruolo, produceva, al fine di dimostrare l'esistenza contabile e la spettanza del credito IVA de quo,oltre alle dichiarazioni Iva relatve al 2020 ed al 2019, le comunicazioni di liquidazione periodica IVA (All.n.6), il registro IVA acquisti (All.n.7) ed il registro IVA vendite (All.n.8), tutti riferiti all'anno 2019, ossia al periodo d'imposta nel quale il credito era sorto.
Da tale documentazione emergeva la esistenza del credito Iva ,evidenziandosi ,altresì,che esso era stato riportato nella dichiarazione IVA 2021, relativa al 2020, e quindi era stato dedotto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto era sorto.
Concludeva pertanto chiedendo annullarsi la cartella di pagamento impugnata, perché illegittima, con condanna dell'Ufficio impositore al pagamento delle spese del giudizio.
In data 21 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate di Cosenza , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Pur riconoscendo, in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA,per cui il credito maturato in un'annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione, se effettivamente esistente e spettante, potrà essere riconosciuto al contribuente (benché attenga ad una dichiarazione omessa),deduceva che il contribuente aveva omesso di presentare, nei termini previsti, idonea documentazione giustificativa (registri Iva, fatture di acquisto e ogni altra documentazione utile a verificare la tracciabilità dei pagamenti effettuati), precludendo all'ufficio le necessarie verifiche.
In data 27 novembre 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa per insistere nei motivi di ricorso, sottolineando che tutta la documentazione utile a verificare l'effettività e la congruità del credito maturato era già a disposizione dell'Ufficio, come da documentazione allegata, depositata nel fascicolo. All'udienza del 19 dicembre 2025,fissata per la trattazione, presenti i difensori delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con riferimento alla spettanza del diritto a detrazione, la Suprema Corte (cfr. Cass.civ.18642/2023) ,nel richiamare anche la pronuncia a sezioni unite n. 17757/2016, ha affermato che «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge, dunque, che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta.
L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi
».
Ha aggiunto,inoltre,la Corte che “ se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova;
mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del 15/04/2015;Cass.
n. 6921 del 17/03/2017).
Per quanto riguarda,poi, la prova del diritto alla detrazione, l'accertamento in fatto da parte del giudice di merito deve essere svolto con la latitudine suggerita dalla giurisprudenza unionale (C-85/95, Reisdorf), non essendo sufficienti le sole avvenute liquidazioni periodiche, ma occorrendo anche l'esibizione dei registri
IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.
Pertanto, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione .
A tal riguardo nella fattispecie che ci occupa non può condividersi la deduzione dell'ufficio inerente la asserita preclusione delle verifiche, dal momento che esso ufficio,per un verso, avrebbe potuto invitare formalmente la contribuente a produrre la necessaria documentazione giustificativa;
per altro verso, avrebbe potuto anche in sede contenziosa dedurre in ordine alla documentazione depositata.
Viceversa ,sulla scorta della documentazione versata in atti dalla ricorrente(dichiarazioni periodiche e registri vendite ed acquisti relativi all'anno 2019) emerge in modo inconfutabile la spettanza del credito;
considerandosi ,altresì,che tali documenti ,in parte già in possesso dell'ufficio ( le liquidazioni periodiche) sono stati comunque prodotti in giudizio senza che in ordine ad essi l'Ufficio abbia mosso contestazioni di sorta. La cartella impugnata va pertanto annullata ,riconoscendosi alla società contribuente la spettanza del credito
Iva documentato.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.10 accoglie il ricorso ,annullando l'atto impugnato.Condanna l'Ufficio impositore al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente,con distrazione ove richiesta,liquidandole in € 2.409,00, oltre spese per contributo unificato nonchè accessori di legge se dovuti. il Presidente estensore Concetta Lucia Filomia