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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239010774008 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090007256444000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015580634000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009395208000 BOLLO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120005524262000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130018818591000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1129/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 05720239010774008/000 Ricorrente_1, evidenziava che tale intimazione faceva riferimento a diverse cartelle chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
La ricorrente deduceva :
nullità dell'avviso di intimazione per incompetenza territoriale da parte dell'ufficio che lo ha emesso,
mancata indicazione della autorità giudiziaria tributaria competente,
annullamento di diritto delle cartelle n. 0572009000725644400,
05720100015580634000,05720110009395208000,05720120005524262000,05720130018818591000,
05720130042703221000, non essendo stata data alcuna risposta alla richiesta di sospensione.
Mancata notifica degli atti presupposti ,
intervenuta prescrizione delle singole pretese .
Successivamente la ricorrente deduceva di aver presentato richiesta di adesione alla rottamazione quater, che era stata accolta, escludendo però dalla rottamazione le seguenti cartelle:
cartella 05720090007256444000 asseritamente notificata il 18.12.2009, cartella 05720100015580634000 asseritamente notificata il 31.07.2012, cartella 05720110009395208000 asseritamente notificata il
03.02.2012, cartella 05720120005524262000 asseritamente notificata il 23.08.2012, cartella 05720130018818591000 asseritamente notificata il 16.05.2014,cartella 05720130042703221000 asseritamente notificata il 30.06.2014, chiedendo quindi il giudizio proseguisse limitatamente alle doglianze relative alla ritualità dell'avviso di intimazione impugnato (punto 1 e 2 del ricorso) nonché delle predette cartelle (punto 3, 4 e 5 ricorso).
Si costituivano sia L'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia delle Entrate riscossioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 12 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, avverso la predetta intimazione il ricorrente ha dedotto il difetto di competenza territoriale dell'ader di Latina che aveva emesso tali intimazioni, in quanto il contribuente risiedeva in OM e non nella provincia di Latina.
In base alla documentazione prodotta ( certificazioni anagrafica ) e non contestata, risulta che la Ricorrente_1 sia residente in [...]dal 2018 Indirizzo_1 OM .
Del resto l'attuale intimazione nopnchè quella precedente indicano quale luogo di residenza del contribuente
OM ( dove poi è avvenuta la notifica) , sicchè la P.A. era pienamente cosciente della residenza della ricorrente.
Pertanto deve ritenersi che l'atto di intimazione impugnato sia stato emesso da ufficio della riscossione incompetente territorialmente , il che ne comporta la sua annullabilità.
Infatti, l'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che
« L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce».
L'art. 24 a sua volta prevede che « L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica».
L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede.
Infine, l'art. 46 prevede che «1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.».
La competenza territoriale dell'agente della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo come peraltro ribadito dalla cassazione con ordinanza del 29/03/2017, n. 8049.
In altri termini gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. ( vedi cass In questo senso, Cass. 04/05/2018, n. 10701 e cass 18/01/2024, n. 1950).
Pertanto, nel caso mancando la correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente intimante ed il domicilio del contribuente, risulta violato il principio della competenza territoriale dell'ufficio DE di Latina ad emettere le intimazioni.
Si precisa che l'annullamento della intimazione impugnata non si estende automaticamente agli atti pregressi
, spettando all'erario valutare se ripetere l'intimazione da un ente territorialmente competente, tenendo conto eventulamnte del tempo trascorso e delle richieste di rottamazione medio tempore intervenute.
Le spese vanno poste a carico della sola DE nei confronti della ricorrente in grado di individuare l'ufficio territorialmente competente nei confronti del ricorrente , mentre restano compensate le spese tra le altri parti processuali, estranee alle modalità di notifica .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina,in composizione collegiale,
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il solo atto impugnato (intimazione) . Condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di 1.200,00 oltre oneri se dovuti, a favore della ricorrente .
Latina 15 12 2025 Il presidente est.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239010774008 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090007256444000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015580634000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009395208000 BOLLO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120005524262000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130018818591000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1129/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 05720239010774008/000 Ricorrente_1, evidenziava che tale intimazione faceva riferimento a diverse cartelle chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
La ricorrente deduceva :
nullità dell'avviso di intimazione per incompetenza territoriale da parte dell'ufficio che lo ha emesso,
mancata indicazione della autorità giudiziaria tributaria competente,
annullamento di diritto delle cartelle n. 0572009000725644400,
05720100015580634000,05720110009395208000,05720120005524262000,05720130018818591000,
05720130042703221000, non essendo stata data alcuna risposta alla richiesta di sospensione.
Mancata notifica degli atti presupposti ,
intervenuta prescrizione delle singole pretese .
Successivamente la ricorrente deduceva di aver presentato richiesta di adesione alla rottamazione quater, che era stata accolta, escludendo però dalla rottamazione le seguenti cartelle:
cartella 05720090007256444000 asseritamente notificata il 18.12.2009, cartella 05720100015580634000 asseritamente notificata il 31.07.2012, cartella 05720110009395208000 asseritamente notificata il
03.02.2012, cartella 05720120005524262000 asseritamente notificata il 23.08.2012, cartella 05720130018818591000 asseritamente notificata il 16.05.2014,cartella 05720130042703221000 asseritamente notificata il 30.06.2014, chiedendo quindi il giudizio proseguisse limitatamente alle doglianze relative alla ritualità dell'avviso di intimazione impugnato (punto 1 e 2 del ricorso) nonché delle predette cartelle (punto 3, 4 e 5 ricorso).
Si costituivano sia L'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia delle Entrate riscossioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 12 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, avverso la predetta intimazione il ricorrente ha dedotto il difetto di competenza territoriale dell'ader di Latina che aveva emesso tali intimazioni, in quanto il contribuente risiedeva in OM e non nella provincia di Latina.
In base alla documentazione prodotta ( certificazioni anagrafica ) e non contestata, risulta che la Ricorrente_1 sia residente in [...]dal 2018 Indirizzo_1 OM .
Del resto l'attuale intimazione nopnchè quella precedente indicano quale luogo di residenza del contribuente
OM ( dove poi è avvenuta la notifica) , sicchè la P.A. era pienamente cosciente della residenza della ricorrente.
Pertanto deve ritenersi che l'atto di intimazione impugnato sia stato emesso da ufficio della riscossione incompetente territorialmente , il che ne comporta la sua annullabilità.
Infatti, l'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che
« L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce».
L'art. 24 a sua volta prevede che « L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica».
L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede.
Infine, l'art. 46 prevede che «1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.».
La competenza territoriale dell'agente della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo come peraltro ribadito dalla cassazione con ordinanza del 29/03/2017, n. 8049.
In altri termini gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. ( vedi cass In questo senso, Cass. 04/05/2018, n. 10701 e cass 18/01/2024, n. 1950).
Pertanto, nel caso mancando la correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente intimante ed il domicilio del contribuente, risulta violato il principio della competenza territoriale dell'ufficio DE di Latina ad emettere le intimazioni.
Si precisa che l'annullamento della intimazione impugnata non si estende automaticamente agli atti pregressi
, spettando all'erario valutare se ripetere l'intimazione da un ente territorialmente competente, tenendo conto eventulamnte del tempo trascorso e delle richieste di rottamazione medio tempore intervenute.
Le spese vanno poste a carico della sola DE nei confronti della ricorrente in grado di individuare l'ufficio territorialmente competente nei confronti del ricorrente , mentre restano compensate le spese tra le altri parti processuali, estranee alle modalità di notifica .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina,in composizione collegiale,
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il solo atto impugnato (intimazione) . Condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di 1.200,00 oltre oneri se dovuti, a favore della ricorrente .
Latina 15 12 2025 Il presidente est.