Articolo 17 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 16Articolo 18
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2 gennaio 1968
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5 luglio 1998
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4 febbraio 2003
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25 novembre 2009
Art. 17. (( 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi ))
Entrata in vigore il 25 novembre 2009
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