Art. 17. (( 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi ))
2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi ))