CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1038/2021 depositato il 10/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_3 P.IVA_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300215 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300215 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300215 IRAP 2016
- sul ricorso n. 1592/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010300834 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società italiana postini pubblicitari impugnava gli epigrafati accertamenti per l'a.i. 2016 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si generava così il r.g.r. 1038/2021.
Ricorrente_2, socio al 40 % di detta società, impugnava l'epigrafato accertamento per l'a.i. 2016, con il quale l'AF aveva imputato pro quota allo stesso gli utili in nero acclarati in capo alla società e aveva proceduto al relativo recupero a tassazione. Il Ricorrente_2 asseriva che tale provvedimento fosse illegittimo e ne domandava l'annullamento, vinte le spese.
Si generava in tal modo il r.g.r. 1592/2022.
In entrambi i citati procedimenti si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto dei ricorsi, vinte le spese.
Stante la connessione oggettiva per parziale sovrapposizione di causa petendi e la connessione soggettiva i due ricorsi venivano riuniti.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, non essendo invero condivisibile alcuno dei motivi che in essi si articolano. Ed invero è al di là di qualsivoglia plausibile dubbio che uno dei fornitori della Società_1 fosse una cartiera, e tanto alla luce dei seguenti elementi:
1 - la ditta individuale “Società_2 è stata oggetto di controllo in quanto, ad eccezione dell'anno di imposta 2019, non hai mai presentato dichiarazioni dei redditi, non ha mai dichiarato redditi di impresa e non ha mai versato imposte;
2 – trattasi di soggetto privo di alcuna struttura organizzativa (personale, attrezzature…);
3 - tutte le regolazioni finanziarie inerenti il pagamento del relativo servizio asseritamente offerto dalla ditta LO MA sono state effettuate a mezzo contanti.
Di fronte a tale compendio probatorio, ed in ispecie a quello di cui al n.2, sono stati disconosciuti i costi dichiaratamente sostenuti dalla società ricorrente verso l'impresa di
Nominativo_1 e si è proceduto al recupero a tassazione verso la stessa e i suoi soci.
Orbene, il ragionamento seguito dall'AF è assolutamente conforme a logica e a diritto ed immune da qualsivoglia censura, per la (banale) ragione per cui una impresa priva di struttura non può erogare alcun servizio, e chi dichiari di aver ricevuto un servizio da detta impresa dichiara un che di non attendibile agli occhi dell'AF (e più in generale da qualsiasi soggetto ragionevole).
Di fronte a tale evidenza a nulla rileva la esibizione di un contratto di acquisto servizi di
Società_2pubblicità tra la società ricorrente e . Pure a volersi prescindere dal rilievo (speso nelle controdeduzioni dell'AdE) sull'essere tale contratto privo di data certa, vi è il dato oggettivo: dal nulla (un'impresa che esiste soltanto sulla carta, priva di personale e attrezzature) non può nascere nulla (e men che meno un servizio erogato da detta impresa).
Infine, quanto all'asserito difetto di colpevolezza del socio non amministratore in ordine al comportamento illegittimo della società, va rilevato che per il giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 18640/2008) “nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Ed
è un leit motiv della giurisprudenza di legittimità quello della “complicità” che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cassazione, sentenze nn. 941/1986,
5129/1995, 2390/2000, 2606/2000, 3254/2000, 1234/2000 e 4695/2002). Orbene, su tali vincoli di solidarietà, reciproci controlli, complicità di e tra i soci di una ristretta compagine sociale si basa un giudizio di rimproverabilità dei soci per non aver controllato ciò che accadeva nella ristretta compagine. In tale giudizio di riprovevolezza è da rinvenirsi la colpevolezza dei membri che – nella migliore delle ipotesi - non hanno voluto vedere e comprendere ciò che accadeva nella struttura societaria.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Rigetta i ricorsi riuniti. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1038/2021 depositato il 10/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_3 P.IVA_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300215 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300215 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300215 IRAP 2016
- sul ricorso n. 1592/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010300834 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società italiana postini pubblicitari impugnava gli epigrafati accertamenti per l'a.i. 2016 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si generava così il r.g.r. 1038/2021.
Ricorrente_2, socio al 40 % di detta società, impugnava l'epigrafato accertamento per l'a.i. 2016, con il quale l'AF aveva imputato pro quota allo stesso gli utili in nero acclarati in capo alla società e aveva proceduto al relativo recupero a tassazione. Il Ricorrente_2 asseriva che tale provvedimento fosse illegittimo e ne domandava l'annullamento, vinte le spese.
Si generava in tal modo il r.g.r. 1592/2022.
In entrambi i citati procedimenti si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto dei ricorsi, vinte le spese.
Stante la connessione oggettiva per parziale sovrapposizione di causa petendi e la connessione soggettiva i due ricorsi venivano riuniti.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, non essendo invero condivisibile alcuno dei motivi che in essi si articolano. Ed invero è al di là di qualsivoglia plausibile dubbio che uno dei fornitori della Società_1 fosse una cartiera, e tanto alla luce dei seguenti elementi:
1 - la ditta individuale “Società_2 è stata oggetto di controllo in quanto, ad eccezione dell'anno di imposta 2019, non hai mai presentato dichiarazioni dei redditi, non ha mai dichiarato redditi di impresa e non ha mai versato imposte;
2 – trattasi di soggetto privo di alcuna struttura organizzativa (personale, attrezzature…);
3 - tutte le regolazioni finanziarie inerenti il pagamento del relativo servizio asseritamente offerto dalla ditta LO MA sono state effettuate a mezzo contanti.
Di fronte a tale compendio probatorio, ed in ispecie a quello di cui al n.2, sono stati disconosciuti i costi dichiaratamente sostenuti dalla società ricorrente verso l'impresa di
Nominativo_1 e si è proceduto al recupero a tassazione verso la stessa e i suoi soci.
Orbene, il ragionamento seguito dall'AF è assolutamente conforme a logica e a diritto ed immune da qualsivoglia censura, per la (banale) ragione per cui una impresa priva di struttura non può erogare alcun servizio, e chi dichiari di aver ricevuto un servizio da detta impresa dichiara un che di non attendibile agli occhi dell'AF (e più in generale da qualsiasi soggetto ragionevole).
Di fronte a tale evidenza a nulla rileva la esibizione di un contratto di acquisto servizi di
Società_2pubblicità tra la società ricorrente e . Pure a volersi prescindere dal rilievo (speso nelle controdeduzioni dell'AdE) sull'essere tale contratto privo di data certa, vi è il dato oggettivo: dal nulla (un'impresa che esiste soltanto sulla carta, priva di personale e attrezzature) non può nascere nulla (e men che meno un servizio erogato da detta impresa).
Infine, quanto all'asserito difetto di colpevolezza del socio non amministratore in ordine al comportamento illegittimo della società, va rilevato che per il giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 18640/2008) “nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Ed
è un leit motiv della giurisprudenza di legittimità quello della “complicità” che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cassazione, sentenze nn. 941/1986,
5129/1995, 2390/2000, 2606/2000, 3254/2000, 1234/2000 e 4695/2002). Orbene, su tali vincoli di solidarietà, reciproci controlli, complicità di e tra i soci di una ristretta compagine sociale si basa un giudizio di rimproverabilità dei soci per non aver controllato ciò che accadeva nella ristretta compagine. In tale giudizio di riprovevolezza è da rinvenirsi la colpevolezza dei membri che – nella migliore delle ipotesi - non hanno voluto vedere e comprendere ciò che accadeva nella struttura societaria.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Rigetta i ricorsi riuniti. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio