CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa BE AR Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 364/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE CESARIS GIACOMO ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Grosseto, via Trento n. 86;
APPELLANTE
QUALE CESSIONARIA DI BANCA Controparte_1
MONTE con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , via del Cavallerizzo n. 4 CP_2
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Siena indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello: In via principale In accoglimento del I motivo di appello - Accertare e dichiarare che i contratti di mutuo per cui è causa, per i motivi ampiamente esposti, non costituiscono titoli esecutivi ex Art. 474 c.p.c. e conseguentemente dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci e/o invalidi sia il precetto, sia il successivo pignoramento sia,
1 comunque, tutti gli atti esecutivi compiuti in conseguenza degli stessi, con conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità della medesima procedura esecutiva intrapresa e/o comunque, genericamente di tutti gli atti esecutivi compiuti, con ogni conseguenza di legge. In accoglimento del II motivo di appello - dichiarare la nullità,
l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei contratti di mutuo fondiario stipulati fra le parti ed indicati nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei contratti stessi;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare in ogni caso la nullità, illegittimità e/o inefficacia del precetto, del pignoramento e di ogni altro atto conseguente ex art. 617 I e II comma c.p.c. quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare la parte procedente, ex Art. 96 o ex Art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, sia collegati all'eventuale vendita del bene a
2 prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia.
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale:
- Rigettare la prima domanda avanzata in via subordinata riconvenzionale, perché infondata in fatto ed in diritto, stante l'inesigibilità della somma, e comunque prescritta;
- Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, perché tardivamente proposta;
in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata;
- in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta;
in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare la domanda di restituzione ex Art. 2033 c.c., perché prescritta;
comunque, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, dichiarare la compensazione con le somme dovute allo stesso titolo a parte convenuta sopra precisate e, in caso di saldo attivo in favore della parte convenuta, disporre la restituzione di esse alla stessa parte convenuta
In via subordinata
In accoglimento del III motivo di appello
− compensare le spese di lite integralmente o almeno in parte o, in subordine, determinare le stesse nel minore o diverso importo,
In ogni caso:
− Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in conseguenza e per ognuno dei motivi esposti con il presente appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori.
In via istruttoria:
Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie (prova testimoniale e CTU) per come articolare nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e non ammesse e, nello specifico:
- si chiede ammettersi la seguente prova testimoniale:
3 1) V.c. confermate la perizia a Vostra firma che Vi si mostra (doc. 13 allegato all'atto di citazione del giudizio di I grado)?
2) V.c. confermate che i dati fattuali e documentali ivi dedotti, sui quali avete condotto il giudizio di stima, sono stati da Voi direttamente accertati ed acquisiti e quindi li confermate come veri e reali? con testimone il dott. Arch. . Testimone_1
- si chiede ammettersi CTU diretta ad accertare i valori del compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca a garanzia del mutuo impugnato, con riferimento specifico ai valori
OMI, ed al valore cauzionale del compendio stesso.” per parte appellata QUALE Controparte_1
CESSIONARIA DI BANCA MONTE : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dal signor avverso la sentenza n. Parte_1
97/2023 nella causa civile R.G. 2729/2021 emessa in data 02/02/2023 e pubblicata in data 02/02/2023 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. In via istruttoria si chiede rigettarsi le prove per testi e la CTU richieste da controparte. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Siena, con sentenza n. 97/2023, pubblicata il 2 febbraio
2023, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 2729/2021 così statuiva:
“Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
8.806,50 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.”
Il Tribunale di Siena premetteva quanto segue, omettendo il dettagliato svolgimento del fatto come consentito dall'art. 132 c.p.c.: contestava il diritto di Banca MPS a procedere ad esecuzione forzata Parte_1 sulla base di alcuni contratti di mutuo ed in particolare un mutuo fondiario stipulato in data 9 maggio 2008 di originari € 184.000,00 e un mutuo fondiario del 14 giugno
2010 per l'importo di € 65.000,00. Si costituiva Banca MPS chiedendo il rigetto della opposizione, formulando, in subordine, domanda di conversione del mutuo e in ogni
4 caso la restituzione del solo importo capitale mutuato. Preliminarmente il giudice, richiamando i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'esecuzione, evidenziava i fatti documentalmente provati e pacifici tra le parti e in particolare che la creditrice procedente aveva dato luogo al pignoramento, notificando, ancor prima, l'atto di precetto sulla base dei contratti di mutuo soprariportati. Tanto premesso, in ordine alla asserita inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, il primo giudice non condivideva la censura atteso che dal contesto letterale del mutuo fondiario emergeva la contestuale erogazione dell'intero importo della somma mutuata con contestuale rilascio di quietanza da parte del mutuatario. Richiamava poi il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo. Al fine di verificare la idoneità
o meno del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il giudice di prime cure evidenziava che nel caso di specie la erogazione delle somme era stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo (posto che il deposito cauzionale infruttifero della somma presso la banca mutuante da parte del mutuatario non esclude ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio) e l'opponente aveva dichiarato di avere ottenuto la disponibilità giuridica dell'importo, decidendo di conferirla in deposito presso la banca e dunque esercitando la propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza e della contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero. Per tali motivi riteneva sussistente il requisito del contratto reale di mutuo quale la traditio della somma mutuata che dal punto di vista giuridico si era già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
Peraltro, sottolineava la piena efficacia probatoria della quietanza ai sensi degli artt.
2733 e 2735 c.c.. In ordine al superamento del limite di finanziabilità rigettava la censura, richiamando le Sezioni Unite sul punto ed infine evidenziava che la domanda
5 di declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo era stata solo enunciata ma non argomentata o supportata da elementi di prova. Tanto motivato, statuiva come da dispositivo sopra riportato, ogni altra questione assorbita.
Impugna per i seguenti motivi: Parte_1
1) Sull'inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (mutuo privo dell'atto di erogazione e quietanza) e sulla conseguente carenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i contratti di Parte_1 mutuo di cui è causa siano idonei ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo nonostante la costituzione di deposito cauzionale infruttifero per cui secondo l'odierno appellante la somma non sarebbe mai stata trasferita in favore della parte esecutata,
a maggior ragione stante la mancanza di uno specifico e successivo atto di quietanza notarile. Tutto ciò emerge dalla analisi dei contratti che all'articolo 2 prevedono che la somma sia costituita in deposito cauzionale infruttifero e vincolata all'adempimento delle condizioni ivi previste per cui non documentando la concreta erogazione della somma, la dichiarazione di quietanza non è valida in quanto, contestualmente allo stesso atto, la somma non è stata in realtà consegnata, non verificandosi la traditio.
Inconferente il riferimento del primo giudice alla sentenza della Suprema Corte n.
25632/2017 in quanto nel caso di specie non si discute del perfezionamento del contratto ma del diverso aspetto della idoneità del documento a costituire titolo esecutivo.
2) Sulla nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg.
Del DL n. 385/1993 (SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA').
Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate.
Inesistenza del diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza del titolo esecutivo
Secondo l'odierno appellante il primo giudice non avrebbe dovuto applicare de plano il principio delle Sezioni Unite sul punto ma avrebbe dovuto considerare l'effettivo valore del bene e la necessità di disporre una perizia potendosi trattare di un
6 superamento del limite oltre il 100%, situazione non ricompresa nella recente pronuncia delle Sezioni Unite. Comunque, l'odierno appellante afferma di non condividere quanto deciso dalla Suprema Corte, ritenendo che l'art. 38 TUB sia una norma imperativa con conseguente nullità del mutuo in caso di sua violazione.
3) Le spese di lite
Infine, l'odierno appellante impugna il capo delle spese di lite atteso che le questioni trattate, con particolare riferimento a quella relativa al superamento del limite di finanziabilità, sono state oggetto di un contrasto giurisprudenziale risoltosi soltanto pochi mesi prima della sentenza impugnata con l'intervento delle Sezioni Unite. Per tale motivo il giudice avrebbe potuto compensarle o comunque prevederle in misura minore.
Si costituisce preliminarmente Controparte_1 eccependo la inammissibilità dell'appello atteso che le censure sono una mera riproposizione di quanto già affrontato in primo grado e nel merito quanto al primo motivo di appello rileva che dall'analisi dei contratti risulta l'erogazione della somma con quietanza e successivo deposito in un conto cauzionale per cui è errata la ricostruzione di controparte. L'odierna appellata riconosce l'intervenuta decisione della Cassazione sul punto (sentenza n. 12007/2024), evidenziando come questa rappresenti comunque un orientamento isolato rispetto a quello costante e risalente della restante giurisprudenza. Quanto al secondo motivo di appello, la questione è superata dalle Sezioni Unite che si sono espresse in materia di limite di finanziabilità del mutuo fondiario e riqualificazione d'ufficio del contratto.
Con ordinanza del 27 dicembre 2024 la Corte, ritenuta la non necessità di procedere alla ulteriore istruttoria della causa, rinviava la udienza al 21 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi anticipata al 15 luglio 2025.
Alla udienza del 15 luglio 2025 le parti concludevano e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere deciso come segue.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che l'art. 342 c.p.c. impone, all'appellante, requisiti di forma che devono essere necessariamente rispettati per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei
7 motivi di gravame (ex multis Cass. n. 20343/2024 e 18548/2024). A tal fine si ritiene che, allo stato dei fatti, l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante sostiene che i contratti di mutuo in esame non potrebbero costituire valido ed efficace titolo esecutivo. L'ipotesi di cui è causa è quella per cui nel contratto di mutuo si prevede che la somma mutuata rimanga indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, difettando così dell'immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.
Secondo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di un Parte_1 problema di effettiva conclusione del contratto e non (come invece sostiene l'odierno appellante) di inidoneità dello stesso, anche in quanto sprovvisto di un successivo atto di quietanza, a costituire valido titolo esecutivo non essendo mai stata effettivamente trasferita la somma al mutuante.
In particolare, all'art. 1 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 maggio 2008 a rogito Notaio così si legge: “La Banca Monte dei Paschi Persona_1 di Siena S.p.A. (…) alla presenza di me Notaio, consegna alla Parte mutuataria un mandato emesso sulle proprie Casse contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di Euro 184.000,00 della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato” mentre all'art. 2 si dà atto della costituzione della somma in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa. Stesse modalità per quanto concerne il contratto di mutuo fondiario stipulato il 14 giugno 2010 a rogito del notaio
[...]
“La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (…) alla presenza di me Notaio, Per_2 consegna alla Parte mutuataria un mandato emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di Euro
65.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato” e successiva costituzione della somma in un deposito cauzionale infruttifero (v. art. 2).
8 Peraltro, l'odierna appellata ha allegato gli estratti conti (v. all. n. 5 e 6) dal quale emerge con evidenza l'accredito sul conto corrente delle somme mutuate:
dunque, è indicato espressamente che la parte mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo poi quanto ricevuto in deposito cauzionale, a garanzia degli adempimenti previsti in entrambi i contratti. Ciò posto, quello che occorre stabilire, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte a S.U. nella sentenza
5968 del 2025 (“ il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con me
l'operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione-univoca, espressa ed incondizionata-di restituirla. Pertanto costituisce valido titolo esecutivo di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'irrogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi si è contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”), , è che sussista, al momento della stipula, una “attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione” non potendosi parlare di valido titolo esecutivo nella ipotesi in cui quest'ultima risulti esclusa. Nei contratti in esame, rispettivamente all'articolo 4, è indicato espressamente che la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata e inoltre, come sopra motivato, la stessa è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, non rilevando a tal fine che sia stata poi costituita nel suddetto deposito, entrambi i contratti devono ritenersi perfezionati e idonei a costituire titolo esecutivo alla luce della intervenuta giurisprudenza sul punto.
Il secondo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 38 TUB, è da rigettare attesa la pronuncia sul punto delle Sezioni Unite (n. 33719 2022) che hanno risolto il contrasto interpretativo circa le conseguenze derivanti dalla violazione del limite di finanziabilità imposto dalla norma sopra richiamata. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è
9 elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” specificando che la questione rileverebbe unicamente in termini di responsabilità disciplinare della banca cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità ed enunciando un ulteriore principio di diritto: “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, essendo la loro volontà comune in tal senso incontestate, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. Tutte queste considerazioni rendono irrilevanti, perché non più attuali in forza della citata giurisprudenza a
Sezioni Unite, le considerazioni svolte dall'odierno appellante ed in particolare infondata quella per cui in certi casi (superamento oltre il 100%) la violazione del limite di finanziabilità comporterebbe nullità. Il principio enunciato dalla giurisprudenza è da intendersi nel senso che non essendo il limite di finanziabilità elemento essenziale del contratto, per sua natura il suo superamento non comporta nullità a prescindere dalla percentuale di eccedenza. Al rigetto di questo motivo di appello consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte circa la quantificazione del valore dell'immobile e la richiesta di ammissione della ctu. Infine, parimenti da rigettare la censura in punto di lite che, secondo l'odierno appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare considerando che la questione
10 relativa al superamento del limite di finanziabilità è stata risolta pochi mesi prima della decisione (16 novembre 2022). Tale assunto è privo di pregio atteso che ben poteva l'odierno appellante prendere posizione sul punto (anche rinunciando alla censura) nel “foglio di istanze e deduzioni per udienza trattazione scritta” del 10 gennaio 2023 in vista della udienza del 2 febbraio 2023, limitandosi invece a ribadire quanto in precedenza affermato, esplicitando dunque la volontà di procedere in tal senso nonostante l'intervento delle Sezioni Unite, posizione poi mantenuta in questo grado di giudizio, peraltro affermando di non condividere il principio di diritto espresso. Quanto alla domanda riconvenzionale (come anche quella di conversione del contratto di mutuo da fondiario ad ipotecario), queste erano state proposte nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie e dunque in caso di dichiarazione di nullità dei mutui, non potendosi dunque parlare di soccombenza atteso che tale evenienza non è neppure sorta avendo il giudice di prime cure rigettato la opposizione di con conseguente assorbimento di ogni altra Parte_1 domanda. Tanto motivato, l'appello è da rigettare in quanto infondato, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si
è esaurita dopo il 23.10.2022 (valore indeterminabile, complessità bassa ai minimi di legge, esclusa la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
927/2023 del Tribunale Ordinario di Siena che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
11 DA' ATTO che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2022, se dovuto.
Firenze, 10 dicembre 2025 La Presidente rel.
BE AR
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa BE AR Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 364/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE CESARIS GIACOMO ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Grosseto, via Trento n. 86;
APPELLANTE
QUALE CESSIONARIA DI BANCA Controparte_1
MONTE con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , via del Cavallerizzo n. 4 CP_2
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Siena indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello: In via principale In accoglimento del I motivo di appello - Accertare e dichiarare che i contratti di mutuo per cui è causa, per i motivi ampiamente esposti, non costituiscono titoli esecutivi ex Art. 474 c.p.c. e conseguentemente dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci e/o invalidi sia il precetto, sia il successivo pignoramento sia,
1 comunque, tutti gli atti esecutivi compiuti in conseguenza degli stessi, con conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità della medesima procedura esecutiva intrapresa e/o comunque, genericamente di tutti gli atti esecutivi compiuti, con ogni conseguenza di legge. In accoglimento del II motivo di appello - dichiarare la nullità,
l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei contratti di mutuo fondiario stipulati fra le parti ed indicati nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei contratti stessi;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare in ogni caso la nullità, illegittimità e/o inefficacia del precetto, del pignoramento e di ogni altro atto conseguente ex art. 617 I e II comma c.p.c. quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare la parte procedente, ex Art. 96 o ex Art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, sia collegati all'eventuale vendita del bene a
2 prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia.
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale:
- Rigettare la prima domanda avanzata in via subordinata riconvenzionale, perché infondata in fatto ed in diritto, stante l'inesigibilità della somma, e comunque prescritta;
- Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, perché tardivamente proposta;
in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata;
- in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta;
in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare la domanda di restituzione ex Art. 2033 c.c., perché prescritta;
comunque, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, dichiarare la compensazione con le somme dovute allo stesso titolo a parte convenuta sopra precisate e, in caso di saldo attivo in favore della parte convenuta, disporre la restituzione di esse alla stessa parte convenuta
In via subordinata
In accoglimento del III motivo di appello
− compensare le spese di lite integralmente o almeno in parte o, in subordine, determinare le stesse nel minore o diverso importo,
In ogni caso:
− Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in conseguenza e per ognuno dei motivi esposti con il presente appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori.
In via istruttoria:
Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie (prova testimoniale e CTU) per come articolare nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e non ammesse e, nello specifico:
- si chiede ammettersi la seguente prova testimoniale:
3 1) V.c. confermate la perizia a Vostra firma che Vi si mostra (doc. 13 allegato all'atto di citazione del giudizio di I grado)?
2) V.c. confermate che i dati fattuali e documentali ivi dedotti, sui quali avete condotto il giudizio di stima, sono stati da Voi direttamente accertati ed acquisiti e quindi li confermate come veri e reali? con testimone il dott. Arch. . Testimone_1
- si chiede ammettersi CTU diretta ad accertare i valori del compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca a garanzia del mutuo impugnato, con riferimento specifico ai valori
OMI, ed al valore cauzionale del compendio stesso.” per parte appellata QUALE Controparte_1
CESSIONARIA DI BANCA MONTE : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dal signor avverso la sentenza n. Parte_1
97/2023 nella causa civile R.G. 2729/2021 emessa in data 02/02/2023 e pubblicata in data 02/02/2023 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. In via istruttoria si chiede rigettarsi le prove per testi e la CTU richieste da controparte. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Siena, con sentenza n. 97/2023, pubblicata il 2 febbraio
2023, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 2729/2021 così statuiva:
“Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
8.806,50 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.”
Il Tribunale di Siena premetteva quanto segue, omettendo il dettagliato svolgimento del fatto come consentito dall'art. 132 c.p.c.: contestava il diritto di Banca MPS a procedere ad esecuzione forzata Parte_1 sulla base di alcuni contratti di mutuo ed in particolare un mutuo fondiario stipulato in data 9 maggio 2008 di originari € 184.000,00 e un mutuo fondiario del 14 giugno
2010 per l'importo di € 65.000,00. Si costituiva Banca MPS chiedendo il rigetto della opposizione, formulando, in subordine, domanda di conversione del mutuo e in ogni
4 caso la restituzione del solo importo capitale mutuato. Preliminarmente il giudice, richiamando i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'esecuzione, evidenziava i fatti documentalmente provati e pacifici tra le parti e in particolare che la creditrice procedente aveva dato luogo al pignoramento, notificando, ancor prima, l'atto di precetto sulla base dei contratti di mutuo soprariportati. Tanto premesso, in ordine alla asserita inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, il primo giudice non condivideva la censura atteso che dal contesto letterale del mutuo fondiario emergeva la contestuale erogazione dell'intero importo della somma mutuata con contestuale rilascio di quietanza da parte del mutuatario. Richiamava poi il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo. Al fine di verificare la idoneità
o meno del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il giudice di prime cure evidenziava che nel caso di specie la erogazione delle somme era stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo (posto che il deposito cauzionale infruttifero della somma presso la banca mutuante da parte del mutuatario non esclude ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio) e l'opponente aveva dichiarato di avere ottenuto la disponibilità giuridica dell'importo, decidendo di conferirla in deposito presso la banca e dunque esercitando la propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza e della contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero. Per tali motivi riteneva sussistente il requisito del contratto reale di mutuo quale la traditio della somma mutuata che dal punto di vista giuridico si era già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
Peraltro, sottolineava la piena efficacia probatoria della quietanza ai sensi degli artt.
2733 e 2735 c.c.. In ordine al superamento del limite di finanziabilità rigettava la censura, richiamando le Sezioni Unite sul punto ed infine evidenziava che la domanda
5 di declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo era stata solo enunciata ma non argomentata o supportata da elementi di prova. Tanto motivato, statuiva come da dispositivo sopra riportato, ogni altra questione assorbita.
Impugna per i seguenti motivi: Parte_1
1) Sull'inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (mutuo privo dell'atto di erogazione e quietanza) e sulla conseguente carenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i contratti di Parte_1 mutuo di cui è causa siano idonei ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo nonostante la costituzione di deposito cauzionale infruttifero per cui secondo l'odierno appellante la somma non sarebbe mai stata trasferita in favore della parte esecutata,
a maggior ragione stante la mancanza di uno specifico e successivo atto di quietanza notarile. Tutto ciò emerge dalla analisi dei contratti che all'articolo 2 prevedono che la somma sia costituita in deposito cauzionale infruttifero e vincolata all'adempimento delle condizioni ivi previste per cui non documentando la concreta erogazione della somma, la dichiarazione di quietanza non è valida in quanto, contestualmente allo stesso atto, la somma non è stata in realtà consegnata, non verificandosi la traditio.
Inconferente il riferimento del primo giudice alla sentenza della Suprema Corte n.
25632/2017 in quanto nel caso di specie non si discute del perfezionamento del contratto ma del diverso aspetto della idoneità del documento a costituire titolo esecutivo.
2) Sulla nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg.
Del DL n. 385/1993 (SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA').
Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate.
Inesistenza del diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza del titolo esecutivo
Secondo l'odierno appellante il primo giudice non avrebbe dovuto applicare de plano il principio delle Sezioni Unite sul punto ma avrebbe dovuto considerare l'effettivo valore del bene e la necessità di disporre una perizia potendosi trattare di un
6 superamento del limite oltre il 100%, situazione non ricompresa nella recente pronuncia delle Sezioni Unite. Comunque, l'odierno appellante afferma di non condividere quanto deciso dalla Suprema Corte, ritenendo che l'art. 38 TUB sia una norma imperativa con conseguente nullità del mutuo in caso di sua violazione.
3) Le spese di lite
Infine, l'odierno appellante impugna il capo delle spese di lite atteso che le questioni trattate, con particolare riferimento a quella relativa al superamento del limite di finanziabilità, sono state oggetto di un contrasto giurisprudenziale risoltosi soltanto pochi mesi prima della sentenza impugnata con l'intervento delle Sezioni Unite. Per tale motivo il giudice avrebbe potuto compensarle o comunque prevederle in misura minore.
Si costituisce preliminarmente Controparte_1 eccependo la inammissibilità dell'appello atteso che le censure sono una mera riproposizione di quanto già affrontato in primo grado e nel merito quanto al primo motivo di appello rileva che dall'analisi dei contratti risulta l'erogazione della somma con quietanza e successivo deposito in un conto cauzionale per cui è errata la ricostruzione di controparte. L'odierna appellata riconosce l'intervenuta decisione della Cassazione sul punto (sentenza n. 12007/2024), evidenziando come questa rappresenti comunque un orientamento isolato rispetto a quello costante e risalente della restante giurisprudenza. Quanto al secondo motivo di appello, la questione è superata dalle Sezioni Unite che si sono espresse in materia di limite di finanziabilità del mutuo fondiario e riqualificazione d'ufficio del contratto.
Con ordinanza del 27 dicembre 2024 la Corte, ritenuta la non necessità di procedere alla ulteriore istruttoria della causa, rinviava la udienza al 21 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi anticipata al 15 luglio 2025.
Alla udienza del 15 luglio 2025 le parti concludevano e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere deciso come segue.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che l'art. 342 c.p.c. impone, all'appellante, requisiti di forma che devono essere necessariamente rispettati per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei
7 motivi di gravame (ex multis Cass. n. 20343/2024 e 18548/2024). A tal fine si ritiene che, allo stato dei fatti, l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante sostiene che i contratti di mutuo in esame non potrebbero costituire valido ed efficace titolo esecutivo. L'ipotesi di cui è causa è quella per cui nel contratto di mutuo si prevede che la somma mutuata rimanga indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, difettando così dell'immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.
Secondo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di un Parte_1 problema di effettiva conclusione del contratto e non (come invece sostiene l'odierno appellante) di inidoneità dello stesso, anche in quanto sprovvisto di un successivo atto di quietanza, a costituire valido titolo esecutivo non essendo mai stata effettivamente trasferita la somma al mutuante.
In particolare, all'art. 1 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 maggio 2008 a rogito Notaio così si legge: “La Banca Monte dei Paschi Persona_1 di Siena S.p.A. (…) alla presenza di me Notaio, consegna alla Parte mutuataria un mandato emesso sulle proprie Casse contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di Euro 184.000,00 della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato” mentre all'art. 2 si dà atto della costituzione della somma in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa. Stesse modalità per quanto concerne il contratto di mutuo fondiario stipulato il 14 giugno 2010 a rogito del notaio
[...]
“La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (…) alla presenza di me Notaio, Per_2 consegna alla Parte mutuataria un mandato emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di Euro
65.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato” e successiva costituzione della somma in un deposito cauzionale infruttifero (v. art. 2).
8 Peraltro, l'odierna appellata ha allegato gli estratti conti (v. all. n. 5 e 6) dal quale emerge con evidenza l'accredito sul conto corrente delle somme mutuate:
dunque, è indicato espressamente che la parte mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo poi quanto ricevuto in deposito cauzionale, a garanzia degli adempimenti previsti in entrambi i contratti. Ciò posto, quello che occorre stabilire, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte a S.U. nella sentenza
5968 del 2025 (“ il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con me
l'operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione-univoca, espressa ed incondizionata-di restituirla. Pertanto costituisce valido titolo esecutivo di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'irrogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi si è contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”), , è che sussista, al momento della stipula, una “attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione” non potendosi parlare di valido titolo esecutivo nella ipotesi in cui quest'ultima risulti esclusa. Nei contratti in esame, rispettivamente all'articolo 4, è indicato espressamente che la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata e inoltre, come sopra motivato, la stessa è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, non rilevando a tal fine che sia stata poi costituita nel suddetto deposito, entrambi i contratti devono ritenersi perfezionati e idonei a costituire titolo esecutivo alla luce della intervenuta giurisprudenza sul punto.
Il secondo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 38 TUB, è da rigettare attesa la pronuncia sul punto delle Sezioni Unite (n. 33719 2022) che hanno risolto il contrasto interpretativo circa le conseguenze derivanti dalla violazione del limite di finanziabilità imposto dalla norma sopra richiamata. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è
9 elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” specificando che la questione rileverebbe unicamente in termini di responsabilità disciplinare della banca cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità ed enunciando un ulteriore principio di diritto: “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, essendo la loro volontà comune in tal senso incontestate, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. Tutte queste considerazioni rendono irrilevanti, perché non più attuali in forza della citata giurisprudenza a
Sezioni Unite, le considerazioni svolte dall'odierno appellante ed in particolare infondata quella per cui in certi casi (superamento oltre il 100%) la violazione del limite di finanziabilità comporterebbe nullità. Il principio enunciato dalla giurisprudenza è da intendersi nel senso che non essendo il limite di finanziabilità elemento essenziale del contratto, per sua natura il suo superamento non comporta nullità a prescindere dalla percentuale di eccedenza. Al rigetto di questo motivo di appello consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte circa la quantificazione del valore dell'immobile e la richiesta di ammissione della ctu. Infine, parimenti da rigettare la censura in punto di lite che, secondo l'odierno appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare considerando che la questione
10 relativa al superamento del limite di finanziabilità è stata risolta pochi mesi prima della decisione (16 novembre 2022). Tale assunto è privo di pregio atteso che ben poteva l'odierno appellante prendere posizione sul punto (anche rinunciando alla censura) nel “foglio di istanze e deduzioni per udienza trattazione scritta” del 10 gennaio 2023 in vista della udienza del 2 febbraio 2023, limitandosi invece a ribadire quanto in precedenza affermato, esplicitando dunque la volontà di procedere in tal senso nonostante l'intervento delle Sezioni Unite, posizione poi mantenuta in questo grado di giudizio, peraltro affermando di non condividere il principio di diritto espresso. Quanto alla domanda riconvenzionale (come anche quella di conversione del contratto di mutuo da fondiario ad ipotecario), queste erano state proposte nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie e dunque in caso di dichiarazione di nullità dei mutui, non potendosi dunque parlare di soccombenza atteso che tale evenienza non è neppure sorta avendo il giudice di prime cure rigettato la opposizione di con conseguente assorbimento di ogni altra Parte_1 domanda. Tanto motivato, l'appello è da rigettare in quanto infondato, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si
è esaurita dopo il 23.10.2022 (valore indeterminabile, complessità bassa ai minimi di legge, esclusa la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
927/2023 del Tribunale Ordinario di Siena che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
11 DA' ATTO che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2022, se dovuto.
Firenze, 10 dicembre 2025 La Presidente rel.
BE AR
12