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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022), ha pronunciato in data 9 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6434, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. FERRELLI EMANUELA,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che
1 ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O.
Acquisita la documentazione relativa al procedimento di A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stata disposta dapprima una integrazione delle operazioni peritali e successivamente – per le ragioni indicate nelle ordinanze
(da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) emesse nelle date
27.06.2024, 12.08.2024, 6.01.2025 – la rinnovazione delle operazioni peritali, in accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente.
* * *
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O. è assorbita dall'avvenuto deposito, per opera della odierna parte ricorrente, di nuova documentazione medica (acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
Nel merito, all'esito della rinnovazione delle operazioni peritali il consulente incaricato nel presente giudizio di opposizione ha ritenuto che la odierna parte ricorrente sia entrata in possesso, a decorrere dal 1.09.2024, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980.
2 Apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato intellegibili, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei limiti di cui sopra.
Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal consulente incaricato nella presente fase di opposizione (decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa), le spese di lite della presente fase di opposizione devono essere interamente compensate: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”
(Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. relative al presente giudizio di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente in ragione della soccombenza (ancorché parziale) di quest'ultima nel giudizio in parola.
Le spese di C.T.U. relative alla precedente fase di A.T.P.O. sono poste a carico della odierna parte resistente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 con decorrenza dal
1.09.2024;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
3 • compensa le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative alla fase di CP_2
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. relative alla precedente fase di A.T.P.O e al presente giudizio di opposizione, liquidate come da separati decreti.
Velletri, 9 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022), ha pronunciato in data 9 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6434, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. FERRELLI EMANUELA,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che
1 ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O.
Acquisita la documentazione relativa al procedimento di A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stata disposta dapprima una integrazione delle operazioni peritali e successivamente – per le ragioni indicate nelle ordinanze
(da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) emesse nelle date
27.06.2024, 12.08.2024, 6.01.2025 – la rinnovazione delle operazioni peritali, in accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente.
* * *
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O. è assorbita dall'avvenuto deposito, per opera della odierna parte ricorrente, di nuova documentazione medica (acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
Nel merito, all'esito della rinnovazione delle operazioni peritali il consulente incaricato nel presente giudizio di opposizione ha ritenuto che la odierna parte ricorrente sia entrata in possesso, a decorrere dal 1.09.2024, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980.
2 Apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato intellegibili, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei limiti di cui sopra.
Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal consulente incaricato nella presente fase di opposizione (decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa), le spese di lite della presente fase di opposizione devono essere interamente compensate: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”
(Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. relative al presente giudizio di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente in ragione della soccombenza (ancorché parziale) di quest'ultima nel giudizio in parola.
Le spese di C.T.U. relative alla precedente fase di A.T.P.O. sono poste a carico della odierna parte resistente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 con decorrenza dal
1.09.2024;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
3 • compensa le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative alla fase di CP_2
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. relative alla precedente fase di A.T.P.O e al presente giudizio di opposizione, liquidate come da separati decreti.
Velletri, 9 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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